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Legge Ordinaria n. 17 del 05/02/2003 G.U. n. 33 del 10 Febbraio 2003
Nuove norme per l' esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
Nuove norme per l' esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica". 2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, commi 1 e 2: - L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.". - L'art. 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23). - Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati debbono attestare che la infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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