Legge Ordinaria n. 288 del 27/12/2002 G.U. n. 305 del 21 Dicembre 2002
Provvidenze in favore dei grandi invalidi
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
   1.  Il  secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme
in  materia  di  pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   23   dicembre  1978,  n.  915,  come  sostituito
dall'articolo  3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito dal
seguente:
   "I  pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C);
B)  ed  E),  numero  1),  della  citata tabella E possono ottenere, a
richiesta  anche  nominativa,  un accompagnatore militare in servizio
obbligatorio  di  leva o, secondo le modalita' previste dalla legge 8
luglio  1998,  n.  230,  e  dalla  legge  6  marzo  2001,  n.  64, un
accompagnatore  del  servizio  civile.  Analogo  beneficio  spetta ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo
3  della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra
affetti  da  invalidita'  comunque specificate nella citata tabella E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
   2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non
siano  in  grado  di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione
della  richiesta,  all'assegnazione  degli  accompagnatori  di cui al
secondo  comma  dell'articolo  21  del  citato  testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti  dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e  A-bis)  della tabella E allegata al medesimo
testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del  1978,  che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
fruiscono  di  un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di
leva   o  di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,  in
sostituzione,  un  assegno  mensile esente da imposte di 878 euro per
dodici  mensilita',  nei  limiti  dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1.
   3.  L'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore  di cui al comma 2
puo'  essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia
e   delle  finanze,  nell'ambito  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 2.
   4.  Entro  il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile
di  ciascun  anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, si procede all'accertamento del
numero   degli  assegni  corrisposti  a  tale  data  in  sostituzione
dell'accompagnatore  e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria
della  disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle
risorse  disponibili  e previa definizione delle procedure da seguire
per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del
numero  degli  assegni  che potranno, a tale titolo, essere liquidati
agli  altri  aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano
fatto  richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge
e  ai  quali  gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di
assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in
favore  dei  grandi  invalidi  affetti  dalle  infermita' di cui alle
lettere  A),  numeri  1),  2),  3) e 4), secondo comma e A-bis) della
tabella  E  allegata  al testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  915  del  1978,  verra' corrisposto un assegno
sostitutivo  mensile  esente  da  imposte  pari a 878 euro per dodici
mensilita';  per  i  soggetti  con infermita' di cui alle lettere B),
numero  1);  C);  D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale
assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
   5.  Alla  liquidazione  degli  assegni  di cui alla presente legge
provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              Il  testo  dell'articolo 21 del testo unico delle norme
          in  materia  di  pensioni  di guerra, di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
          da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.    21.    (Indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento).  - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra
          affetti  da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate
          nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata,
          d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e
          per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che
          il  servizio  di  assistenza  e  di  accompagnamento  venga
          disimpegnato da un familiare del minorato.
              (comma  abrogato  dall'art.  3,  della  legge 6 ottobre
          1986,  n.  656  che  ha  previsto  una  nuova tabella delle
          indennita' sostitutiva di quella abrogata).
          Nota all'art. 1, comma 1:
              I  pensionati  affetti  dalle  invalidita'  specificate
          nelle  lettere  A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
          A-bis);  B),  numero  1);  C);  D)  ed E), numero 1), della
          citata  tabella  E  possono  ottenere,  a  richiesta  anche
          nominativa,   un   accompagnatore   militare   in  servizio
          obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla
          legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n.
          64,   un   accompagnatore   del  servizio  civile.  Analogo
          beneficio  spetta  ai grandi invalidi per servizio previsti
          dal  secondo  comma  dell'articolo  3  della legge 2 maggio
          1984,  n.  111,  nonche' ai pensionati di guerra affetti da
          invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che
          siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
              Per  la  particolare  assistenza di cui necessitano gli
          invalidi  ascritti  alla  lettera  A  numeri 1), 2), 3), 4)
          comma  secondo  e  gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
          numero  1),  possono  chiedere la assegnazione di altri due
          accompagnatori  militari  e, in luogo di ciascuno di questi
          possono,  a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno
          a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
          accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
          di  assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
          dara'    immediatamente    comunicazione   alla   direzione
          provinciale   del  tesoro  che  ha  in  carico  la  partita
          dell'invalido   beneficiario,   per   i   provvedimenti  di
          competenza.
            La  misura  dell'integrazione di cui al precedente comma,
          da   liquidarsi   in   sostituzione   di   ciascuno   degli
          accompagnatori  militari  previsti  dal  comma  stesso,  e'
          stabilita:  dal  1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e
          dal  1  gennaio  1986  in  lire  1.638.000  mensili per gli
          ascritti  alla  lettera A, numero 1), che abbiano riportato
          per  causa  di  guerra  anche  la  mancanza  dei  due  arti
          superiori  o  inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
          tali    menomazioni    abbiano    conseguito    trattamento
          pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in
          lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000
          mensili  per  gli  invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
          commi  secondo  e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985
          in  lire  560.000  mensili  e  dal  1  gennaio 1986 in lire
          728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera
          A-bis.
              Un  secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
          agli  invalidi  ascritti  alla  tabella  E,  lettera A-bis,
          numero  2),  i  quali,  in luogo del secondo accompagnatore
          possono  chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
          integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1
          gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
              L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
          ai  precedenti  commi  quinto e sesto, e' corrisposta anche
          quando  gli  invalidi  siano ammessi in ospedali o in altri
          luoghi di cura.
              Quando  gli  invalidi di cui al presente articolo siano
          ammessi  in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
          corrisposto   a   titolo   di   indennita',   comprese   le
          integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
          del  terzo  accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti,
          all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o assistenziali
          giuridicamente  riconosciuti a carico dei quali il ricovero
          e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
              Ai   fini  dell'applicazione  della  norma  di  cui  al
          precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
          comunicazione   dell'avvenuto   ricovero   alla   direzione
          provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la partita di
          pensione dell'invalido ricoverato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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