Legge Ordinaria n. 306 del 31/10/2003 G.U. n. 266 del 15 Novembre 2003 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono
comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1. I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              -  L'art.  117  della Costituzione, quinto comma, cosi'
          recita:
              «La  potesta'  legislativa  e' esercitata dallo Stato e
          dalle  Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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