Legge Ordinaria n. 289 del 15/10/2003 G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003
Modifiche all' articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative
in  materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di  cui  al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai
fini  fiscali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del solo reddito
professionale  percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da
lavoro  autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'evento";
   b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque  volte  l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera  del  consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, un importo
massimo  piu'  elevato,  tenuto  conto  delle  capacita' reddituali e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente".



          Avvertenza:
            -  Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'Art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota a1 titolo.
            -  I1  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151, reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materie di
          tutela  e  sostegno  della  maternita' e della paternita' a
          norma  dell'art 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; per il
          testo dell'art 70, si rinvia alla nota all'art. 1.

          Nota all'art. 1:
            -  I1  testo dell'art 70 del decreto legislativo 26 marzo
          2001,  n.  151,  recante  "Testo  unico  delle disposizioni
          legislative   in   materia   di  tutela  e  sostegno  della
          maternita'  e  della  paternita',  a norma dell'articolo 15
          della  legge  8  marzo  2000, n. 53", come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
            "Art.   70   (Indennita'  di  maternita'  per  le  libere
          professioniste).  - 1. Alle libere professioniste, iscritte
          ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di
          cui  alla  tabella  D  allegata al presente testo unico, e'
          corrisposta  un'indennita'  di  maternita'  per  i due mesi
          antecedenti  la data del parto e i tre mesi successivi alla
          stessa.
            2.  L'indennita'  di  cui al comma 1 viene corrisposta in
          misura  pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo
          reddito   professionale  percepito  e  denunciato  ai  fini
          fiscale  come  reddito  da  lavoro  autonomo  dalla  libera
          professionista   nel   secondo  anno  precedente  a  quello
          dell'evento.
            3.  In  ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo'
          essere   inferiore  a  cinque  mensilita'  di  retribuzione
          calcolata  nella  misura  pari all'80 per cento del salario
          minimo    giornaliero   stabilito   dall'articolo   1   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la
          qualifica  di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi
          decreti  ministeriali  di cui al secondo comma del medesimo
          articolo.
            3-bis.  L'indennita'  di  cui  al comma 1 non puo' essere
          superiore   a   cinque  volte  l'importo  minimo  derivante
          dall'applicazione  del  comma 3, ferma restando la potesta'
          di  ogni  singola  cassa  di  stabilire,  con  delibera del
          consiglio  di amministrazione, soggetta ad approvazione del
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, un importo
          massimo   piu'   elevato,   tenuto  conto  delle  capacita'
          reddituali  e  contributive della categoria professionale e
          della   compatibilita'   con   gli   equilibri   finanziari
          dell'ente.".
 

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