Legge Ordinaria n. 212 del 01/08/2003 G.U. n. 185 dell'11 Agosto 2003 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
   1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,  recante  disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla  Consip  S.p.a.,  e'  convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
   2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla  base
del decreto-legge 7 aprile 2003,  n.  59.  Sono  utili  i  versamenti
effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della  definizione
di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  nonche'
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini
delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e  17,
comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonche' agli  articoli
5  e  5-quinquies  del  decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
       La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
         Data a Roma, addi' 1° agosto 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
 
   Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
             Avvertenza: 
                 Il decreto-legge 24 giugno 2003, n.  143,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          144 del 24 giugno 2003. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
                 Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge
          di  conversione  e  corredato  delle   relative   note   e'
          pubblicato in  questo  stesso  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale alla pag. 18. 
             Avvertenza: 
                 Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  legge,   sull'emanazione   del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                 - Il decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59 (Proroga  di
          termini in materia di definizione agevolata di  adempimenti
          tributari) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8
          aprile 2003, n.  82  ed  e'  decaduto  per  decorrenza  dei
          termini. 
                 - Si riporta il testo dell'art.  7  della  legge  27
          dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2003). 
                 «Art.  7  (Definizione  automatica  di  redditi   di
          impresa  e  di  lavoro  autonomo  per  gli  anni  pregressi
          mediante autoliquidazione). - 1.  I  soggetti  titolari  di
          reddito di impresa e  gli  esercenti  arti  e  professioni,
          nonche' i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          dei redditi di impresa, di  lavoro  autonomo  e  di  quelli
          imputati  ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi   ad
          annualita'  per  le  quali  le  dichiarazioni  sono   state
          presentate  entro  il   31   ottobre   2002,   secondo   le
          disposizioni  del   presente   articolo.   La   definizione
          automatica, relativamente a uno o piu'  periodi  d'imposta,
          ha effetto ai fini delle imposte  sui  redditi  e  relative
          addizionali,   dell'imposta   sul   valore    aggiunto    e
          dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  si
          perfeziona con il  versamento,  mediante  autoliquidazione,
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi
          determinati sulla base  dei  criteri  e  delle  metodologie
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
          in alternativa: 
                   a)   dell'ammontare   dei   ricavi   o    compensi
          determinabili sulla base degli  studi  di  settore  di  cui
          all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti  cui
          si applicano mi ciascun periodo d'imposta i predetti studi; 
                   b)   dell'ammontare   dei   ricavi   o    compensi
          determinabili sulla base dei parametri di cui  all'art.  3,
          commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
          successive  modificazioni,  per  i  contribuenti   cui   si
          applicano  in  ciascun   periodo   d'imposta   i   predetti
          parametri; 
                   c) della distribuzione, per  categorie  economiche
          raggruppate in classi  omogenee  sulla  base  dei  processi
          produttivi, dei contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o  di
          compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui  e
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
          cui alle lettere a) e b). 
                 2. La definizione automatica  puo'  altresi'  essere
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
          al  comma   1,   dagli   imprenditori   agricoli   titolari
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
          testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  e
          successive  modificazioni,   nonche'   dalle   imprese   di
          allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico,  e
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. La  definizione  automatica  da
          parte dei soggetti di cui  al  periodo  precedente  avviene
          mediante pagamento degli importi determinati, per  ciascuna
          annualita', sulla base  di  una  specifica  metodologia  di
          calcolo, approvata con il decreto di cui al comma  14,  che
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto. 
                 3. La definizione automatica di cui ai commi 1  e  2
          e' esclusa per i soggetti: 
                   a)   che   hanno   omesso   di    presentare    la
          dichiarazione, ovvero non  hanno  indicato  nella  medesima
          reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il  reddito
          agrario di cui all'art. 29 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
                   b) che  hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di
          importo annuo superiore a 5.164.569 euro; 
                   c) ai quali, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e' stato  notificato  processo  verbale  di
          constatazione  con  esito  positivo,   ovvero   avviso   di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto   ovvero   dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive,  nonche'  invito  al
          contraddittorio di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi degli  articoli  15  e
          16; 
                   d) nei cui riguardi e' stata  esercitata  l'azione
          penale per i reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10
          marzo 2000, n. 74, della quale  il  contribuente  ha  avuto
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 
                 4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,
          relativi a redditi oggetto  della  definizione  automatica,
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
          e sesto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          divenuti definitivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, la definizione e' ammessa a condizione  che
          il contribuente versi, entro la  prima  data  di  pagamento
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
          degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto  gia'
          pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono  divenuti
          definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di  cui
          ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972   il
          contribuente ha comunque la  facolta'  di  avvalersi  delle
          disposizioni del  presente  articolo,  fermi  restando  gli
          effetti dei suddetti atti. 
                 5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui
          al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con
          il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
          la definizione automatica si perfeziona con  il  versamento
          entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo  la
          metodologia di calcolo di cui al  comma  1  applicabile  al
          contribuente. Gli importi calcolati a  titolo  di  maggiore
          ricavo o compenso non possono essere inferiori a  600  euro
          per le persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per  gli  altri
          soggetti. Sulle relative maggiori imposte non  sono  dovuti
          gli  interessi  e  le   sanzioni.   Le   maggiori   imposte
          complessivamente dovute a titolo di definizione  automatica
          sono ridotte nella misura del 50 per  cento  per  la  parte
          eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche  e
          l'importo di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti.  Gli
          importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono  aumentati
          di una somma  pari  a  300  euro  per  ciascuna  annualita'
          oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i  soggetti
          cui si applicano gli  studi  di  settore  di  cui  all'art.
          62-bis  del  decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, e successive modificazioni,  e  nei  confronti  dei
          quali sono riscontrabili anomalie negli indici di  coerenza
          economica, escluso il 1997. La sormna  di  cui  al  periodo
          precedente non e' dovuta dai soggetti di cui  al  comma  2.
          Qualora gli importi  da  versare  complessivamente  per  la
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
          somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma  di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due rate, di pari importo, entro il  30  novembre  2003  ed
          entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi  legali
          a decorrere dal 21 giugno  2003.  L'omesso  versamento  nei
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
          delle somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze  si
          applicano le disposizioni  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti   una
          sanzione amministrativa pari al 30 per  cento  delle  somme
          non versate, ridotta  alla  meta'  in  caso  di  versamento
          eseguito entro i trenta giorni successivi  alle  rispettive
          scadenze, e gli interessi legali. 
                 6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi
          di ammontare non inferiore  a  quelli  determinabili  sulla
          base degli studi di settore  di  cui  all'art.  62-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, e nei  confronti  dei  quali  non
          sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di   coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi di ammontare non inferiore a quelli  determinabili
          sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181  a
          189, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
          euro  per  ciascuna  annualita'.  I  soggetti   che   hanno
          dichiarato ricavi e compensi di ammontare non  inferiore  a
          quelli determinabili sulla base degli studi di  settore  di
          cui all'art. 62-bis del citato  decreto-legge  n.  331  del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli indici di coerenza economica, possono  effettuare  la
          definizione automatica con il versamento di una somma  pari
          a 600 euro per ciascuna annualita'. 
                 7. La definizione automatica non  si  perfeziona  se
          essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
          nella dichiarazione originariamente presentata,  ovvero  se
          la stessa viene effettuata dai soggetti che  versano  nelle
          ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si  fa
          luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni  caso,
          valgono  quali  acconti  sugli  importi  che   risulteranno
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 
                 8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o
          di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
          delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.  E'
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
          delle predette perdite. Se  il  riporto  delle  perdite  di
          impresa  riguarda  periodi  d'imposta  per   i   quali   la
          definizione automatica  non  e'  intervenuta,  il  recupero
          della differenza di imposta dovuta comporta  l'applicazione
          delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo,  senza
          applicazione di interessi. 
                 9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
          contributi previdenziali, rileva nella misura  del  60  per
          cento per la parte eccedente il minimale reddituale  ovvero
          per la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore  al
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 
                 10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nonche' i titolari dell'azienda coniugale  non  gestita  in
          forma  societaria  o  dell'impresa  familiare,  che   hanno
          effettuato la definizione automatica secondo  le  modalita'
          del presente  articolo,  comunicano  alle  persone  fisiche
          titolari dei redditi prodotti in fonna associata l'avvenuta
          definizione,  entro  il  20  luglio  2003.  La  definizione
          automatica da parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei
          redditi prodotti in forma associata si  perfeziona  con  il
          versamento delle somme dovute entro il 16  settembre  2003,
          secondo le disposizioni del presente articolo,  esclusa  la
          somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo;  gli
          interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono  dal
          17 settembre 2003. La definizione effettuata  dai  soggetti
          indicati dal primo periodo del presente  comma  costituisce
          titolo per l'accertamento ai  sensi  dell'art.  41-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive  modificazioni,  nei  confronti  delle
          persone fisiche che non hanno definito i  redditi  prodotti
          in forma associata. Per il  periodo  di  imposta  1997,  la
          definizione  automatica   effettuata   dalle   societa'   o
          associazioni nonche' dai  titolari  dell'azienda  coniugale
          non gestita in forma societaria  o  dell'impresa  familiare
          rende  definitivi  anche  i  redditi  prodotti   in   forma
          associata. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
          a norma del comma  6  dai  predetti  soggetti  che  abbiano
          dichiarato ricavi e compensi di ammontare non  inferiore  a
          quelli determinabili sulla base degli studi di  settore  di
          cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, e successive modificazioni,  nonche'  qualora
          abbiano dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare  non
          inferiore a quelli determinabili sulla base  dei  parametri
          di cui all'art. 3, commi da  181  a  189,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 
                 11. La definizione automatica inibisce, a  decorrere
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi organo  inquirente,  salve  le  disposizioni  del
          codice  penale  e   del   codice   di   procedura   penale,
          limitatamente  all'attivita'  di  impresa   e   di   lavoro
          autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli  articoli  32,
          33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  e
          agli articoli 51, 52, 54 e 55 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni,   ed    esclude    l'applicabilita'    delle
          presunzioni  di  cessioni  e  di  acquisto,  previste   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  10  novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
          dell'esercizio     dei      poteri      e      l'esclusione
          dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal  periodo
          precedente  sono  opponibili  dal   contribuente   mediante
          esibizione degli attestati di  versamento  e  dell'atto  di
          definizione in suo possesso. 
                 12. La definizione automatica non e' revocabile  ne'
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
          e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 9. 
                 13.  La  definizione  automatica,  limitatamente   a
          ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle
          imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
          spettanza  di  deduzioni  e   agevolazioni   indicate   dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi gli effetti della liquidazione delle  imposte  e  del
          controllo formale in base rispettivamente  all'art.  36-bis
          ed  all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal  controllo
          delle dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
          del calcolo delle maggiori  imposte  dovute  ai  sensi  del
          presente articolo. La definizione automatica  non  modifica
          l'importo degli  eventuali  rimborsi  e  crediti  derivanti
          dalle dichiarazioni presentate ai fini  delle  imposte  sui
          redditi e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita' produttive. 
                 14. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche  conto
          delle informazioni dell'anagrafe tributaria, sono  definite
          le  classi  omogenee   delle   categorie   economiche,   le
          metodologie di calcolo per la individuazione degli  importi
          previsti  al  comma   1,   nonche'   i   criteri   per   la
          determinazione delle relative  maggiori  imposte,  mediante
          l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in  ciascun
          periodo di imposta. 
                 15. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  sono  definite  le  modalita'  tecniche  per
          l'utilizzo  esclusivo  del  sistema   telematico   per   la
          presentazione  delle  comunicazioni  delle  definizioni  da
          parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il  31
          luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti
          di cui al comma 10, secondo  periodo,  e  le  modalita'  di
          versamento,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  17   del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, esclusa in ogni caso  la  compensazione  ivi
          prevista. 
                 15-bis.  All'art.   12,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 23  gennaio  2002,  n.  10,  sono  premesse  le
          parole: «Ferma la disciplina  riguardante  le  trasmissioni
          telematiche gestite dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,» e le parole: «entro il  30  novembre  2002»  sono
          soppresse. 
                 16.   I   contribuenti    che    hanno    presentato
          successivamente al  30  settembre  2002  una  dichiarazione
          integrativa  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   8-bis,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi  delle
          disposizioni di cui al presente articolo sulla  base  delle
          dichiarazioni  originarie  presentate.  L'esercizio   della
          facolta' di cui al periodo precedente costituisce  rinuncia
          agli effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni  integrative
          presentate. 
                 - Si riporta il testo degli artt. 11, comma  4,  12,
          15, 16 e 17 della citata legge n. 289 del 2002: 
                 «4. Se alla data di entrata in vigore della presente
          legge sono decorsi i termini per  la  registrazione  ovvero
          per la presentazione delle denunce o dichiarazioni,  ovvero
          per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al  comma  3
          dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  non  sono  dovuti
          sanzioni e interessi qualora si provveda al  pagamento  dei
          tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro  il
          16 aprile 2003». 
                 «Art.  12  (Definizione   dei   carichi   di   ruolo
          pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli
          emessi da uffici statali e affidati  ai  concessionari  del
          servizio nazionale della riscossione fino  al  31  dicembre
          2000,  i  debitori  possono  estinguere  il  debito   senza
          corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: 
                   a) di una somma pari al 25 per cento  dell'importo
          iscritto a ruolo; 
                   b) delle somme dovute al concessionario  a  titolo
          di  rimborso  per  le  spese  sostenute  per  le  procedure
          esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 
                 2. Nei  sessanta  giorni  successivi  alla  data  di
          entrata   in   vigore    della    presente    disposizione,
          relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il
          31 dicembre 2000, i concessionari informano i  debitori  di
          cui al comma 1  che,  entro  il  16  aprile  2003,  possono
          sottoscrivere apposito atto  con  il  quale  dichiarano  di
          avvalersi della facolta' attribuita  dal  citato  comma  1,
          versando contestualmente almeno l'80 per cento delle  somme
          di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo  e'  versato
          entro  il  16  aprile  2004.  Sulle  somme   riscosse,   ai
          concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. 
                 2-bis. Restano comunque dovute per intero  le  somme
          relative ai dati costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
          europea. 
                 3.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e' approvato il modello dell'atto di  cui  al
          comma 2 e sono stabilite le modalita' di  versamento  delle
          somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria  da
          parte dei concessionari,  di  rendicontazione  delle  somme
          riscosse, di invio dei relativi  flussi  informativi  e  di
          definizione     dei     rapporti     contabili     connessi
          all'operazione.». 
                 «Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti
          di  contestazione,  degli  avvisi  di   irrogazione   delle
          sanzioni degli inviti al  contraddittorio  e  dei  processi
          verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di  accertamento
          per i quali alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
          del ricorso, gli inviti  al  contraddittorio  di  cui  agli
          articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218, per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, non e' ancora intervenuta  la  definizione,
          nonche' i processi verbali di  constatazione  relativamente
          ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, non  e'  stato  notificato  avviso  di  accertamento
          ovvero ricevuto invito al contraddittorio,  possono  essere
          definiti  secondo  le  modalita'  previste   dal   presente
          articolo, senza applicazione di  interessi,  indennita'  di
          mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4,  lettera
          b-bis). La definizione non e' ammessa per  i  soggetti  nei
          cui confronti e' stata esercitata  l'azione  penale  per  i
          reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
          74, di cui il  contribuente  ha  avuto  formale  conoscenza
          entro la data di perfezionamento della definizione. 
                 2. La definizione degli  avvisi  di  accertamento  e
          degli inviti al contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si
          perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile  2003,
          degli   importi   che   risultano   dovuti   per    effetto
          dell'applicazione delle percentuali  di  seguito  indicate,
          con riferimento a ciascuno scaglione: 
                   a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; 
                   b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro  ma  non
          superiori a 50.000 euro; 
                   c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro. 
                 3. La definizione di cui  al  comma  2  e'  altresi'
          ammessa nelle ipotesi  di  rettifiche  relative  a  perdite
          dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo  comma  2
          emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso  la  sola
          perdita risultante dall'atto e' riportabile  nell'esercizio
          successivo nei limiti previsti dalla legge. 
                 3-bis. Gli atti di contestazione  e  gli  avvisi  di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in vigore della presente legge non sono  ancora  spirati  i
          termini per la  proposizione  del  ricorso  possono  essere
          definiti  mediante  il   pagamento   del   10   per   cento
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. 
                 4.  La   definizione   dei   processi   verbali   di
          constatazione di cui al comma 1 si perfeziona  mediante  il
          pagamento,  entro  il  16  aprile  2003,  di   un   importo
          calcolato: 
                   a)  per   le   imposte   sui   redditi,   relative
          addizionali ed imposte sostitutive,  applicando  l'aliquota
          del  18  per  cento  alla  somma  dei  maggiori  componenti
          positivi  e  minori  componenti  negativi  complessivamente
          risultanti dal verbale medesimo; 
                   b)  per  l'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
          imposte indirette, riducendo del 50 per cento  la  maggiore
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
          stesso; 
                   b-bis) per le violazioni per le quali non  risulta
          applicabile la procedura di irrogazione immediata  prevista
          dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
          le sanzioni minime applicabili; 
                   b-ter)  per  le  violazioni  concernenti  l'omessa
          effettuazione  di  ritenute   e   il   conseguente   omesso
          versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo  del
          65 per cento l'ammontare  delle  maggiori  ritenute  omesse
          risultante dal verbale stesso; 
                 4-bis.   Non   sono   definibili,   in   base   alle
          disposizioni del presente articolo, le  violazioni  di  cui
          all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 
          12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  aprile
          2002, n. 73. 
                 4-ter. Restano comunque dovute per intero  le  somme
          relative ai dati costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
          europea. 
                 5. I pagamenti  delle  somme  dovute  ai  sensi  del
          presente articolo sono effettuati  entro  16  aprile  2003,
          secondo le ordinarie modalita' previste per  il  versamento
          diretto dei relativi  tributi,  esclusa  in  ogni  caso  la
          compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.  Qualora
          gli importi da versare complessivamente per la  definizione
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
          eccedenti possono essere  versati  in  due  rate,  di  pari
          importo, entro il 30 novembre 2003 ed il  20  giugno  2004,
          maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
          2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
          date   indicate   non   determina    l'inefficacia    della
          definizione; per il recupero delle somme non corrisposte  a
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'  dovuti
          una sanzione amministrativa pari  al  30  per  cento  delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito entro i trenta  giorni  successivi  alla  scadenza
          medesima, e gli interessi legali. Entro  dieci  giorni  dal
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
          il contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente  la
          quietanza  dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad   un
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite. 
                 6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda
          su dati non corrispondenti a quelli  contenuti  negli  atti
          indicati al comma 1, ovvero se la stessa  viene  effettuata
          dai soggetti che versano nelle ipotesi  di  cui  all'ultimo
          periodo del medesimo comma; non si  fa  luogo  al  rimborso
          degli importi versati che,  in  ogni  caso,  valgono  quali
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
          in base agli accertamenti definitivi. 
                 7. Il  perfezionamento  della  definizione  comporta
          l'esclusione, ad ogni  effetto,  della  punibilita'  per  i
          reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5  e  10  del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  nonche'  per  i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis e 492 del codice  penale,  nonche'  dagli  articoli
          2621, 2622 e 2623 del  codice  civile,  quando  tali  reati
          siano stati commessi per eseguire  od  occultare  i  citati
          reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
          riferiti alla stessa pendenza o situazione  tributaria.  E'
          altresi'  esclusa,   per   le   definizioni   perfezionate,
          l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          all'art. 21 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472. L'esclusione di cui al presente comma non  si  applica
          in caso di esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il
          contribuente ha avuto formale conoscenza entro la  data  di
          perfezionamento della definizione. 
                 8. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge e fino al 18 aprile 2003 restano  sospesi  i  termini
          per la proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi  di
          accertamento di cui al comma 1, gli atti di  cui  al  comma
          3-bis,  nonche'  quelli  per   il   perfezionamento   della
          definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, relativamente agli inviti al contraddittorio  di  cui
          al medesimo comma 1.». 
                 «Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali  pendenti).  -
          1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3,  dinanzi
          alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in  ogni
          grado del giudizio e anche  a  seguito  di  rinvio  possono
          essere definite, a domanda del  soggetto  che  ha  proposto
          l'atto introduttivo del giudizio, con  il  pagamento  delle
          seguenti somme: 
                   a) se il valore della lite e' di  importo  fino  a
          2.000 euro: 150 euro; 
                   b) se il valore della lite e' di importo superiore
          a 2.000 euro: 
                     1) il 10 per cento del valore della lite in caso 
          di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,  sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'   dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite; 
                         2) il 50 per cento del valore della lite, in 
          caso di soccombenza del contribuente  nell'ultima  o  unica
          pronuncia giurisdizionale non cautelare  resa,  sul  merito
          ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto   introduttivo   del
          giudizio, alla predetta data; 
                         3) il 30 per cento del valore della lite nel 
          caso in cui, alla medesima data, la lite penda  ancora  nel
          primo grado di giudizio e non sia stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia giurisdizionale non cautelare sul  merito  ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 
                 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
          entro il 16 aprile 2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'
          previste per il versamento diretto dei tributi cui la  lite
          si  riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la   compensazione
          prevista dall'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette  somme
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          sei rate trimestrali di pari importo o  in  un  massimo  di
          dodici rate trimestrali se le somme dovute superano  50.000
          euro. L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro  il
          tennine indicato nel primo periodo.  Gli  interessi  legali
          sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo  delle  rate
          successive. L'omesso versamento delle rate successive  alla
          prima entro le date indicate  non  determina  l'inefficacia
          della  definizione;  per  il  recupero  delle   somme   non
          corrisposte a tali scadenze si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e  sono
          altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30  per
          cento delle somme non versate, ridotta alla meta'  in  caso
          di versamento eseguito entro  i  trenta  giorni  successivi
          alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 
                 3. Ai fini del presente articolo si intende: 
                   a) per lite  pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione  delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  stato
          proposto l'atto introduttivo del giudizio,  nonche'  quella
          per la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato  dichiarato
          inammissibile con pronuncia non passata  in  giudicato.  Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato; 
                   b) per lite autonoma, quella relativa  a  ciascuno
          degli atti indicati  alla  lettera  a)  e  comunque  quella
          relativa  all'imposta  sull'incremento  del  valore   degli
          immobili; 
                   c) per valore della lite, da assumere a  base  del
          calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta  che  ha
          formato oggetto di contestazione in primo grado,  al  netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato provvedimento;  in  caso  di  liti  relative  alla
          irrogazione di sanzioni non  collegate  al  tributo,  delle
          stesse si tiene conto ai fini del  valore  della  lite;  il
          valore della lite e' determinato con riferimento a  ciascun
          atto  introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente   dal
          numero di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in  esso
          indicati. 
                 4. Per ciascuna lite pendente e'  effettuato,  entro
          il termine di cui al comma 2, un  separato  versamento,  se
          dovuto ai sensi del presente  articolo  ed  e'  presentata,
          entro  il  21  aprile  2003,  una   distinta   domanda   di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con provvedimento  del  direttore  del  competente  ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio. 
                 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo
          si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di riscossione in  pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione non da' comunque luogo alla restituzione  delle
          somme gia' versate ancorche' eccedenti  rispetto  a  quanto
          dovuto per il  perfezionamento  della  definizione  stessa.
          Restano comunque dovute per intero  le  somme  relative  ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
                 6. Le liti fiscali che possono  essere  definite  ai
          sensi  del  presente  articolo  sono  sospese  fino  al  30
          novembre  2003;  qualora  sia   stata   gia'   fissata   la
          trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono
          sospesi  a  richiesta  del  contribuente  che  dichiari  di
          volersi avvalere delle disposizioni del presente  articolo.
          Per le liti fiscali che possono essere  definite  ai  sensi
          del presente articolo sono altresi'  sospesi,  sino  al  30
          novembre 2003, i termini per la  proposizione  di  ricorsi,
          appelli,   controdeduzioni,   ricorsi    per    cassazione,
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
          per la costituzione in giudizio. 
                 8.   Gli   uffici   competenti   trasmettono    alle
          commissioni  tributarie,  ai  tribunali  e  alle  corti  di
          appello nonche' alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  31
          ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e'
          stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti  sono
          sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione  del  giudizio
          viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di
          cui al comma 1 attestante la regolarita' della  domanda  di
          definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.  La
          predetta  comunicazione  deve   essere   depositata   nella
          segreteria della  commissione  o  nella  cancelleria  degli
          uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la  stessa
          data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere
          comunicato  alla  segreteria  della  commissione   o   alla
          cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato,  con
          le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del  Presidente
          della   Repubblica   29    settembre    1973,    n.    600,
          all'interessato, il quale entro  sessanta  giorni  lo  puo'
          impugnare  dinanzi  all'organo  giurisdizionale  presso  il
          quale pende la lite. 
                 Nel  caso  in  cui  la  definizione  della  lite  e'
          richiesta  in  pendenza  del  termine  per  impugnare,   la
          sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego  della
          definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica. 
                 9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
          dovuta,   qualora   sia   riconosciuta   la    scusabilita'
          dell'errore,  e'   consentita   la   regolarizzazione   del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
                 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
          alla  Commissione  tributaria  centrale   all'esito   della
          definizione della lite trova applicazione l'art. 27,  primo
          comma, secondo e terzo periodo, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636;  il  Presidente
          della Commissione o il Presidente della sezione alla  quale
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
          mediante emissione di ordinanze di estinzione;  il  termine
          per comunicare la data dell'udienza alle  parti  e  per  il
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni. 
                 10. La definizione di cui al comma 1  effettuata  da
          parte di uno dei coobbligati  esplica  efficacia  a  favore
          degli altri, inclusi quelli per i quali  la  lite  non  sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5. 
                 «Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura
          fiscale). - 1. Le violazioni relative  al  canone  previsto
          dal  regio  decreto-legge  21  febbraio   1938,   n.   246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e  successive
          modificazioni,   nonche'   alla   tassa   di    concessione
          governativa prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa
          annessa  al  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995  del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 30 del 30 dicembre  1995,  e  successive  modificazioni,
          commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
          entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi  sia
          un procedimento amministrativo o giurisdizionale in  corso,
          con il versamento di una somma pari  a  10  euro  per  ogni
          annualita' dovuta.  Il  versamento  e'  effettuato  con  le
          modalita' di cui all'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in
          ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque
          luogo a restituzione di quanto gia' versato». 
                 - Si riporta il testo degli artt.  5  e  5-quinquies
          del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,  di
          riscossione e di procedure di contabilita),  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1,  legge  21  febbraio
          2003, n. 27: 
                 «Art. 5 (Disposizioni in materia di  chiusura  delle
          partite IVA  inattive).  -  1.  I  soggetti  cui  e'  stato
          attribuito  il  numero  di  partita  IVA,  che  non   hanno
          effettuato nell'anno 2002 alcuna  operazione  imponibile  e
          non  imponibile,  possono  sanare  tutte  le  irregolarita'
          derivanti dalla mancata presentazione  delle  dichiarazioni
          IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi  limitatamente
          ai redditi di impresa e di  lavoro  autonomi,  con  importi
          pari a zero, per gli anni precedenti,  nei  quali  non  sia
          stata  effettuata  alcuna  operazione  imponibile   e   non
          imponibile, nonche' le violazioni di cui all'art. 5,  comma
          6, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,
          versando la somma di 100,00 euro entro il 16  aprile  2003.
          Tali  versamenti  sono  effettuati  secondo  le   modalita'
          previste dall'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. 
                 2.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, sono  definite  le  modalita'  per  la
          comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi
          telematici, della data di cessazione dell'attivita' e degli
          estremi dell'avvenuto versamento  della  somma  di  cui  al
          comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA. 
                 2-bis. All'art. 5, secondo comma, primo periodo, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          33, dopo  le  parole:  «di  cui  all'art.  49  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,»,
          sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  le  prestazioni  di
          lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma
          2, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917». 
                 Art.   5-quinquies.   (Definizione    della    tassa
          automobilistica erariale).  -  1.  Le  violazioni  commesse
          entro il 31 dicembre 2001, connesse  al  mancato  pagamento
          della  tassa  automobilistica  erariale,   possono   essere
          definite mediante il pagamento della tassa stessa entro  il
          16  aprile  2003,  secondo  le   ordinarie   modalita'   di
          versamento. In  tale  caso  non  sono  dovuti  interessi  e
          sanzioni. 
                 2.  Qualora  sia  stata   notificata   cartella   di
          pagamento relativa  alla  tassa  di  cui  al  comma  1,  le
          violazioni possono essere definite mediante il pagamento al
          concessionario della riscossione della tassa medesima entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Non  si  fa  luogo  al
          rimborso delle somme eccedenti  pagate  entro  la  medesima
          data». 

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