Legge Ordinaria n. 232 del 25/08/2004 G.U. n. 210 del 7 Settembre 2004
Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell' occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti
  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 2, comma 4, della legge 15
maggio  2003,  n.  107, entro il quale la Commissione parlamentare di
inchiesta  sulle  cause  dell'occultamento  di  fascicoli  relativi a
crimini  nazifascisti  deve  concludere i propri lavori, e' prorogato
fino al termine della XIV legislatura.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 agosto 2004

                               CIAMPI

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                    Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicata e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.

          Nota all'art. 1, comma 1:

              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  2  della  legge
          15 maggio  2003,  n.  107  (Istituzione  di una Commissione
          parlamentare  di inchiesta sulle cause dell'occultamento di
          fascicoli relativi a crimini nazifascisti), e' il seguente:
                                    Art. 2.

                                    Omissis

              "4.  La  Commissione  conclude i propri lavori entro un
          anno  dalla  sua  costituzione, con la presentazione di una
          relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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