Legge Ordinaria n. 193 del 28/07/2004 G.U. n. 180 del 3 Agosto 2004
Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall' Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Proroga e rifinanziamento
                  della legge 16 marzo 2001, n. 72
  1. Per  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16
marzo  2001,  n.  72,  e'  autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  2. All'articolo  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti:
«il Ministero degli affari esteri,»;
    b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente: «sentita»;
    c) le   parole:   «e  il  Ministero  degli  affari  esteri»  sono
soppresse;
    d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione  delle  somme stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita' culturali»
sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro degli affari esteri».
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a euro
1.550.000  per  ciascuno  degli  anni  2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - La  legge  16  marzo  2001,  n.  72, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a
          tutela  del  patrimonio storico e culturale delle comunita'
          degli   esuli   italiani  dall'Istria,  da  Fiume  e  dalla
          Dalmazia». Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  1.  -  1.  Ai  fini  di  cui  all'art.  9  della
          Cosituzione,  la  Repubblica  tutela le tradizioni storiche
          culturali e linguistiche italiane delle comunita' istriane,
          fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli
          usi,  ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie
          e  musicali  che  ne  costituiscono il patrimonio culturale
          popolare ed il legame storico con le terre di origine.
              2. Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1
          vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
                a) organizzazione  di  convegni, mostre e seminari di
          studio;
                b) istituzione   e   potenziamento   di   centri   di
          documentazione  sulle  terre  di  origine  e  sulle vicende
          dell'esodo  dalle  medesime e dell'inserimento dei profughi
          giuliano-dalmati  nella  vita  nazionale  o  nei  Paesi  di
          emigrazione;
                c) iniziative   tese   alla   valorizzazione  e  alla
          divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia,
          della  cultura,  delle  arti  plastiche e figurative, della
          musica,   delle   tradizioni   linguistiche   e  dialettali
          neolatine,  dell'artigianato e del costume delle regioni di
          provenienza;
                d) organizzazione  di  manifestazioni  e di incontri,
          volti  a favorire il mantenimento di contatti culturali con
          le terre di origine.
              3. Ai  fini  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' autorizzata la
          spesa  di  lire  9 miliardi  per  il  periodo 2001-2003, in
          ragione  di  lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere
          in   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   degli   affari   esteri.   All'onere  derivante
          dall'attuazione  del presente articolo si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2001-2003,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2001,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
              4. Lo  stanziamento  di  cui  al  comma 3 e' utilizzato
          mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
          degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e  la Federazione delle associazioni degli esuli
          istriani,  fiumani  e  dalmati,  sentita  la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, previa adeguata consultazione con
          associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31
          maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che
          si  pongano  come fine statutario preminente lo studio e la
          ricerca  sul  patrimonio storico culturale dell'Istria, del
          Quarnaro   e  della  Dalmazia.  La  convenzione  stabilisce
          annualmente  le  modalita' di accesso ai finanziamenti e di
          erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle
          spese  ad  essi connesse e i termini di presentazione delle
          relative  domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve
          essere  sentita  anche  l'Unione  italiana, rappresentativa
          degli   italiani   residenti   nei   territori  di  origine
          appartenenti   alla   Slovenia   e   alla   Croazia.   Alla
          ripartizione  delle somme stanziate provvede annualmente il
          Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, con proprio
          decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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