Legge Ordinaria n. 91 del 10/05/2002 G.U. n. 109 dell'11 Maggio 2002
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all' articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  decreto-legge  11  marzo  2002,  n.  28, recante modifiche
all'articolo  9  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, relative al
contributo   unificato   di   iscrizione  a  ruolo  dei  procedimenti
giurisdizionali  civili,  penali e amministrativi, nonche' alla legge
24  marzo  2001, n. 89, in materia di equa riparazione, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
   2.  All'onere  derivante  dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9
dell'articolo  1  del  decreto-legge  di  cui al comma 1, valutato in
4.220  migliaia  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario     2002,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   3.  All'onere  derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  come  sostituito  dal  comma  8
dell'articolo  1  del  decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al
Ministero della giustizia.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 10 maggio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  11  marzo  2002,  n.  28,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          60 del 12 marzo 2002.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 27.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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