Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 292 del 27/12/2002 G.U. n. 1 del 2 Gennaio 2003
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La bufala mediterranea italiana e' da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresi' da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. 2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie. 3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, e' garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate. 4. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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