Legge Ordinaria n. 194 del 22/07/2004 G.U. n. 181 del 4 Agosto 2004
Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell' Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Gli  assegni  di pensione e gli assegni straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla
cessata  Amministrazione  italiana  dell'Eritrea, attribuiti ai sensi
degli  articoli  1  e  2  della  legge  2  novembre  1955, n. 1117, e
successive   modificazioni,   corrisposti   a  cura  della  direzione
provinciale  dei  servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e
previo  consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum
di cui al comma 2.
2.  Nei  limiti  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3,
comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in
conformita' al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta, tramite
l'Ambasciata  d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio
del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.
3.  Le  modalita'  di corresponsione della somma una tantum di cui al
presente   articolo,   nonche'   le  informazioni  da  comunicare  ai
beneficiari,  ai  fini  della  manifestazione  del consenso di cui al
comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  in  modo  da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi
nell'anno 2004.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.
          Nota all'art. 1.
              - Gli  articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117
          (Pagamento  delle  pensioni  e  degli  altri trattamenti di
          quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo
          gia'  dipendente  dalle  cessate  Amministrazioni  italiane
          della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti:
              «Art.  1. - Al  personale  civile  e militare libico ed
          eritreo   gia'  dipendente  dalle  cessate  Amministrazioni
          italiane  della  Libia  e  dell'Eritrea e' riconosciuto, in
          relazione  alle  risoluzioni  dell'Assemblea generale delle
          Nazioni  Unite  del  15 dicembre  1950, per la Libia, e del
          29 gennaio  1952,  per  l'Eritrea,  il  diritto  a pensione
          ordinaria   e   privilegiata  e  ad  altro  trattamento  di
          quiescenza  o di gratificazione di fine servizio secondo le
          disposizioni  di  cui al successivo art. 2, applicando agli
          ex  militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10
          e  11,  primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 874.
              E'  altresi'  riconosciuto  il  diritto  ai trattamenti
          previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani,
          del  coniuge  superstite  e  degli  ascendenti del militare
          deceduto.
              Il  periodo di tempo compreso fra la data di cessazione
          dell'Amministrazione   dei   suddetti  territori  da  parte
          dell'Italia  e la data di entrata in vigore del Trattato di
          pace  e'  computato  in aggiunta all'anzianita' di servizio
          del  personale  di  cui  sopra ai soli fini dei trattamenti
          indicati nel primo comma del presente articolo.
              A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi
          al  predetto  personale premi speciali di merito o di lungo
          servizio di importo non superiore a quindici volte la somma
          complessiva  corrisposta  per  arretrati  di  pensione, per
          altri  trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazione
          di  lungo  servizio  previsti dalle disposizioni richiamate
          nel  seguente  art.  2.  Ai  ratei di pensione con scadenza
          successiva  al  31 dicembre  1955  possono  essere aggiunti
          premi  di  importo  non superiore a venti volte l'ammontare
          dei ratei medesimi.
              Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei
          presso  le  casse  dei  comandi  e reparti militari saranno
          rimborsate  su  presentazione  di  documenti  attestanti il
          deposito.».
              «Art. 2. - Le attribuzioni conferite al Ministero della
          Africa   italiana,   ai   Governi   ed  ai  comandi  truppe
          dell'Eritrea  e  della  Libia dal regio decreto 3 settembre
          1926,  n. 1608, modficato con regio decreto 18 maggio 1931,
          n.  901,  con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con
          regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto
          17 dicembre  1931,  n. 1786, anch'esso modificato con regio
          decreto  3 novembre  1932,  n.  1585,  e  con regio decreto
          18 marzo  1935,  n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940,
          n.  874,  nonche'  da  tutti  gli  altri  provvedimenti che
          costituivano   gli   ordinamenti  del  personale  civile  e
          militare  libico  ed  eritreo,  sono  devolute al Ministero
          degli  affari  esteri,  il  quale  vi potra' provvedere, in
          tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche
          e  consolari  competenti per territorio, che si avvarranno,
          ove  eccezionalmente  occorra,  di apposite commissioni per
          accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme
          predette.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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