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Legge Ordinaria n. 207 del 01/08/2003 G.U. n. 182 del 7 Agosto 2003
Sospensione condizionata dell' esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

                               Art. 1.
              (Sospensione condizionata dell'esecuzione
della parte finale della pena detentiva)
    1.  Nei  confronti del condannato che ha scontato almeno la meta'
della  pena  detentiva  e'  sospesa  per la parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
    2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta
una  sola  volta,  tenendo  conto  della  pena  determinata  ai sensi
dell'articolo  663  del  codice  di procedura penale, decurtata della
parte  di  pena  per  la  quale  e' stato concesso il beneficio della
liberazione  anticipata  ai  sensi  dell'articolo  54  della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
    3. La sospensione non si applica:
    a)  quando  la  pena  e'  conseguente  alla  condanna per i reati
indicati  dal  libro  II,  titolo  XII,  capo III, sezione I, e dagli
articoli  609-bis,  609-quater e 609-octies del codice penale nonche'
dall'articolo  4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni;
    b)   nei  confronti  di  chi  sia  stato  dichiarato  delinquente
abituale,  professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102,
105 e 108 del codice penale;
    c)  nei  confronti  di  chi  sia  stato  sottoposto  al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26
luglio  1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
    d)  quando  la  persona  condannata  e' stata ammessa alle misure
alternative alla detenzione;
    e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  663 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 663 (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando
          la  stessa  persona e' stata condannata con piu' sentenze o
          decreti  penali  per  reati  diversi, il pubblico ministero
          determina  la  pena da eseguirsi, in osservanza delle norme
          sul concorso di pene.
              2.  Se  le  condanne  sono  state  inflitte  da giudici
          diversi,  provvede  il pubblico ministero presso il giudice
          indicato nell'art. 665, comma 4.
              3.   Il   provvedimento   del   pubblico  ministero  e'
          notificato al condannato e al suo difensore.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54 della legge 26
          luglio 2975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta):
              "Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a
          pena   detentiva   che  ha  dato  prova  di  partecipazione
          all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento
          di  tale  partecipazione,  e  ai fini del suo piu' efficace
          reinserimento    nella    societa',   una   detrazione   di
          quarantacinque  giorni  per  ogni  singolo semestre di pena
          scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
          in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
              2.   La   concessione   del   beneficio  e'  comunicata
          all'ufficio   del   pubblico   ministero  presso  la  corte
          d'appello  o il tribunale che ha emesso il provvedimento di
          esecuzione  o  al pretore se tale provvedimento e' stato da
          lui emesso.
              3.  La  condanna  per  delitto non colposo commesso nel
          corso  dell'esecuzione successivamente alla concessione del
          beneficio ne comporta la revoca.
              4.  Agli  effetti  del computo della misura di pena che
          occorre  avere  espiato  per essere ammessi ai benefici dei
          permessi  premio,  della  semiliberta'  e della liberazione
          condizionale,  la parte di pena detratta ai sensi del comma
          1  si  considera come scontata. La presente disposizione si
          applica anche ai condannati all'ergastolo.".
              -  La sezione I, del capo III, del titolo XII del libro
          II  del  codice  penale  tratta:  "Dei  delitti  contro  la
          personalita' individuale".
              -   Si   riporta   il  testo  degli  articoli  609-bis,
          609-quater e 609-octies del codice penale:
              "Art.  609-bis  (Violenza  sessuale).  -  Chiunque, con
          violenza   o   minaccia  o  mediante  abuso  di  autorita',
          costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti sessuali e'
          punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
              Alla  stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
          o subire atti sessuali:
                1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto;
                2)  traendo  in inganno la persona offesa per essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona.
              Nei  casi  di  minore  gravita' la pena e' diminuita in
          misura non eccedente i due terzi.
              "Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
                1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole  sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
          tutore,  ovvero  altra persona cui, per ragioni di cura, di
          educazione,  di  istruzione, di vigilanza o di custodia, il
          minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con quest'ultimo, una
          relazione di convivenza.
              Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
              Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
              Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.".
              "Art.  609-octies  (Violenza  sessuale di gruppo). - La
          violenza  sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
          da  parte  di  piu'  persone  riunite,  ad atti di violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis.
              Chiunque  commette  atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
              La   pena   e'   aumentata  se  concorre  taluna  delle
          circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
              La  pena  e' diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia  avuto  minima  importanza nella preparazione o nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia   stato   determinato  a  commettere  il  reato  quando
          concorrono  le  condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 4-bis, 14-bis e
          14-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
              "Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei benefici e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i  permessi  premio e le misure alternative alla detenzione
          previste  dal  capo  VI, esclusa la liberazione anticipata,
          possono  essere  concessi  ai  detenuti  e  internati per i
          seguenti  delitti  solo  nei  casi  in  cui tali detenuti e
          internati  collaborino  con  la giustizia a norma dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di   terrorismo,   anche  internazionale,  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico  mediante il compimento di atti di
          violenza,  delitto  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale,   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste  dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui  agli  articoli 600,  601, 602 e 630 del codice penale,
          all'art.  291-quater  del  testo  unico  delle disposizioni
          legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, e
          all'art.  74  del  testo  unico  delle  leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309.  Sono fatte salve le
          disposizioni   degli   articoli 16-nonies   e   17-bis  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
          suddetti  possono  essere  concessi ai detenuti o internati
          per  uno  dei  delitti di cui al primo periodo del presente
          comma  purche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
          escludere  l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
          cui   la   limitata   partecipazione  al  fatto  criminoso,
          accertata  nella  sentenza  di condanna, ovvero l'integrale
          accertamento  dei fatti e delle responsabilita' operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile  collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
          in  cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene offerta
          risulti   oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze  attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
          qualora  il  risarcimento  del  danno  sia avvenuto dopo la
          sentenza  di  condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
          secondo  comma,  del  codice  penale.  I benefici di cui al
          presente  comma possono essere concessi solo se non vi sono
          elementi   tali   da   far   ritenere   la  sussistenza  di
          collegamenti  con la criminalita' organizzata, terroristica
          o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
          seguenti  articoli:  articoli 575, 628, terzo comma, e 629,
          secondo  comma,  del codice penale, art. 291-ter del citato
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre   1990,   n.   309,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del medesimo
          testo  unico,  art.  416 del codice penale, realizzato allo
          scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo
          XII,  capo  III,  sezione  I,  del  medesimo  codice, dagli
          articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale
          e  dall'art.  12,  commi  3,  3-bis e 3-ter del testo unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al  suddetto  comitato  provinciale  puo' essere chiamato a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".
              "Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare). - 1.
          Possono   essere   sottoposti   a  regime  di  sorveglianza
          particolare  per  un  periodo  non  superiore  a  sei mesi,
          prorogabile  anche  piu' volte in misura non superiore ogni
          volta  a  tre  mesi,  i  condannati,  gli  internati  e gli
          imputati:
                a) che  con  i  loro  comportamenti  compromettono la
          sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
                b) che  con  la  violenza  o  minaccia impediscono le
          attivita' degli altri detenuti o internati;
                c) che  nella  vita  penitenziaria si avvalgono dello
          stato   di   soggezione   degli  altri  detenuti  nei  loro
          confronti.
              2.  Il  regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
          con     provvedimento     motivato     dell'amministrazione
          penitenziaria  previo  parere  del consiglio di disciplina,
          integrato  da  due  degli esperti previsti dal quarto comma
          dell'art. 80.
              3.   Nei   confronti   degli   imputati  il  regime  di
          sorveglianza   particolare   e'   disposto   sentita  anche
          l'autorita' giudiziaria che procede.
              4.  In  caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
          puo'   disporre   in   via   provvisoria   la  sorveglianza
          particolare  prima  dei  pareri  prescritti,  che  comunque
          devono  essere  acquisiti entro dieci giorni dalla data del
          provvedimento.   Scaduto  tale  termine  l'amministrazione,
          acquisiti  i  pareri  prescritti,  decide in via definitiva
          entro   dieci   giorni  decorsi  i  quali,  senza  che  sia
          intervenuta  la  decisione,  il  provvedimento  provvisorio
          decade.
              5.  Possono  essere sottoposti a regime di sorveglianza
          particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
          i  condannati,  gli internati e gli imputati, sulla base di
          precedenti  comportamenti  penitenziari o di altri concreti
          comportamenti   tenuti,   indipendentemente   dalla  natura
          dell'imputazione,  nello  stato  di  liberta'.  L'autorita'
          giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
          all'amministrazione  penitenziaria che decide sull'adozione
          dei provvedimenti di sua competenza.
              6.  Il  provvedimento  che  dispone il regime di cui al
          presente   articolo   e'   comunicato   immediatamente   al
          magistrato  di  sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo
          potere di vigilanza.".
              "Art.  14-ter  (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
          che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
          puo'  essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
          di   sorveglianza   nel   termine  di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione  del provvedimento definitivo. Il reclamo non
          sospende l'esecuzione del provvedimento.
              2.  Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
          in  camera  di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
          del reclamo.
              3.  Il procedimento si svolge con la partecipazione del
          difensore   e   del  pubblico  ministero.  L'interessato  e
          l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
              4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
          disposizioni del capo II-bis del titolo II.".
              "Art.  102  (Abitualita'  presunta  dalla  legge). - E'
          dichiarato  delinquente  abituale  chi,  dopo  essere stato
          condannato    alla    reclusione    in   misura   superiore
          complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
          della  stessa  indole,  commessi  entro  dieci  anni, e non
          contestualmente,  riporta un'altra condanna per un delitto,
          non  colposo,  della  stessa indole, e commesso entro dieci
          anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
              Nei  dieci  anni indicati nella disposizione precedente
          non  si  computa  il tempo in cui il condannato ha scontato
          pene  detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
          detentive.".
              "Art.   105   (Professionalita'   nel   reato).  -  Chi
          trovandosi  nelle condizioni richieste per la dichiarazione
          di  abitualita'  riporta  condanna  per  un altro reato, e'
          dichiarato   delinquente   o  contravventore  professionale
          qualora,   avuto  riguardo  alla  natura  dei  reati,  alla
          condotta  e  al  genere  di vita del colpevole e alle altre
          circostanze  indicate  nel  capoverso  dell'art. 133, debba
          ritenersi  che  egli  viva  abitualmente,  anche  in  parte
          soltanto, dei proventi del reato.".
              "Art.  108  (Tendenza  a  delinquere).  - E' dichiarato
          delinquente  per  tendenza  chi,  sebbene  non  recidivo  o
          delinquente  abituale  o professionale, commette un delitto
          non  colposo  contro  la  vita o l'incolumita' individuale,
          anche  non  preveduto  dal capo primo del titolo dodicesimo
          del  libro  secondo  di  questo  codice il quale, per se' e
          unitamente   alle   circostanze   indicate   nel  capoverso
          dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto,
          che  trovi  sua  causa nell'indole particolarmente malvagia
          del colpevole.
              La  disposizione  di  questo articolo non si applica se
          l'inclinazione  al  delitto  e'  originata  dall'infermita'
          preveduta dagli articoli 88 e 89.".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 69-bis, 51-bis e
          51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
              "Art.  69-bis  (Procedimento  in materia di liberazione
          anticipata).   -   1. Sull'istanza   di  concessione  della
          liberazione   anticipata,  il  magistrato  di  sorveglianza
          provvede  con  ordinanza,  adottata  in camera di consiglio
          senza   la  presenza  delle  parti,  che  e'  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127
          del codice di procedura penale.
              2. Il  magistrato  di  sorveglianza decide non prima di
          quindici  giorni  dalla  richiesta  del  parere al pubblico
          ministero e anche in assenza di esso.
              3. Avverso  l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore,
          l'interessato  e il pubblico ministero possono, entro dieci
          giorni   dalla   comunicazione  o  notificazione,  proporre
          reclamo   al   tribunale  di  sorveglianza  competente  per
          territorio.
              4. Il   tribunale   di  sorveglianza  decide  ai  sensi
          dell'art.  678 del codice di procedura penale. Si applicano
          le  disposizioni  del  quinto  e  del sesto comma dell'art.
          30-bis.
              5. Il  tribunale  di  sorveglianza,  ove  nel corso dei
          procedimenti  previsti  dall'art.  70,  comma 1,  sia stata
          presentata  istanza  per  la  concessione della liberazione
          anticipata,    puo'    trasmetterla    al   magistrato   di
          sorveglianza.".
              "Art.   51-bis   (Sopravvenienza  di  nuovi  titoli  di
          privazione della liberta). - 1. Quando durante l'attuazione
          dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  o della
          detenzione   domiciliare  o  della  detenzione  domiciliare
          speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo
          di   esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il  direttore
          dell'istituto  penitenziario  o  il direttore del centro di
          servizio  sociale  informa  immediatamente il magistrato di
          sorveglianza.  Se  questi,  tenuto  conto  del cumulo delle
          pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1
          dell'art.  47  o  ai  commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai
          commi  1  e  2  dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi
          dell'art.   50,   dispone   con   decreto  la  prosecuzione
          provvisoria  della  misura  in  corso;  in  caso  contrario
          dispone  la  sospensione della misura stessa. Il magistrato
          di  sorveglianza  trasmette quindi gli atti al tribunale di
          sorveglianza  che deve decidere nel termine di venti giorni
          la prosecuzione o la cessazione della misura.".
              "Art.  51-ter  (Sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative).  -  1.  Se  l'affidato  in  prova al servizio
          sociale   o  l'ammesso  al  regime  di  semiliberta'  o  di
          detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale
          pone  in essere comportamenti tali da determinare la revoca
          della  misura,  il  magistrato  di  sorveglianza  nella cui
          giurisdizione  essa  e'  in  corso  ne  dispone con decreto
          motivato     la    provvisoria    sospensione,    ordinando
          l'accompagnamento  del  trasgressore in istituto. Trasmette
          quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza
          per   le  decisioni  di  competenza.  Il  provvedimento  di
          sospensione  del  magistrato di sorveglianza cessa di avere
          efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non
          interviene   entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli
          atti.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  678 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  678  (Procedimento  di  sorveglianza).  -  1. Il
          tribunale  di sorveglianza nelle materie di sua competenza,
          e  il  magistrato  di  sorveglianza nelle materie attinenti
          alla   rateizzazione   e   alla   conversione   delle  pene
          pecuniarie,   alla   remissione  del  debito,  ai  ricoveri
          previsti  dall'art.  148  del codice penale, alle misure di
          sicurezza,  alla  esecuzione  della  semidetenzione e della
          liberta'  controllata e alla dichiarazione di abitualita' o
          professionalita'  nel  reato  o  di  tendenza a delinquere,
          procedono,    a    richiesta    del   pubblico   ministero,
          dell'interessato,  del  difensore  o  di  ufficio,  a norma
          dell'art.  666.  Tuttavia,  quando vi e' motivo di dubitare
          della  identita'  fisica  di una persona, procedono a norma
          dell'art. 667.
              2. Quando   si   procede   nei   confronti  di  persona
          sottoposta  a  osservazione scientifica della personalita',
          il  giudice  acquisisce  la  relativa  documentazione  e si
          avvale,  se  occorre,  della  consulenza  dei  tecnici  del
          trattamento.
              3. Le  funzioni  di pubblico ministero sono esercitate,
          davanti  al  tribunale  di  sorveglianza,  dal  procuratore
          generale   presso   la  corte  di  appello  e,  davanti  al
          magistrato   di   sorveglianza,   dal   procuratore   della
          Repubblica  presso  il tribunale della sede dell'ufficio di
          sorveglianza.".

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