Legge Ordinaria n. 72 del 19/04/2002 G.U. n. 96 del 24 Aprile 2002
Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001,
contro  una  sentenza  di  condanna per delitto per il quale e' stata
applicata   la   sola   pena   della   multa  o  contro  sentenze  di
proscioglimento  o di non luogo a procedere relative a delitti puniti
con  la  sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in
appello,  ai  sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale,
su richiesta della parte che lo ha presentato.
  2.  La  richiesta  di  cui  al comma 1 e' presentata, anche a mezzo
telefax,  almeno  cinque  giorni prima della data della prima udienza
successiva  all'entrata  in vigore della presente legge, per la quale
vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.
  3.  Nei  termini  per  la presentazione dei motivi aggiunti possono
essere presentati nuovi motivi di merito.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 19 aprile 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

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