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Legge Ordinaria n. 290 del 27/10/2003 G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Il  decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti  per  la  sicurezza  del sistema elettrico nazionale e per il
recupero  di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
assicurare,   anche   nel  medio  termine,  il  raggiungimento  e  il
mantenimento  di  condizioni  economiche  per  garantire  un adeguato
livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere  un  sistema  competitivo  per  la  remunerazione  della
   capacita' di produzione;
b) consentire,  al  fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita'
   produttiva,  la  possibilita' di concorrere al sistema di cui alla
   lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
c) prevedere  un  sistema  di  garanzie  da  fornire  e sanzioni, non
   inferiori  agli  oneri  di  sostituzione e non superiori al doppio
   degli  stessi,  per  gli  operatori che non rispettano gli impegni
   quantitativi e temporali assunti.
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni integrative e
correttive   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche
delle  infrastrutture  lineari  energetiche  sulla  base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione,     unificazione    e    semplificazione    dei
   procedimenti;  b) semplificazione delle procedure di notifica e di
   pubblicita' dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
  4.   Sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  sulla  base  del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
  5.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003

                               CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
   Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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