Legge Ordinaria n. 72 del 09/04/2003 G.U. n. 88 del 15 Aprile 2003
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole:
"e`  punito  con  la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire  seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 593 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
          abbandonato  o  smarrito  un  fanciullo  minore  degli anni
          dieci,  o  un'altra  persona  incapace  di  provvedere a se
          stessa,  per  malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
          per   altra   causa,   omette   di  dare  immediato  avviso
          all'autorita'  e' punito con la reclusione fino a un anno o
          con la multa fino a 500 euro.
              Alla  stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
          che  sia  o  sembri  inanimato, ovvero una persona ferita o
          altrimenti  in  pericolo, omette di presentare l'assistenza
          occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
              Se  da  siffatta  condotta  del  colpevole  deriva  una
          lesione  personale  la  pena  e' aumentata; se ne deriva la
          morte, la pena e' raddoppiata.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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