Legge Ordinaria n. 62 del 16/04/2002 G.U. n. 89 del 16 Aprile 2002
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

                               ART. 1.
              (Prolungamento dell'orario di votazione).
1.  All'articolo  45 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  il  nono  comma,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto
1993, n. 277, e' sostituito dal seguente:
"Successivamente,  il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola  contenente  le  schede  firmate  e  dei documenti alla Forza
pubblica".
2.  All'articolo  46  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n.
277, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Alle  ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3.  L'articolo  64  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n.
277, e' sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in  tutte  le  sezioni  elettorali;  gli  elettori  che a tale ora si
trovano  ancora  nei  locali  del  seggio sono ammessi a votare anche
oltre il termine predetto.
2.  Il  presidente  rinvia  quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo  e,  dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3.  Successivamente,  fatti  uscire  dalla  sala  tutti  gli estranei
all'Ufficio,  il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di
essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori,  si  assicura  che  tutte le finestre e gli accessi della
sala,   esclusa   la  porta  o  le  porte  d'ingresso,  siano  chiusi
dall'interno,  vi  applica  opportuni  mezzi  di segnalazione di ogni
apertura  e  provvede,  quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta   o   le   porte  d'ingresso,  applicandovi  gli  stessi  mezzi
precauzionali.
4.  Il  presidente,  infine,  affida  alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
5.  E'  tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4.  Dopo  l'articolo  64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente:
"ART.  64-bis.  - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito   l'Ufficio   e   constatata   l'integrita'   dei  mezzi
precauzionali  apposti  agli  accessi  della sala e dei sigilli delle
urne  e  dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali
del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5.  All'articolo  67,  primo comma, alinea, del citato testo unico di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato   dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo   20   dicembre  1993,  n.  534,  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6.  All'articolo  73  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  modificato
dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  g), del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 14";
b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "alle  ore 22 del lunedi'" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'".
7.  L'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.
8.  All'articolo  22  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   533   del   1993,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  4,  le  parole:  "fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali;"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino alle ore 15 del
lunedi',  fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b)  al  comma  6,  le  parole:  "entro le ore ventiquattro del giorno
successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti:
"entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;".
9.  All'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c), del decreto-legge 3
maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio   1976,   n.   240,   come   modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio
2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione,"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "martedi'   successivo   alla
votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei"
sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11.  All'articolo  48,  primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"Alle  ore  sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite
dalle  seguenti:  "Alle  ore otto della domenica fissata per l'inizio
della votazione,".
12.  All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"fino  alle  ore  14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore
15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le
operazioni  di  voto  per  le  elezioni  del  sindaco,  del consiglio
comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale,
ai  sensi  degli  articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  si  svolgono,  sia  in  occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.
2.  Dichiarata  chiusa  la  votazione, il presidente del seggio, dopo
aver  proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio
delle schede".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli  45, 46, 67 e 73 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 marzo   1957,  n.  361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la   elezione   della  Camera  dei  deputati),  cosi'  come
          modificati dalla presente legge:
              "Art.   45.   -   Appena   accertata   la  costituzione
          dell'ufficio,  il  presidente,  dopo  aver preso nota sulla
          lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
          all'art.  30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
              Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
          agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
          degli elettori iscritti nella sezione.
              Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
          sull'appendice  di  ciascuna  scheda ed appone la sua firma
          sulla faccia posteriore della scheda stessa.
              Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
          del  numero  indicato  nel bollo. Subito dopo il presidente
          imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
              Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              Nel  processo  verbale  si  fa  menzione della serie di
          schede firmate da ciascun scrutatore.
              Il  presidente  depone le schede nell'apposita cassetta
          e,  sotto  la  sua personale responsabilita', provvede alla
          custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
          dell'art. 30.
              Le  operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
          prima  per  le  schede  per  l'elezione  dei  candidati nei
          collegi  uninominali  e  successivamente  per le schede per
          l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
              Successivamente,  il  presidente  rimanda  le ulteriori
          operazioni  alle ore otto del giorno seguente, affidando la
          custodia  delle  urne,  della  scatola contenente le schede
          firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
              Art.  46.  -  1.  Alle  ore  otto  antimeridiane  della
          domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente
          riprende le operazioni elettorali.
              2.  Il  presidente prende nota sulla lista sezionale, a
          fianco  dei  relativi  nominativi,  degli elettori compresi
          nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.
              3.  Successivamente,  il  presidente dichiara aperta la
          votazione.
              Art.  67.  -  Dopo  che gli elettori abbiano votato, ai
          sensi  degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
          il  tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
          scrutinio:
                1) dichiara chiusa la votazione;
                2)  accerta  il  numero  dei votanti risultanti dalla
          lista  elettorale  autenticata dalla Commissione elettorale
          mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
          dalla  lista  di  cui  all'art.  52  e  dai  tagliandi  dei
          certificati  elettorali.  Le liste devono essere firmate in
          ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
          devono  essere  chiuse  in un plico sigillato con lo stesso
          bollo   dell'ufficio.  Sul  plico  appongono  la  firma  il
          presidente    ed   almeno   due   scrutatori,   nonche'   i
          rappresentanti  dei  candidati  nei  collegi  uninominali e
          delle  liste  dei  candidati  che  lo vogliano, ed il plico
          stesso  e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore
          del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
                3)  estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive
          cassette   e  riscontra  se,  calcolati  come  votanti  gli
          elettori  che,  dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
          restituita  o  ne  abbiano consegnata una senza appendice o
          senza  il  numero  o  il bollo o la firma dello scrutatore,
          corrispondano  al  numero  degli  elettori iscritti che non
          hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco
          consegnato  al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei
          certificati   elettorali   vengono,  con  le  stesse  norme
          indicate  nel  n.  2, consegnati o trasmessi al pretore del
          mandamento.   Queste   operazioni  devono  essere  eseguite
          nell'ordine  indicato.  Di  esse e del loro risultato si fa
          menzione nel processo verbale.
              Art.  73.  -  Le  operazioni  di  cui  all'art.  67  e,
          successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
          subito  dopo  la chiusura della votazione, proseguite senza
          interruzione  ed  ultimate  entro  le  ore  14  del  giorno
          seguente.
              Se  per  causa  di  forza maggiore  l'ufficio non possa
          ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
          presidente  deve,  alle  ore  14 del martedi' successivo al
          giorno  delle  elezioni,  chiudere  la cassetta contenente,
          secondo  i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
          spogliate,  l'urna  contenente  le  schede non spogliate, e
          chiudere  in  un  plico  le  schede  residue, quelle che si
          trovassero  fuori  della  cassetta  o  dell'urna,  le liste
          indicate  nel  n.  2  dell'art.  67  e tutte le altre carte
          relative alle operazioni elettorali.
              Alla  cassetta,  all'urna ed al plico devono apporsi le
          indicazioni  del  collegio  e della sezione, il sigillo col
          bollo   dell'ufficio   e   quello  dei  rappresentanti  dei
          candidati  nel collegio uninominale e di lista che vogliano
          aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di
          almeno due scrutatori.
              La  cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
          con   le   carte  annesse,  vengono  subito  portati  nella
          cancelleria  del tribunale nella cui circoscrizione ha sede
          la  sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene
          personalmente responsabile.
              In  caso  di  inadempimento, si applica la disposizione
          del penultimo comma dell'art. 75.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533 (Testo unico delle
          leggi   recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
          Repubblica), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  22  -  1. Nel caso di coincidenza delle elezioni
          della  Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono
          indette per il medesimo giorno.
              2.   Lo  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  e'
          regolato dalle disposizioni seguenti.
              3.  L'elettore  iscritto  nelle liste elettorali per le
          elezioni  delle  due Camere, dopo che e' stata riconosciuta
          la  sua  identita'  personale,  ritira  dal  presidente del
          seggio  le  schede  relative alle due votazioni, che devono
          essere  di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le
          riconsegna  contemporaneamente  al  presidente  il quale le
          pone nelle rispettive urne.
              4.  Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore
          15  del  lunedi',  fermo  restando  quanto  disposto  dagli
          articoli  64  e  64-bis  del  testo  unico  delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modificazioni;  gli  elettori che a tale ora si
          trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
              5.  Le  operazioni  di  cui all'art. 67 del testo unico
          delle  leggi  per  l'elezione  della  Camera  dei deputati,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 marzo   1957,   n.   361,   devono   essere   effettuate
          immediatamente dopo la chiusura della votazione.
              6.  Il  presidente  procede  quindi  alle operazioni di
          scrutinio,  con  precedenza di quelle relative all'elezione
          del   Senato.   Tali   operazioni  devono  svolgersi  senza
          interruzione  ed  essere  ultimate  entro  le  ore  14  del
          martedi'  successivo  alla  votazione; se non sono compiute
          entro  tale  ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73
          del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
          deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
              7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato
          devono   essere   compilati  distintamente  da  quelli  per
          l'elezione  della  Camera dei deputati e redatti in duplice
          esemplare.
              8.  Se  non e' possibile l'immediato recapito, i plichi
          contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere
          nella  sala  della  votazione, che viene chiusa e custodita
          secondo  le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico
          sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a
          cura del presidente, al mattino.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio  1976,  n.  240 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  3 maggio  1976, n. 161,
          concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni
          di   legge  relative  al  procedimento  elettorale  per  le
          elezioni   politiche,  regionali,  provinciali  e  comunali
          nonche'   norme   per  il  rinvio  delle  elezioni  per  la
          rinnovazione  dei consigli comunali nei comuni nei quali si
          vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
          scade  il  12 giugno  1976), come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2.  - In caso di contemporaneo svolgimento delle
          elezioni  politiche  con  quelle  per  la  rinnovazione dei
          consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli
          comunali, si osservano le seguenti norme:
                a) (abrogato);
                b) per  la  costituzione  dell'ufficio  elettorale di
          sezione  si  applicano  le  norme  del testo unico 30 marzo
          1957, n. 361;
                c) il  seggio,  dopo  che  siano  state  ultimate  le
          operazioni   di   riscontro   dei   votanti  per  tutte  le
          consultazioni   che   hanno   avuto   luogo,  procede  alla
          formazione  dei  plichi contenenti gli atti relativi a tali
          operazioni nonche' le schede avanzate.
              I  plichi  devono  essere  rimessi  contemporaneamente,
          prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il
          tramite  del  comune  al  pretore  del  mandamento  che  ne
          rilascia ricevuta.
              Effettuate  le  anzidette  operazioni,  il  seggio  da'
          inizio  alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine
          prima  lo  scrutinio  per  il  Senato  e  poi quello per la
          Camera.
              Lo  scrutinio  per  le elezioni dei consigli regionali,
          dei  consigli  provinciali  e  dei  consigli comunali viene
          rinviato   alle   ore   14  del  martedi'  successivo  alla
          votazione,  dando  la  precedenza allo spoglio delle schede
          per  le  elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni
          provinciali;
                d) le  spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
          comuni  alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali,
          provinciali  e  comunali  sono  ripartite  fra lo Stato, la
          regione,  la  provincia  ed  il comune, nella misura di due
          quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la
          regione, per la provincia e per il comune.
              Le   spese  derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti
          comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali
          e  comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il
          comune,  nella  misura  di  due quarti per lo Stato e di un
          quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.
              Le   spese  derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti
          comuni  alle  elezioni  politiche  ed  alle  sole  elezioni
          regionali,   o  alle  elezioni  provinciali,  o  alle  sole
          elezioni  comunali sono ripartite in ragione di due terzi a
          carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della
          provincia o della regione.".
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli  47,  48  e  52, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
          unico  delle  leggi per la composizione e la elezione degli
          organi  delle  amministrazioni  comunali),  come modificati
          dalla presente legge:
              "Art.  47.  -  Alle  ore  16  del giorno che precede le
          elezioni,  il  presidente costituisce l'ufficio chiamando a
          farne  parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con
          popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  il presidente
          invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati
          ad assistere alle operazioni.
              Quando  tutti  od  alcuni  degli  scrutatori  non siano
          presenti  o  ne  sia mancata la designazione, il presidente
          chiama  in  sostituzione,  alternativamente, l'anziano e il
          piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste
          del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione
          alla  quarta  classe  elementare o dimostrino, comunque, di
          saper leggere e scrivere.
              Quindi  il presidente, dopo aver effettuato sulla lista
          sezionale  le  eventuali annotazioni previste dalla lettera
          a)  dell'art.  42,  estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
              Il   presidente   apre  il  pacco  delle  schede  e  ne
          distribuisce  agli  scrutatori  un  numero corrispondente a
          quello degli elettori iscritti nella sezione.
              Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
          sull'appendice  di ciascuna scheda ed appone la sua firma a
          tergo della scheda stessa.
              Nel  verbale  si  fa  menzione  della  serie  di schede
          firmate da ciascuno scrutatore.
              Quindi   il  presidente,  constatata  l'integrita'  del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione,  lo  apre  e,  dopo  aver  fatta  attestazione nel
          verbale  del  numero  indicato  sul bollo, imprime il bollo
          stesso a tergo di ciascuna scheda.
              Il  presidente  depone  le schede nella prima urna o in
          apposita   cassetta,   se   unitamente  alla  elezione  del
          consiglio  comunale  si  svolge  anche quella del consiglio
          provinciale,  e,  sotto  la  sua personale responsabilita',
          provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
              Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              Il  presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni
          alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a
          sigillare  le urne, le cassette o scatole recanti le schede
          ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
          ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
              Successivamente,  fatta  sfollare  la sala da tutti gli
          estranei  al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia
          di  essa  in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il
          presidente,  coadiuvato  dagli  scrutatori, si assicura che
          tutte  le  finestre  e  gli  accessi della sala, esclusa la
          porta  o  le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e
          vi   applica   opportuni  mezzi  di  segnalazione  di  ogni
          fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente
          dall'esterno  la  porta o le porte d'ingresso, applicandovi
          gli stessi mezzi precauzionali.
              Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna
          della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
              E'  tuttavia  consentito  ai rappresentanti di lista di
          trattenersi  all'esterno della sala durante il tempo in cui
          questa rimane chiusa.
              Art.  48.  -  Alle  ore otto della domenica fissata per
          l'inizio   della   votazione,   il  presidente,  constatata
          l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
          della  sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
          aperta  la  votazione  alla quale gli elettori sono ammessi
          nell'ordine  di presentazione indipendentemente dall'ordine
          di  iscrizione  nella  lista.  E'  tuttavia in facolta' del
          presidente  di  far  procedere  all'appello da parte di uno
          scrutatore,  qualora  si  verifichi  eccessivo affollamento
          nella sala.
              Sono  ammessi  a votare gli elettori che esibiscono uno
          dei seguenti documenti:
                a) carta    d'identita'    o   altro   documento   di
          identificazione   munito  di  fotografia  rilasciato  dalla
          pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia
          scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
                b) tessera  di  riconoscimento rilasciata dall'Unione
          nazionale  ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di
          fotografia e convalidata da un comando militare;
                c) tessera  di riconoscimento rilasciata da un ordine
          professionale,  purche'  munita di fotografia. In tal caso,
          nell'apposita   colonna   di  identificazione  sulla  lista
          autenticata   dalla  Commissione  elettorale  mandamentale,
          saranno indicati gli estremi del documento.
              In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno
          dei   membri   dell'ufficio,   che   conosca  personalmente
          l'elettore,  ne  attesta  l'identita'  apponendo la propria
          firma nella suddetta colonna di identificazione.
              Se  nessuno  dei  membri  dell'ufficio  puo' accertare,
          sotto  la  sua responsabilita', la identita' dell'elettore,
          questi  puo'  presentare un altro elettore del comune, noto
          all'ufficio,  che  attesti  la sua identita'. Il presidente
          avverte  quest'ultimo  elettore  che,  se afferma il falso,
          sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95.
              L'elettore,  che  attesta della identita', deve mettere
          la  sua  firma  nell'apposita  colonna  della  lista di cui
          sopra.
              In  caso  di  dissenso sull'accertamento dell'identita'
          degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
              Art.  52.  -  Alle  ore  7  del  giorno  successivo, il
          presidente,    ricostituito    l'ufficio    e    constatata
          l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
          della  sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
          riaperta la votazione.
              La  votazione  deve  proseguire  fino  alle ore 15; gli
          elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
          seggio sono ammessi a votare.
              La  legge  25 marzo 1993, n. 81 reca: "Elezione diretta
          del  sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
          comunale e del consiglio provinciale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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