Legge Ordinaria n. 205 del 02/08/2004 G.U. n. 187 dell'11 Agosto 2004
Modifica dell' articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  188,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che
quest'ultima  non superi complessivamente due anni di reclusione o di
arresto,  soli  o  congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle
seguenti:    «detentiva,   sempre   che   quest'ultima   non   superi
complessivamente  cinque  anni,  soli  o congiunti a pena pecuniaria,
ovvero  due  anni,  soli  o  congiunti  a  pena  pecuniaria, nei casi
previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  188  delle  norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso
          di  piu'  sentenze  di applicazione della pena su richiesta
          delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel
          caso  di  piu'  sentenze  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta  delle parti pronunciate in procedimenti distinti
          contro  la  stessa  persona, questa e il pubblico ministero
          possono  chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione
          della   disciplina   del   concorso  formale  o  del  reato
          continuato,  quando concordano sulla entita' della sanzione
          sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima
          non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a
          pena   pecuniaria,   nei  casi  previsti  nel  comma  1-bis
          dell'art.  444  del  codice.  Nel  caso  di  disaccordo del
          pubblico    ministero,    il   giudice,   se   lo   ritiene
          ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.

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