Legge Ordinaria n. 339 del 25/11/2003 G.U. n. 279 del 1 Dicembre 2003
Norme in materia di incompatibilità dell' esercizio della professione di avvocato
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione
agli  albi  degli  avvocati,  per  i quali restano fermi i limiti e i
divieti  di  cui  al  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 56, 56-bis e
          57,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              «56. Le  disposizioni  di cui all'art. 58, comma 1, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' le disposizioni di
          legge  e  di  regolamento  che vietano l'iscrizione in albi
          professionali   non   si   applicano  ai  dipendenti  delle
          pubbliche  amministrazioni  con  rapporto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per cento di quella a tempo pieno.
              56-bis.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  vietano
          l'iscrizione   ad   albi   e   l'esercizio   di   attivita'
          professionali  per  i  soggetti di cui al comma 56. Restano
          ferme  le  altre  disposizioni  in materia di requisiti per
          l'iscrizione  ad albi professionali e per l'esercizio delle
          relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
          professionali  e che esercitino attivita' professionale non
          possono  essere  conferiti  incarichi  professionali  dalle
          amministrazioni   pubbliche;   gli  stessi  dipendenti  non
          possono  assumere il patrocinio in controversie nelle quali
          sia parte una pubblica amministrazione.
              57. Il  rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
          costituito  relativamente  a  tutti i profili professionali
          appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
          delle   pubbliche   amministrazioni,   ad   esclusione  del
          personale  militare, di quello delle Forze di polizia e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
              - Il  regio  decreto-legge  27 novembre  1933, n. 1578,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
          n.  36,  reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e
          procuratore».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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