Legge Ordinaria n. 3 del 16/01/2003 G.U. n. 15 del 20 Gennaio 2003 (suppl.ord.)
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
 La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:
                               Art. 1
         Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
          della corruzione e delle altre forme di illecito
             all'interno della pubblica amministrazione

  1.  E'  istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e  il
contrasto   della   corruzione   e  delle  altre  forme  di  illecito
all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di seguito denominato
"Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua
massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
  3.  Il  Governo  adotta,  su  proposta del Ministro per la funzione
pubblica,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  un  regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto
a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al
fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
  4.  L'Alto  Commissario  svolge le proprie funzioni nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
    a)  principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
    b)    libero   accesso   alle   banche   dati   delle   pubbliche
amministrazioni;
    c)  facolta'  di  esercitare  le  proprie funzioni d'ufficio o su
istanza delle pubbliche amministrazioni;
    d)  obbligo  di  relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  che  riferisce  periodicamente  ai  Presidenti  delle
Camere;
    e)   supporto   di   un  ufficio  composto  da  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e'
equiparato  ad  ogni  effetto  di  legge  a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
    f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla legge;
    g)  rispetto delle competenze regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  582.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  della legge

          23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  del
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e successive modificazioni e' il seguente:
                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
                 Comma 4:
                 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
                 "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). -
          (Omissis).
                 2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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