Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 376 del 29/12/2003 G.U. n. 12 del 16 Gennaio 2004
Finanziamento di interventi per opere pubbliche
Finanziamento di interventi per opere pubbliche
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di garantire il finanziamento di opere di particolare interesse locale, sono attribuiti, agli enti rispettivamente interessati, stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati: a) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso alla strada statale n. 13 "Pontebbana" nel comune di San Vendemiano, in provincia di Treviso, e delle relative opere complementari, di attraversamento del torrente Cervada e di collegamento con la viabilita' locale, e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da assegnare al comune di San Vendemiano; b) per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni (Salerno)-Lagonegro (Potenza) e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; c) per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della superstrada del Liri e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Abruzzo; d) per la realizzazione di interventi destinati al potenziamento della strada statale n. 106 nella tratta Sibari-Crotone e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; e) per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della strada statale n. 212 "Della Val Fortore" - strada statale n. 369 "Appulo Fortorina" (Benevento) e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2003, 2.500.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro per l'anno 2005; f) per la realizzazione di lavori di collegamento degli agglomerati industriali della citta' di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia - Sant'Onofrio e' autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al comune di Vibo Valentia; g) per la realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo al Mare - Santo Stefano al Mare (Imperia) e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Liguria; h) per la realizzazione di opere edilizie presso l'Universita' di Urbino e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; i) per la realizzazione di lavori destinati all'ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature, nonche' all'adeguamento delle sedi logistiche degradate della Sezione provinciale di Torino dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; l) per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisizione, ristrutturazione e attivazione di un centro di rieducazione dei minori presso l'immobile ex Ospedale mauriziano sito in Lanzo Torinese e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003, 500.000 euro per l'anno 2004 e 500.000 euro per l'anno 2005; m) per la realizzazione di interventi per opere pubbliche nella citta' di Reggio Calabria e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2003; n) per la realizzazione della circonvallazione di San Vito dei Normanni (Brindisi) e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; o) per la progettazione e la realizzazione di opere di miglioramento della viabilita' della ex strada statale n. 225 "della Fontanabuona", ai fini dell'allargamento della strettoia stradale ubicata in "localita' Terrarossa", nel comune di Moconesi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, da assegnare alla comunita' montana Fontanabuona con sede a Cicagna (Genova); p) per la progettazione e la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale lungo la ex strada statale n. 350 fra Arsiero e Lastebasse, in provincia di Vicenza, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 1.400.000 euro per l'anno 2004, da assegnare alla provincia di Vicenza; q) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilita' del comprensorio delle comunita' montane Valle Seriana e Valle Brembana, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare ai comuni interessati, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati: 1) comune di Ardesio: 740.000 euro per la realizzazione della strada intercomunale tra Bagni di Ardesio e Novarsa di Volgaglio, quale viabilita' alternativa; 2) comune di Ardesio: 260.000 euro per la realizzazione di opere di difesa da caduta massi sulla strada provinciale n. 49 di Valle Seriana superiore; 3) comune di Sant'Omobono Imagna: 450.000 euro per il consolidamento della strada comunale di collegamento Mazzoleni-Falghera; 4) comune di San Giovanni Bianco: 130.000 euro per il ripristino degli argini del fiume Enna; 5) comune di San Giovanni Bianco: 200.000 euro per la strada comunale di collegamento Grumo-Portiera; 6) comune di Zogno: 220.000 euro per la strada comunale di collegamento S. Antonio-Tiglio; r) per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sistemazione delle rive del fiume Brenta, in localita' Campo San Martino, secondo il progetto redatto dalla regione Veneto previo accordo con il comune di Campo San Martino, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Veneto per le seguenti tipologie di intervento: 1) consolidamento della curva "Comare"; 2) attraversamento pedonale; 3) valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un percorso pedonale sulla riva sinistra; s) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso ferroviario di Mornago e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla provincia di Varese; t) per il potenziamento della stazione di Tortona e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla societa' Ferrovie dello Stato spa. 2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformita' dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 43.700.000 euro per l'anno 2003, 33.400.000 euro per l'anno 2004 e 28.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della citta' di Siena, nell'ambito degli interventi per le citta' d'arte e le citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2004 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Al fine di consentire la prosecuzione, da parte del comune di Venezia, del "progetto LIFE-Barene" e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare al comune di Venezia. 7. Al fine di avviare l'opera di rinaturalizzazione della Laguna centrale di Venezia, per eliminare gli effetti negativi dovuti al Canale dei petroli, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, e di 7.000.000 di euro per l'anno 2005, da assegnare al Magistrato alle acque di Venezia. 8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a 6.500.000 euro per l'anno 2003, 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e 7.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici; e' il seguente: «Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di' rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno. 13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.». Nota all'art. 1: - L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali, e' il seguente: «Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' ripartita con decreto delMinistro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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