Legge Ordinaria n. 363 del 24/12/2003 G.U. n. 3 del 5 Gennaio 2004
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                (Finalita' e ambito di applicazione)
1.  La  presente  legge  detta  norme  in  materia di sicurezza nella
pratica  non  agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi  i  principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita' economiche nelle
localita'  montane,  nel  quadro  di  una crescente attenzione per la
tutela dell'ambiente.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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