Legge Ordinaria n. 378 del 24/12/2003 G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2004
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Finalita)

1.  La  presente  legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le
tipologie   di  architettura  rurale,  quali  insediamenti  agricoli,
edifici  o  fabbricati  rurali,  presenti  sul  territorio nazionale,
realizzati  tra  il  XIII  ed  il  XIX  secolo  e  che  costituiscono
testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
2.  Ai  fini  dei  benefici previsti dalla presente legge, le diverse
tipologie  di  architettura  rurale  di  cui al comma 1, presenti sul
territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non
regolamentare  del  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  e forestali e
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  su  proposta delle
regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con   il   medesimo   decreto   sono   definiti  altresi'  i  criteri
tecnico-scientifici  per  la  realizzazione  degli  interventi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  con  riferimento  anche  a
modalita'   e   tecniche   costruttive   coerenti   con   i  principi
dell'architettura bioecologica.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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