Legge Ordinaria n. 304 del 06/11/2003 G.U. n. 263 del 12 Novembre 2003
Modifica all' articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  342-bis del codice civile, le parole: "qualora il
fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio," sono soppresse.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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