Legge Ordinaria n. 243 del 23/08/2004 G.U. n. 222 del 21 Settembre 2004
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
   1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a:
    a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
    b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
    c)  sostenere  e  favorire  lo  sviluppo  di forme pensionistiche
complementari;
    d)   rivedere  il  principio  della  totalizzazione  dei  periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si
raggiungano  i  requisiti  minimi per il diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
   2.  Il  Governo,  nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1,
fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, previste dai relativi
statuti,  dalle  norme  di  attuazione  e dal titolo V della parte II
della  Costituzione,  si  atterra'  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
    a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei  dati  contributivi  e  previdenziali  concernenti  il  personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
    b)  liberalizzare  l'eta'  pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo  del  datore  di  lavoro  per il proseguimento dell'attivita'
lavorativa  qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione  di  vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi  da  12  a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in
materia  di  pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque  salva  la  facolta'  per  il lavoratore, il cui trattamento
pensionistico   sia   liquidato  esclusivamente  secondo  il  sistema
contributivo,  di  proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
    c)   ampliare   progressivamente   la   possibilita'   di  totale
cumulabilita'   tra  pensione  di  anzianita'  e  redditi  da  lavoro
dipendente  e  autonomo,  in  funzione dell'anzianita' contributiva e
dell'eta';
    d)   adottare   misure   volte   a   consentire   la  progressiva
anticipazione  della  facolta'  di  richiedere  la  liquidazione  del
supplemento  di  pensione  fino  a  due anni dalla data di decorrenza
della pensione o del precedente supplemento;
    e)  adottare  misure  finalizzate  ad  incrementare l'entita' dei
flussi  di  finanziamento  alle  forme  pensionistiche complementari,
collettive  e  individuali,  con  contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
      1)  il  conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa
dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche  complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993,  n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione   sulla   tipologia,   le   condizioni  per  il  recesso
anticipato,   i   rendimenti   stimati   dei   fondi   di  previdenza
complementare  per  i  quali  e'  ammessa  l'adesione,  nonche' sulla
facolta'  di  scegliere  le  forme  pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia  di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative  che  gia'  prevedono l'accantonamento del trattamento di
fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi
dalla  previdenza  complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
      2)  l'individuazione  di  modalita'  tacite di conferimento del
trattamento  di  fine  rapporto  ai  fondi istituiti o promossi dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo  istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo  9  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni,  nonche'  ai  fondi istituiti in base alle
lettere  c)  e  c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non  aderire  ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato  la  facolta'  di  scelta  in  favore  di  una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
      3)  la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad
un  contributo  del  datore  di  lavoro  da destinare alla previdenza
complementare,  detto  contributo  affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero  alla  quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
      4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera
adesione  e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della
previdenza  complementare,  definendo  regole  comuni,  in  ordine in
particolare   alla  comparabilita'  dei  costi,  alla  trasparenza  e
portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2,
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione  di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in
forma  collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento
al  lavoratore  dipendente  che si trasferisca volontariamente da una
forma  pensionistica  all'altra  del  diritto  al  trasferimento  del
contributo  del  datore  di  lavoro  in precedenza goduto, oltre alle
quote del trattamento di fine rapporto;
      5)  che  la  contribuzione volontaria alle forme pensionistiche
possa  proseguire  anche  oltre  i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile;
      6)   il   ricorso   a  persone  particolarmente  qualificate  e
indipendenti  per  il  conferimento dell'incarico di responsabile dei
fondi  pensione  nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali
organismi   di   sorveglianza  previsti  nell'ambito  delle  adesioni
collettive  ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
      7)  la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di
forme  pensionistiche  alle quali destinare in via residuale le quote
del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
      8)  l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i
propri   iscritti   del   diritto  alla  contribuzione,  compreso  il
trattamento  di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione   dei   fondi  stessi,  rafforzando  le  modalita'  di
riscossione  anche  coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie   aventi   ad   oggetto   i  contributi  omessi  nonche'
l'eventuale  danno  derivante  dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
      9)  la  subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto,  di  cui  ai  numeri  1)  e 2), all'assenza di oneri per le
imprese,  attraverso  l'individuazione delle necessarie compensazioni
in  termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole  e  medie  imprese,  di  equivalente  riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
      10)   che   i   fondi   pensione   possano   dotarsi  di  linee
d'investimento  tali  da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
      11)   l'assoggettamento   delle   prestazioni   di   previdenza
complementare  a  vincoli  in tema di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita' analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
    f)  prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori  di  forme  di previdenza obbligatoria debbano essere erogati
con   calcolo  definitivo  dell'importo  al  massimo  entro  un  anno
dall'inizio dell'erogazione;
    g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo  di  esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
    h)  perfezionare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del sistema di
vigilanza  sull'intero  settore  della  previdenza complementare, con
riferimento  a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative
tramite:
      1)  l'esercizio  da  parte  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche   sociali   dell'attivita'   di   alta  vigilanza  mediante
l'adozione,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze, di direttive generali in materia;
      2)  l'attribuzione  alla  Commissione  di  vigilanza  sui fondi
pensione,   ferme   restando   le   competenze  attualmente  ad  essa
attribuite,  del  compito di impartire disposizioni volte a garantire
la  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  fra  tutte le forme
pensionistiche  collettive  e individuali, ivi comprese quelle di cui
all'articolo  9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
di  disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico
di  tutti  i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
      3)   la   semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione
all'esercizio,  di  riconoscimento  della  personalita' giuridica dei
fondi  pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei
fondi  e  delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo
anche  la  possibilita'  di  utilizzare  strumenti  quale il silenzio
assenso  e  di  escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva  per  modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari;
    i)    ridefinire   la   disciplina   fiscale   della   previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47,  in  modo  da  ampliare,  anche  con  riferimento  ai  lavoratori
dipendenti  e  ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la
deducibilita'  fiscale  della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari,  collettive  e  individuali,  tramite la fissazione di
limiti  in  valore  assoluto  ed  in  valore  percentuale del reddito
imponibile    e    l'applicazione    di    quello   piu'   favorevole
all'interessato,   anche   con   la   previsione   di  meccanismi  di
rivalutazione  e  di  salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti;  superare  il  condizionamento  fiscale  nell'esercizio
della  facolta'  di  cui  all'articolo  7,  comma  6, lettera a), del
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivita'
delle  forme pensionistiche rendendone piu' favorevole il trattamento
in  ragione  della  finalita'  pensionistica; individuare il soggetto
tenuto  ad  applicare  la  ritenuta  sulle prestazioni pensionistiche
corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
    l)  prevedere  che  tutte  le  forme pensionistiche complementari
siano  tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico,
nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano
presi  in  considerazione  aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione  delle  risorse  finanziarie  derivanti  dalle contribuzioni
degli  iscritti  cosi  come  nell'esercizio  dei  diritti legati alla
proprieta' dei titoli in portafoglio;
    m)  realizzare  misure  specifiche volte all'emersione del lavoro
sommerso  di  pensionati  in linea con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa,
relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi connessi;
    n)  completare  il  processo  di  separazione  tra  assistenza  e
previdenza,  prevedendo  che  gli  enti  previdenziali predispongano,
all'interno  del  bilancio,  poste  contabili riferite alle attivita'
rispettivamente  assistenziali  e  previdenziali  svolte dagli stessi
enti,  al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire   la  quantificazione  e  la  corretta  imputazione  degli
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
    o)  ridefinire  la  disciplina  in  materia di totalizzazione dei
periodi   assicurativi,  al  fine  di  ampliare  progressivamente  le
possibilita'   di  sommare  i  periodi  assicurativi  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  l'obiettivo di consentire l'accesso alla
totalizzazione    sia   al   lavoratore   che   abbia   compiuto   il
sessantacinquesimo   anno   di  eta'  sia  al  lavoratore  che  abbia
complessivamente   maturato   almeno   quaranta  anni  di  anzianita'
contributiva,  indipendentemente  dall'eta'  anagrafica,  e che abbia
versato   presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
interessati  dalla  domanda  di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi.  Ogni  ente  presso  cui  sono stati versati i contributi
sara'  tenuto  pro  quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo  le  proprie regole di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche
ai  superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
    p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e
al  presente  comma  e  le  disposizioni  relative  agli incentivi al
posticipo  del  pensionamento  di  cui  ai  commi  da 12 a 17, con le
necessarie   armonizzazioni,   al   rapporto   di   lavoro   con   le
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  dei  datori  e dei prestatori di lavoro, le regioni,
gli  enti  locali  e  le  autonomie  funzionali,  tenendo conto delle
specificita'  dei  singoli settori e dell'interesse pubblico connesso
all'organizzazione   del   lavoro   e   all'esigenza   di  efficienza
dell'apparato amministrativo pubblico;
    q)  eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche,
ad  esclusione  di  quelle  degli  enti  di diritto privato di cui ai
decreti  legislativi  30  giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103,  nel  calcolo  della pensione, al fine di ottenere, a parita' di
anzianita'   contributiva  e  di  retribuzione  pensionabile,  uguali
trattamenti pensionistici;
    r)  prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  forme di
contribuzione  figurativa per i soggetti che presentano situazioni di
disabilita'  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3, della
legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono
familiari   conviventi  che  versano  nella  predetta  situazione  di
disabilita';
    s)  agevolare  l'utilizzo  di contratti a tempo parziale da parte
dei  lavoratori  che  abbiano  maturato  i requisiti per l'accesso al
pensionamento di anzianita';
    t)  prevedere  la possibilita', per gli iscritti alla gestione di
cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di
ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione,   l'autorizzazione   alla   prosecuzione  volontaria  della
contribuzione  presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di  conseguire  il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
    u)  stabilire,  in  via  sperimentale  per  il periodo 1° gennaio
2007-31  dicembre  2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da
enti  gestori  di  forme  di  previdenza  obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui  al  secondo  periodo, un contributo di solidarieta' nella misura
del  4  per  cento,  non  deducibile  dall'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche.  Il  valore  di  riferimento  e'  quello  stabilito
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato,  ai  fini  in  esame,  fino  all'anno  2007, nella misura
stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge
n.  448  del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali  del  costo della vita. All'importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme  pensionistiche  che
garantiscono  prestazioni  definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357,  nonche'  le  forme  pensionistiche  che  assicurano comunque ai
dipendenti  pubblici,  inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto  speciale,  delle  province autonome e degli enti di cui alla
legge  20  marzo  1975,  n.  70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo
complessivo  assoggettato  al  contributo non puo' comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo periodo della presente lettera;
    v)  abrogare  espressamente  le disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
   3.  Il  lavoratore  che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema   contributivo,   consegue   il   diritto   alla  prestazione
pensionistica  secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
   4.  Per  il  lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita'
contributiva  maturati  fino  alla  data di conseguimento del diritto
alla  pensione  sono  computati,  ai  fini del calcolo dell'ammontare
della  prestazione,  secondo  i  criteri  vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
   5.  Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il
diritto   alla   prestazione   pensionistica   in  qualsiasi  momento
successivo  alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto
comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
   6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico,  stabilizzando  l'incidenza  della  relativa spesa sul
prodotto  interno  lordo,  mediante  l'elevazione  dell'eta' media di
accesso  al  pensionamento,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008 e con
esclusione  delle  forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
    a)  il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento pensionistico di
anzianita'   per   i   lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  iscritti
all'assicurazione   generale  obbligatoria  ed  alle  forme  di  essa
sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al
raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1°  gennaio  2008  al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7.   Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,  indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
    b)  per  i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con   il   sistema  contributivo,  il  requisito  anagrafico  di  cui
all'articolo  1,  comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n.  335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli
stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
      1)  a  prescindere  dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
      2)  con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni,  in  presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1°  gennaio  2008  al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7;
    c)  i  lavoratori  di  cui  alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza  dei  lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso
dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere  al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di
eta'  pari  o  superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento  dal  1°  luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono  il  trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per  gli  uomini  e  60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani,  i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere a) e b) entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio  dell'anno  successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le disposizioni di cui alla
presente  lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a   5.   Per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
    d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti  ad  altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni  riferite  ai  lavoratori  dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
   7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica
di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente
incrementati  di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi.  Con  decreto  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
puo'    essere    stabilito    il   differimento   della   decorrenza
dell'incremento  dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente   comma,  qualora  sulla  base  di  specifica  verifica,  da
effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2013,  sugli  effetti  finanziari
derivanti  dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero  risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di  entita'  tale  da  garantire  effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente comma.
   8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad  applicarsi  ai  lavoratori che, antecedentemente alla
data  del  1°  marzo  2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione.  Il  trattamento  previdenziale del
personale  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale  di  cui  alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi  dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
   9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la
possibilita'  di  conseguire  il  diritto  all'accesso al trattamento
pensionistico   di   anzianita',   in   presenza   di   un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore  a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici  autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una  liquidazione  del  trattamento  medesimo  secondo  le  regole di
calcolo  del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile  1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati   della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di  una  sua
eventuale prosecuzione.
   10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai
commi  6  e  7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione  dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai
regimi    pensionistici    armonizzati    secondo   quanto   previsto
dall'articolo  2,  commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche'  agli  altri  regimi  e  alle gestioni pensionistiche per cui
siano  previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare,
entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai
commi  da  41  a  49  e  sulla  base  dei seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)   tenere  conto,  con  riferimento  alle  fattispecie  di  cui
all'alinea,  delle  obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di
attivita';
    b)  prevedere  l'introduzione  di  regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attivita' usuranti;
    c)  prevedere  il  potenziamento  dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
    d)  definire  i  termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma  6,  per  i  trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva  pari  o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
   11.  Il  Governo,  allo  scopo  di  definire,  nel  rispetto delle
finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a
decorrere  dal  2008,  sull'elevazione  dell'eta' media di accesso al
pensionamento,  rispetto  a  quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7,
che  incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica
e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del
sistema   previdenziale,   sia   sul   versante  delle  modalita'  di
finanziamento  che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato
ad  adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti legislativi, secondo le
modalita'  di  cui  ai  commi  da  41  a 49 e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  assicurare  effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
    b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici  di  cui  all'articolo  2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  nonche'  gli  altri  regimi  e  le  gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della   presente   legge,   requisiti   diversi   da  quelli  vigenti
nell'assicurazione  generale  obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di  cui  all'articolo  78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  tenendo  conto  delle  obiettive  peculiarita'  ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita';
    c)  prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
    d)  confermare  in  ogni  caso  l'accesso al pensionamento, per i
lavoratori  dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti
a  forme  pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta'
compresa  tra  i  14  e  i  19  anni,  a  quaranta anni di anzianita'
contributiva;
    e)  prevedere  il  potenziamento  dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
    f)  definire  i  termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma  6,  per  i  trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva  pari  o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
   12.  Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo
del  pensionamento,  ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  che
abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  indicati alle tabelle di cui
all'articolo  59,  commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per  l'accesso  al  pensionamento  di  anzianita', possono rinunciare
all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive della medesima. In
conseguenza  dell'esercizio  della  predetta facolta' viene meno ogni
obbligo  di  versamento  contributivo da parte del datore di lavoro a
tali  forme  assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per
il  pensionamento  prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data   dell'esercizio   della  predetta  facolta'.  Con  la  medesima
decorrenza,  la somma corrispondente alla contribuzione che il datore
di  lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse   stata   esercitata   la  predetta  facolta',  e'  corrisposta
interamente al lavoratore.
   13.  All'atto  del pensionamento il trattamento liquidato a favore
del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e'
pari  a  quello  che  sarebbe spettato alla data della prima scadenza
utile  per  il  pensionamento  prevista  dalla  normativa  vigente  e
successiva  alla  data  dell'esercizio della predetta facolta', sulla
base  dell'anzianita'  contributiva maturata alla data della medesima
scadenza.   Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli  adeguamenti  del
trattamento  pensionistico  spettanti per effetto della rivalutazione
automatica  al  costo  della vita durante il periodo di posticipo del
pensionamento.
   14.  All'articolo  51,  comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la
lettera i), la seguente:
    "i-bis)  le  quote  di  retribuzione derivanti dall'esercizio, da
parte  del  lavoratore,  della  facolta'  di  rinuncia  all'accredito
contributivo   presso   l'assicurazione   generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla
prima  scadenza  utile  per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
   15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
   16.  Entro  il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei
risultati  del  sistema  di incentivazione previsto dai commi da 12 a
15,  al  fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria
del  sistema  pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti  dal  Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui
all'articolo  1,  comma  44,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, ed
effettua  una  consultazione,  nel  primo  semestre  del 2007, con le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
   17.  L'articolo  75  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e'
abrogato.
   18.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla  base  di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo
2004  e  che  maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita'
entro  il  periodo  di  fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore
di  cui  all'articolo  2,  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli  accordi  sindacali  previsti  alle  lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
   19.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al   monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento  presentate  dai
lavoratori  di  cui  al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere
dal  1°  gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
prima  della  data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
dal  predetto  monitoraggio  risulti  il raggiungimento del numero di
10.000  domande  di  pensione,  il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
   20.  Tutti  i  maggiori  risparmi  e  tutte  le  maggiori  entrate
derivanti  dalle  misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla
riduzione  del  costo  del  lavoro  nonche' a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche
per i lavoratori autonomi.
   21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni,  i  primi  tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da
non  piu'  di  20  membri con particolare competenza ed esperienza in
materia  previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico,  economico,
statistico  ed  attuariale  nominati  per  un periodo non superiore a
quattro  anni,  rinnovabile,  con  decreto  del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Il  presidente  del  Nucleo,  che  coordina l'intera
struttura,  e'  nominato  con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinate   le   modalita'   organizzative  e  di
funzionamento  del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con
i  criteri  correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita'
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo   medesimo   anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto  senza  incremento  della dotazione organica un dirigente di
seconda  fascia  in  servizio  presso il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali.  Nei  limiti  delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione  di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
   22.    Al    fine   del   rispetto   dell'invarianza   di   spesa,
conseguentemente  all'incremento del numero dei componenti del Nucleo
di  valutazione  della  spesa previdenziale disposto dal comma 21, e'
rideterminata  la  remunerazione  in  atto  erogata ai componenti del
Nucleo  medesimo  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 45, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
   23.  Presso  l'INPS  e'  istituito  il  Casellario  centrale delle
posizioni  previdenziali  attive, di seguito denominato "Casellario",
per  la  raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
    a)  all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  anche  con
riferimento  ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o  di  altre  indennita'  o  sussidi  che prevedano una contribuzione
figurativa;
    b)    ai    regimi    obbligatori   di   previdenza   sostitutivi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o
l'esonero;
    c)  ai  regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,
dei  liberi  professionisti  e  dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    d)   a   qualunque   altro   regime   previdenziale  a  carattere
obbligatorio;
    e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
   24.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
gli   enti   e  le  amministrazioni  interessati,  sono  definite  le
informazioni  da  trasmettere  al  Casellario,  ivi  comprese  quelle
contenute  nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalita',  la  periodicita'  e  i  protocolli di trasferimento delle
stesse.
   25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni  risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di cui al comma
24.
   26.  Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
secondo  modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate
dal  decreto  di  cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente di:
    a)   emettere  l'estratto  conto  contributivo  annuale  previsto
dall'articolo  1,  comma  6,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni;
    b)  calcolare  la  pensione  sulla base della storia contributiva
dell'assicurato  che,  avendone  maturato il diritto, chiede, in base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
   27.  Oltre  alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo
le  modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al
fine  di  monitorare  lo  stato  dell'occupazione  e di verificare il
regolare   assolvimento   degli  obblighi  contributivi,  provvede  a
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
    a)  i  dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni,  variazioni  e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse
dai  datori  di  lavoro  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    b)  le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo
le  modalita'  di  cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
    c)  le  informazioni  riguardanti  le  minorazioni  o le malattie
invalidanti,  codificate  secondo  la  vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione   internazionale   delle  malattie  -  Modificazione
clinica)  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita', trasmesse da
istituzioni,   pubbliche  o  private,  che  accertino  uno  stato  di
invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici
od  assegni  continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di
cui  al  comma  24  e  i  principi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo  30  giugno  2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
altresi  nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
   28.   Le   informazioni  costantemente  aggiornate  contenute  nel
Casellario  costituiscono,  insieme  a quelle del Casellario centrale
dei  pensionati,  la  base  per  le  previsioni  e per la valutazione
preliminare  sulle  iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per  favorirne  l'utilizzo  in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione    della   spesa   previdenziale   e   da   parte   delle
amministrazioni  e  degli  enti autorizzati a fini di programmazione,
nonche'  per  adempiere  agli  impegni  assunti  in  sede  europea  e
internazionale.
   29.  Per  l'istituzione  del Casellario e' autorizzata la spesa di
700.000  euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come  da  ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
   30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  fornite  agli enti previdenziali direttive in
merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle
aziende  e  dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri  previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive  modificazioni,  anche  al  fine  della  rimodulazione dei
termini  di  scadenza  della  comunicazione di inizio e cessazione di
attivita'  e  degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e
dei  lavoratori  autonomi  e  parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita'  della  trasmissione  dei  dati e l'aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
   31.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza  e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una
maggiore  funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
   32.  Il  Governo  si  attiene  ai  principi  generali e ai criteri
direttivi  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20,  nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  ad  esclusione,  con riferimento alla lettera a) del
comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
   33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non
devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel
caso  di  eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
   34.  La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto
privato  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio  1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni
a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa,
nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
   35.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30  giugno  1994,  n.  509,  e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l'obbligo  della  gestione  separata, istituire sia direttamente, sia
secondo  le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
   36.  Gli  enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno  1994,  n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di
nuova  istituzione  che  dovessero  risultare prive di una protezione
previdenziale   pensionistica,   alle   medesime  condizioni  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
   37.  All'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996,  n.  103,  alla  fine della lettera b), e' aggiunto il seguente
periodo:  "l'aliquota  contributiva  ai  fini previdenziali, ferma la
totale  deducibilita'  fiscale  del  contributo, puo' essere modulata
anche   in  misura  differenziata,  con  facolta'  di  opzione  degli
iscritti;".
   38.  L'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996,  n.  104,  si  interpreta nel senso che la disciplina afferente
alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli  stessi  e  alle  forme  di realizzazione di nuovi investimenti
immobiliari  contenuta  nel  medesimo  decreto  legislativo,  non  si
applica  agli  enti  privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica
di  diritto  privato  sia  intervenuta  successivamente  alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
   39.  Le  societa'  professionali  mediche  ed  odontoiatriche,  in
qualunque  forma  costituite,  e le societa' di capitali, operanti in
regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a
valere  in  conto  entrata  del  Fondo  di  previdenza a favore degli
specialisti  esterni  dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente   a  prestazioni  specialistiche  rese  nei  confronti  del
Servizio  sanitario  nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto  di  rivalsa  sul  Servizio  sanitario nazionale. Le medesime
societa'  indicano  i  nominativi  dei medici e degli odontoiatri che
hanno   partecipato  alle  attivita'  di  produzione  del  fatturato,
attribuendo   loro   la   percentuale   contributiva   di   spettanza
individuale.
   40.  Restano  fermi  i vigenti obblighi contributivi relativi agli
altri   rapporti  di  accreditamento  per  i  quali  e'  previsto  il
versamento  del  contributo  previdenziale  ad  opera  delle  singole
regioni  e  province  autonome,  quali gli specialisti accreditati ad
personam   per   la   branca   a   prestazione   o  associazioni  fra
professionisti o societa' di persone.
   41.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11
si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli  di finanza pubblica,
mediante   finanziamenti   da   iscrivere   annualmente  nella  legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
   42.  I  decreti  legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui
attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono   emanati   solo   successivamente   all'entrata  in  vigore  di
provvedimenti   legislativi   che   stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie.
   43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria  si  provvede,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  a
determinare  la  variazione delle aliquote contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura
degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
   44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi
1,  2,  10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato
di  relazione  tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso  contenute,  sono  deliberati  dal Consiglio dei ministri previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando
le  norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi
alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da parte delle
Commissioni  parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di  carattere  finanziario,  che  sono resi entro trenta giorni dalla
data  di  trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni
possono  chiedere  ai  Presidenti  delle  Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario
per  la  complessita'  della  materia  o  per  il numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
   45.  Entro  i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri,
il   Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni  ivi
eventualmente  formulate  relativamente all'osservanza dei principi e
dei  criteri  direttivi  recati  dalla  presente  legge,  nonche' con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dai  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
   46.   Qualora  il  termine  per  l'espressione  del  parere  delle
Commissioni  parlamentari  di  cui  ai commi 44 e 45 scada nei trenta
giorni  che  precedono  la scadenza del termine per l'esercizio della
delega,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di sessanta
giorni.  Il  predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel
caso  in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l'espressione del parere.
   47.  Decorso  il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero
quello  prorogato  ai  sensi  del medesimo comma 44, secondo periodo,
senza  che  le  Commissioni  abbiano  espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
   48.  Qualora  il  Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi  del  comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per
l'espressione  dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
   49.  Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
possono  essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi  di  cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse
modalita'  di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia'
emanato  il  testo  unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
   50.  Nel  rispetto  dei  principi  su cui si fonda la legislazione
previdenziale,  con  particolare  riferimento al regime pensionistico
obbligatorio,  quale  risulta  dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte  ai  sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   un  decreto  legislativo  recante  un  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  vigenti  in  materia previdenziale che, in
funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione
delle    diverse   competenze,   di   una   maggiore   speditezza   e
semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento
alle  correlazioni  esistenti  tra  le  diverse  gestioni,  e  di una
armonizzazione  delle  aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere,  ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla  contribuzione,  all'erogazione delle prestazioni, all'attivita'
amministrativa  e  finanziaria  degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e
all'erogazione  degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato
ad  adottare,  nell'ambito  del  testo  unico,  disposizioni  per  la
semplificazione  e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il  settore  agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per
gli  altri  settori  produttivi e a quelli prevalentemente adottati a
livello  comunitario,  nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento  alle aree di particolare problematicita', rafforzando la
rappresentanza  delle  organizzazioni professionali e sindacali nella
gestione   della   previdenza,  anche  ristrutturandone  l'assetto  e
provvedendo  alla  graduale  sostituzione  dei  criteri induttivi per
l'accertamento  della  manodopera  impiegata  con  criteri oggettivi.
Dall'emanazione  del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
   51.  Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui al comma 50 e'
trasmesso  alle  Camere  ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno
antecedente  la  scadenza  del termine previsto per l'esercizio della
delega.  Le  Commissioni  esprimono  il  parere entro quaranta giorni
dalla  data  di  trasmissione;  decorso  tale  termine  il decreto e'
adottato anche in mancanza del parere.
   52.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei principi e dei criteri
direttivi  di  cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   53.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  del  decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto
da  esperti,  fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente
delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   54.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  per  il personale
artistico   dipendente   dagli   enti   lirici  e  dalle  istituzioni
concertistiche  assimilate  e'  subordinato  al  compimento dell'eta'
indicata  nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
   55.  Al  fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti   corrisposti  a  talune  categorie  di  pensionati  gia'
iscritti  a  regimi  previdenziali  sostitutivi,  attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti  ai  vigenti  regimi  integrativi,  l'articolo  3,  comma 1,
lettera  p),  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi  nel  senso  che la perequazione automatica delle pensioni
prevista  dall'articolo  11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.   503,   si  applica  al  complessivo  trattamento  percepito  dai
pensionati  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre
1990,    n.   357.   All'assicurazione   generale   obbligatoria   fa
esclusivamente  carico  la perequazione sul trattamento pensionistico
di propria pertinenza.



                                                            TABELLA A
                                            (articolo 1, commi 6 e 7)

                           Eta' anagrafica

                Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
              Anno pubblici e privati iscritti all'INPS

  2008 60 61

  2009 60 61

  2010 61 62

  2011 61 62

  2012 61 62

  2013 61 62



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.




Data a Roma, addi' 23 agosto 2004



                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio

                                 dei Ministri

                                 Maroni, Ministro del lavoro e delle

                                 politiche sociali


                                 Visto, il Guardasigilli: Castelli




 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - Il   decreto   legislativo  21 aprile  1993,  n.  124
          (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma   dell'art.  3,  comma 1,  lettera  v),  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  30 giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993; come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   3   (Istituzione   delle  forme  pensionistiche
          complementari). - 1.  Salvo quanto previsto dall'art. 9, le
          fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari
          sono le seguenti:
                a) contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla  categoria  dei  quadri, promossi dalle organizzazioni
          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno regionale;
                c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
                c-bis)  accordi fra soci lavoratori di cooperative di
          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute;
                c-ter)  accordi  tra soggetti destinatari del decreto
          legislativo  16 settembre  1996,  n.  565, promossi da loro
          sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
              2.  Per  il  personale dipendente dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi  di  cui  al  titolo  III  del  medesimo decreto
          legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2,
          comma   4,   del  medesimo  decreto  legislativo  le  forme
          pensionistiche   complementari   possono  essere  istituite
          secondo  le  norme  dei  rispettivi ordinamenti, ovvero, in
          mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
          da loro associazioni.
              3.  Le  forme pensionistiche complementari sono attuate
          mediante  la  costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi
          fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
          "fondo  pensione",  la  quale non puo' essere utilizzata da
          altri soggetti.
              4.  Le  fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono
          le  modalita'  di  partecipazione garantendo la liberta' di
          adesione individuale.
              1-bis.  Gli  enti  di diritto privato di cui ai decreti
          legislativi  30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
          103,   possono,  con  l'obbligo  della  gestione  separata,
          istituire  sia direttamente, sia secondo le disposizioni di
          cui  al  comma  1,  lettere  a)  e b), forme pensionistiche
          complementari.".
              - Il  testo  dell'art.  9,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
              "Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. (Omissis).
              2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
          delle  disposizioni  del presente decreto legislativo per i
          quali  non  sussistano o non operino le fonti istitutive di
          cui   all'art.   3,  comma  1,  ovvero  si  determinino  le
          condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non
          sussistano  o non operino diverse previsioni in merito alla
          costituzione  di  fondi  pensione  ai  sensi dei precedenti
          articoli,  la  facolta'  di  adesione  ai fondi aperti puo'
          essere  prevista  anche  dalle  fonti  istitutive  su  base
          contrattuale collettiva.".
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
              "Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
          e di controllo). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Nell'ipotesi  di fondo pensione costituito ai sensi
          dell'art.   4,  comma  2,  e'  istituito  un  organismo  di
          sorveglianza,  a  composizione ripartita, secondo i criteri
          di cui al comma 1.".
              - Il   testo   dell'art.   9-ter   del  citato  decreto
          legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
              "Art.  9-ter  (Forme pensionistiche individuali attuate
          mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita). - 1. Le
          forme   pensionistiche   individuali   sono  attuate  anche
          mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita stipulati
          con  imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
          la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  (ISVAP),  ad
          operare  nel  territorio  dello  Stato  o quivi operanti in
          regime  di  stabilimento  o  di prestazioni di servizi, che
          garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis, comma 4,
          secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta'
          di  cui  ai  commi  5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione
          avviene  anche  in  assenza  di specifiche previsioni delle
          fonti istitutive.
              2.  L'ammontare  dei  premi,  definito  anche in misura
          fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere
          successivamente variato.
              3.  Le  condizioni  di  polizza dei contratti di cui al
          comma 1    devono    essere    comunicate   dalle   imprese
          assicuratrici  alla  commissione  di cui all'art. 16, prima
          della loro applicazione.".
              - Il   decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47
          (Riforma   della   disciplina   fiscale   della  previdenza
          complementare,  a  norma  dell'art. 3 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 2000, n. 57, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma  6 del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993, e' il seguente:
              "Art. 7 (Prestazioni). - 1.-5. (Omissis).
              6. Le fonti costitutive possono prevedere:
                a) la  facolta'  del titolare del diritto di chiedere
          la    liquidazione    della    prestazione    pensionistica
          complementare in capitale secondo il valore attuale, per un
          importo  non  superiore al cinquanta per cento dell'importo
          maturato,  salvo  che  l'importo  annuo  della  prestazione
          pensionistica  in  forma  periodica  risulti  di  ammontare
          inferiore  al  50  per  cento  dell'assegno sociale di cui,
          all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
                b) l'adeguamento   delle   prestazioni  nel  rispetto
          dell'equilibrio   attuariale   e  finanziario  di  ciascuna
          forma.".
              - La  legge  18 ottobre  2001, n. 383 (Primi interventi
          per   il   rilancio  dell'economia),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art.   1   del   decreto   legislativo   n.   80   del
          1998). - 1. (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              - Il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n.  103
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
          ordinario.
              - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate), e' il
          seguente:
              "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.".
              - Il  testo  del  comma  26,  dell'art.  2, della legge
          8 agosto  1995,  n.  335 (Riforma del sistema pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
              "26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
              - Il  testo  dell'art.  38,  commi  1  e 5, della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002), e' il seguente:
              "Art.  38  (Incremento  delle  pensioni  in  favore  di
          soggetti  disagiati). - 1.  A decorrere dal 1° gennaio 2002
          e'  incrementata,  a  favore  dei  soggetti  di eta' pari o
          superiore  a  settanta  anni  e fino a garantire un reddito
          proprio  pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
          la  misura  delle  maggiorazioni  sociali  dei  trattamenti
          pensionistici di cui:
                a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
          successive modificazioni;
                b) all'art.  70,  comma  1,  della  legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  con  riferimento  ai titolari dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335;
                c)  all'art.  2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con  riferimento  ai titolari della pensione sociale di cui
          all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
              2.-4. (Omissis).
              5.  L'incremento  di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni:
                a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
                b) il  beneficiario  non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo  annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro,  ne'
          redditi,  cumulati  con  quello del coniuge, per un importo
          annuo   pari  o  superiore  a  6.713,98  euro  incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale;
                c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi;
                d) per  gli  anni  successivi  al  2002, il limite di
          reddito  annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
          all'incremento  dell'importo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente.".
              - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996,  n. 563
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 23,
          lettera  b),  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
          di   trattamenti   pensionistici,   erogati   dalle   forme
          pensionistiche   diverse   da   quelle   dell'assicurazione
          generale   obbligatoria,   del  personale  degli  enti  che
          svolgono  le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
          del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato
          17 luglio  1947,  n.  691),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  20 novembre  1990,  n.  357
          (Disposizioni   sulla   previdenza   degli   enti  pubblici
          creditizi),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          3 dicembre 1990, n. 282, supplemento ordinario.
              - La  legge  20 marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del  personale  dipendente),  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
              - Il  testo  dell'art.  75  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico
          del   personale  delle  unita'  sanitarie  locali),  e'  il
          seguente:
              "Art.  75  (Opzione  per  la  posizione assicurativa in
          atto). - Al  personale  contemplato  nell'art.  74, secondo
          comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per
          il   mantenimento   della   posizione   assicurativa   gia'
          costituita    nell'ambito    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria   e   degli  eventuali  fondi  integrativi  di
          previdenza   esistenti  presso  gli  enti  di  provenienza.
          L'opzione  deve essere esercitata entro sei mesi dalla data
          di  iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai
          servizi delle unita' sanitarie locali.
              La  facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
          essere  esercitata,  nello  stesso  termine di sei mesi ivi
          previsto,  dai  dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
          dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              In  favore  del personale di cui ai precedenti commi e'
          costituita  presso  l'I.N.P.S.  una  gestione  speciale  ad
          esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
          a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
          le  disposizioni  regolamentari  dei  preesistenti fondi di
          previdenza,  anche  per  quanto  concerne il versamento dei
          contributi   previdenziali  ripartiti  secondo  le  attuali
          proporzioni.
              Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
          dei  fondi  integrativi  di previdenza di cui ai precedenti
          commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
          relativi  ai  predetti  fondi  di  previdenza e' trasferito
          all'I.N.P.S.  con  le  procedure  stabilite  dall'art.  67,
          legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  previa integrazione dei
          contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo
          comma.
              Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
          costituita  presso  l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi
          e'  assicurato,  per  le  pregresse posizioni previdenziali
          relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
          versamento  dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
          fine  saranno  utilizzate  le disponibilita' finanziarie di
          cui  all'art.  77,  quinto comma, ovvero sesto comma, legge
          23 dicembre 1978, n. 833.
              Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
          chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
          norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  618,  o  negli altri ruoli delle amministrazioni
          dello  Stato,  si  applicano  le disposizioni contenute nei
          regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi
          di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
              Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   19,   legge
          21 dicembre  1978,  n.  843,  con  effetto  dalla  data  di
          costituzione  della gestione speciale prevista dal presente
          articolo,  la  quota  aggiuntiva  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  10,  legge  3 giugno  1975,  n.  160,  e' dovuta
          esclusivamente  sulla  pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  restando  in  ogni  caso non dovuto
          sulla  pensione  integrativa  l'incremento  dell'indennita'
          integrativa  speciale  di  cui  all'art. 1, legge 31 luglio
          1975, n. 364.".
              - Il  testo dell'art. 1, comma 20, primo periodo, della
          citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli). - 1.-19. (Omissis).
              20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
          risoluzione   del   rapporto  di  lavoro,  si  consegue  al
          compimento   del   cinquantasettesimo   anno   di  eta',  a
          condizione  che  risultino  versati e accreditati in favore
          dell'assicurato   almeno   cinque   anni  di  contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'art. 3, commi 6 e 7.".
              - Il  testo  del  comma 9,  dell'art.  59,  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
              "  9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
          ai  fini  dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
          cessazione  dal  servizio  ha  effetto dalla data di inizio
          dell'anno  scolastico  e  accademico,  con decorrenza dalla
          stessa  data del relativo trattamento economico nel caso di
          prevista  maturazione  del  requisito  entro il 31 dicembre
          dell'anno.  Il personale del comparto scuola la cui domanda
          di  dimissione,  presentata  entro il 15 marzo 1997, non e'
          stata  accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  129,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18 luglio  1997,  n.  229, e'
          collocato  a  riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
          rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
          e  in  quello  1999-2000,  con  priorita' per i soggetti in
          possesso   dei   requisiti  per  l'accesso  al  trattamento
          pensionistico  richiesti  al personale del pubblico impiego
          nel  1998  e  per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
          fatte  salve  comunque  le  cessazioni  dal servizio di cui
          all'art.  1,  comma  3, del citato decreto-legge n. 129 del
          1997,  nonche'  quelle del personale appartenente ai ruoli,
          classi  di  concorso  a  cattedre e posti di insegnamento e
          profili  professionali  nei  quali  vi  siano situazioni di
          esubero  rispetto  alle  esigenze  di  organico e fino alla
          concorrenza  del  relativo  soprannumero.  Ai  fini  di cui
          sopra,  relativamente  agli  anni  scolastici ed accademici
          1998,  1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
          e'  accertato  al termine delle operazioni di movimento del
          personale.".
              - Il   decreto   legislativo  12 maggio  1995,  n.  195
          (Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
              - La  legge  27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per
          l'organizzazione  dei  servizi  antincendi),  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.
              - Il   decreto   legislativo  30 aprile  1997,  n.  180
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 24,
          della  legge  8 agosto  1995, n. 335, in materia di opzione
          per   la   liquidazione   del   trattamento   pensionistico
          esclusivamente  con le regole del sistema contributivo), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
              - Il testo dei commi 22 e 23, dell'art. 2, della citata
          legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "22.   Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della    presente    legge,   sentite   le   organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale, uno o
          piu'  decreti  legislativi  intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi    pensionistici    sostitutivi   dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP
          nonche'  dei  regimi  pensionistici  operanti presso l'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello  spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
          forme  pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
          le  categorie  di  personale non statale di cui al comma 2,
          terzo  periodo,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) determinazione    delle    basi   contributive   e
          pensionabili   con  riferimento  all'art.  12  della  legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  con contestuale ridefinizione delle aliquote
          contributive  tenendo  conto, anche in attuazione di quanto
          previsto  nella  lettera  b),  delle esigenze di equilibrio
          delle   gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
          prestazioni    pensionistiche   agli   oneri   contributivi
          sostenuti    e    alla   salvaguardia   delle   prestazioni
          previdenziali   in   rapporto   con  quelle  assicurate  in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
                b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
                c) revisione    dei   requisiti   di   accesso   alle
          prestazioni   secondo  criteri  di  flessibilita'  omogenei
          rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
                d) armonizzazione  dell'insieme delle prestazioni con
          riferimento   alle  discipline  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali    e    lavorative   presenti   nei   settori
          interessati.
              23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme intese a:
                a) prevedere,  per  i  lavoratori  di cui all'art. 5,
          commi  2  e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
          rispetto  del  principio  di  flessibilita'  come affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle  obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei rispettivi
          settori   di   attivita'   dei   lavoratori  medesimi,  con
          applicazione  della  disciplina  in  materia di computo dei
          trattamenti  pensionistici  secondo il sistema contributivo
          in   modo   da   determinare  effetti  compatibili  con  le
          specificita' dei settori delle attivita';
                b) armonizzare  ai principi ispiratori della presente
          legge  i  trattamenti  pensionistici  del  personale di cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive modificazioni e integrazioni,
          tenendo   conto,   a   tal   fine,  in  particolare,  della
          peculiarita'   dei  rispettivi  rapporti  di  impiego,  dei
          differenti  limiti  di  eta' previsti per il collocamento a
          riposo,  con riferimento al criterio della residua speranza
          di   vita   anche   in  funzione  di  valorizzazione  della
          conseguente  determinazione  dei trattamenti medesimi. Fino
          all'emanazione   delle   norme   delegate   l'accesso  alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti  e'  regolato secondo quando previsto dall'art.
          18,  comma  8-quinquies,  del decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  introdotto  dall'art.  15,  comma 5, della
          presente legge.".
              - Il  testo  del  comma 23  dell'art.  78  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              "23.  Per  i  lavoratori  gia'  impegnati  in lavori di
          sottosuolo   presso   miniere,  cave  e  torbiere,  la  cui
          attivita'  e'  venuta  a  cessare  a causa della definitiva
          chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici,
          previsti  dall'art.  18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          il   numero   delle   settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria  relativa ai periodi di prestazione lavorativa
          ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
          e'   moltiplicato   per  un  coefficiente  pari  a  1,2  se
          l'attivita'  si  e'  protratta  per  meno di cinque anni, a
          1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
          e a 1,25 se superiore a tale limite.".
              - Il  testo dei commi 6 e 7, dell'art. 59, della citata
          legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "6.   Con  effetto  sui  trattamenti  pensionistici  di
          anzianita'   decorrenti   dal  1° gennaio  1998,  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e
          autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
          diritto  per  l'accesso  al  trattamento si consegue, salvo
          quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
          di   eta'   anagrafica  e  di  anzianita'  ovvero  di  sola
          anzianita'  contributiva  indicati nella tabella C allegata
          alla  presente  legge  per i lavoratori dipendenti iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed alle forme di
          essa  sostitutive  e nella tabella D allegata alla presente
          legge  per  i  lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
          forme  esclusive  dell'assicurazione generale obbligatoria;
          per  i  lavoratori  autonomi  l'accesso  al  trattamento si
          consegue  al  raggiungimento  di un'anzianita' contributiva
          non   inferiore   a   35   anni   e   al   compimento   del
          cinquantottesimo   anno   di   eta'.  Per  il  periodo  dal
          1° gennaio   1998   al  31 dicembre  2000  resta  fermo  il
          requisito  anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di
          cui  al  comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni
          caso    consentito    l'accesso    al    pensionamento   al
          raggiungimento    del    solo   requisito   di   anzianita'
          contributiva   di   40   anni.   Al  fine  di  favorire  la
          riorganizzazione  ed il risanamento della Societa' Ferrovie
          dello  Stato  S.p.A.  in  considerazione  del  processo  di
          ristrutturazione   e  sviluppo  del  sistema  di  trasporto
          ferroviario,  con accordo collettivo da stipulare entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          con  le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito
          un  fondo  a  gestione  bilaterale  con le finalita' di cui
          all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Decorso  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
          procede   ad   una   verifica   degli   effetti  sul  piano
          occupazionale    degli   interventi   attuati   anche   con
          riferimento  alle  misure,  a  carico  del  medesimo fondo,
          istituito  per  il  perseguimento  di  politiche attive del
          lavoro  e  per  il  sostegno  al  reddito  per il personale
          eccedentario,  da  individuare  anche sulla base di criteri
          che   tengano   conto   della   anzianita'  contributiva  o
          anagrafica;  a tale personale, nei cui confronti operino le
          predette   misure,   trovano   applicazione   i  previgenti
          requisiti  di  accesso  e  di  decorrenza  dei  trattamenti
          pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di
          entrata  in  vigore  della presente legge. Sull'esito delle
          verifiche  il Governo riferisce alle competenti Commissioni
          parlamentari.
              7.   Le   disposizioni  in  materia  di  requisiti  per
          l'accesso  al trattamento pensionistico di cui alla tabella
          B  allegata  alla  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano
          applicazione nei confronti:
                a) dei   lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati
          qualificati  dai  contratti  collettivi come operai e per i
          lavoratori  ad  essi equivalenti, come individuati ai sensi
          del comma 10;
                b) dei  lavoratori  dipendenti  che  risultino essere
          stati  iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
          meno  di  un  anno  in  eta' compresa tra i 14 ed 19 anni a
          seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa;
                c) dei   lavoratori  che  siano  stati  collocati  in
          mobilita'    ovvero    in   cassa   integrazione   guadagni
          straordinaria  per  effetto di accordi collettivi stipulati
          entro   il  3 novembre  1997,  ivi  compresi  i  lavoratori
          dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi
          dell'art.  3  del  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 129,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
          n.  229,  per  il  numero  di  lavoratori  da  collocare in
          mobilita'    indicato   nella   domanda   medesima,   anche
          considerando  conformemente i numeri indicati nelle domande
          presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e
          per  i  quali  l'accordo  collettivo  di individuazione del
          numero  delle  eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998,
          nonche'  dei  lavoratori  ammessi  entro il 3 novembre 1997
          alla  prosecuzione  volontaria,  che  in  base  ai predetti
          requisiti  di  accesso  alle  pensioni di anzianita' di cui
          alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento
          pensionistico  di  anzianita'  al  termine  della fruizione
          della   mobilita',   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari,
          durante  il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque,
          alla  data  del  31 dicembre  1998.  Per i prepensionamenti
          autorizzati  in  base  a disposizioni di legge anteriori al
          3 novembre   1997  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni medesime.".
              - Il  testo  del comma 2, dell'art. 51, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi -
          Testo in vigore dal 1° gennaio 2004), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  L. 7.000.000  fino  all'anno  2002 e a
          L. 6.000.000   per   l'anno   2003,  diminuite  negli  anni
          successivi   in   ragione   di   L. 500.000  annue  fino  a
          L. 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
          dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
          dalla   differenza   tra   L. 6.500.000   e  l'importo  dei
          contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
          e-ter)  del  comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni;
                b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti   non   superiori   nel   periodo   d'imposta  a
          L. 500.000,  nonche'  i  sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c) le  somministrazioni  di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo   complessivo   giornaliero  di  L. 10.240,  le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e) i  compensi  reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 50;
                f) l'utilizzazione  delle  opere e dei servizi di cui
          al  comma 1  dell'art.  100  da  parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 13;
                f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 13, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis)  la  differenza  tra il valore delle azioni al
          momento  dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto dal
          dipendente,  a  condizione  che  il  predetto ammontare sia
          almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
          dell'offerta;  se  le  partecipazioni, i titoli o i diritti
          posseduti  dal  dipendente rappresentano una percentuale di
          diritti  di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
          partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 10
          per  cento,  la  predetta  differenza concorre in ogni caso
          interamente a formare il reddito;
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera  b). Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
                i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti  dei  lavoratori dipendenti e le forme sostitute
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa.".
              - Il testo dell'art. 1, comma 44, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              "Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli). 1.-43. (Omissis).
              44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  un  Nucleo  di
          valutazione   della  spesa  previdenziale  con  compiti  di
          osservazione    e   di   controllo   dei   singoli   regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
                a) ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sulle  vicende  gestionali che possono
          interessare   l'esercizio   di   poteri   di  intervento  e
          vigilanza;
                b) a  riferire  periodicamente  al  predetto Ministro
          sugli   andamenti   gestionali  formulando,  se  del  caso,
          proposte di modificazioni normative;
                c) a    programmare   ed   organizzare   ricerche   e
          rilevazioni   anche   mediante   acquisizione   di  dati  e
          informazioni presso ciascuna delle gestioni;
                d) a  predisporre per gli adempimenti di cui al comma
          46  relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
          gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
                e) a  collaborare  con  il Ministro del tesoro per la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.".
              - Il  testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
          seguente:
              "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
          1.   L'impresa   che   sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
          di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
          non  essere  in  grado  di garantire il reimpiego a tutti i
          lavoratori  sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a misure
          alternative,   ha  facolta'  di  avviare  le  procedure  di
          mobilita' ai sensi del presente articolo.
              2.  Le  imprese che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per   iscritto   alle  rappresentanze  sindacali  aziendali
          costituite  a  norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.
          300,  nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
          mancanza  delle  predette  rappresentanze  la comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
              3.  La  comunicazione  di cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei  motivi  che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto  o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita'; del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali   del   personale   eccedente,   nonche'  del
          personale  abitualmente  impiegato; dei tempi di attuazione
          del   programma   di   mobilita';  delle  eventuali  misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale  della attuazione del programma medesimo del metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle  gia'  previste  dalla  legislazione vigente e dalla
          contrattazione  collettiva.  Alla comunicazione va allegata
          copia  della  ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
          anticipazione  sulla  somma  di cui all'art. 5, comma 4, di
          una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
              4.  Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta  del  versamento  di  cui al comma 3 devono essere
          contestualmente  inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
              5.  Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze   sindacali  aziendali  e  delle  rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare  l'eccedenza del personale e le possibilita' di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte,  nell'ambito  della  stessa  impresa, anche mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del  tempo  di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
          riduzione  di  personale,  e'  esaminata la possibilita' di
          ricorrere  a  misure  sociali di accompagnamento intese, in
          particolare,   a   facilitare   la  riqualificazione  e  la
          riconversione  dei  lavoratori licenziati. I rappresentanti
          sindacali  dei  lavoratori  possono farsi assistere, ove lo
          ritengano opportuno, da esperti.
              6.  La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
          della    comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima   da'
          all'Ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
          consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di  un
          ulteriore  esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche
          formulando  proposte  per  la  realizzazione di un accordo.
          Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
          ricevimento  da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione della comunicazione dell'impresa
          prevista al comma 6.
              8.  Qualora  il numero dei lavoratori interessati dalla
          procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
              9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero esaurita la
          procedura  di  cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri  eccedenti,  comunicando  per iscritto a ciascuno di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,   l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo,  del  luogo  di residenza, della qualifica, del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia,  nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'Ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
              10.  Nel  caso  in cui l'impresa rinunci a collocare in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa  procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante  conguaglio  con  i contributi dovuti all'INPS, da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data  di  determinazione del numero dei lavoratori posti in
          mobilita'.
              11.  Gli  accordi  sindacali  stipulati nel corso delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
              12.  Le  comunicazioni  di cui al comma 9 sono prive di
          efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
          trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
          azienda.
              14.  Il  presente  articolo  non trova applicazione nel
          caso  di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a tempo
          determinato.
              15.   Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
          l'accordo  di  cui  al  comma  7  spetta rispettivamente al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
          comunicazioni previste dal comma 4.
              15-bis.  Gli  obblighi di informazione, consultazione e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto   che   le   decisioni  relative  all'apertura  delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo siano assunte dal
          datore  di  lavoro  o  da  un'impresa  che lo controlli. Il
          datore  di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
          a   propria   difesa  la  mancata  trasmissione,  da  parte
          dell'impresa  che lo controlla, delle informazioni relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure.
              16.  Sono  abrogati  gli  articoli 24  e 25 della legge
          12 agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge
          30 marzo  1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'   il   decreto-legge   13 dicembre  1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.".
              "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis,  e  all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle
          imprese  che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
          conseguenza  di una riduzione o trasformazione di attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
          con  esclusione  dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
          12,  14,  15  e  15-bis,  e  all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati  vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori  licenziati  ai  sensi del presente comma non si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9.
              1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'art. 5, comma 3,
          ultimo  periodo,  non  si  applica  al  recesso intimato da
          datori  di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
          di   lucro,   attivita'   di  natura  politica,  sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
              1-quater.  Nei  casi  previsti dall'art. 5, comma 3, al
          recesso  intimato  da datori di lavoro non imprenditori che
          svolgono,   senza   fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione ovvero di
          religione  o  di culto, si applicano le disposizioni di cui
          alla   legge   15 luglio   1966,   n.   604,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Le  disposizioni  richiamate nei commi 1 e 1-bis si
          applicano  anche  quando  le  imprese o i privati datori di
          lavoro   non   imprenditori,  di  cui  ai  medesimi  commi,
          intendano cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e  10,  e  all'art.  5,  commi  4 e 5, si applica solo alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art.  5,  comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese di cui
          all'art.  16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
          riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
          della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.   6  della  legge  11 maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.".
              -  Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n.
          223 del 1991, e' il seguente:
              "Art. 7 (Indennita' di mobilita). - 1. (Omissis).
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.".
              - Il comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d)  in  caso  di  ricorso  ai trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti
          con il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.".
              - Il comma 45 dell'art. 1 della citata legge n. 335 del
          1995, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "45.  Il  Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44 e'
          composto   da   non  piu'  di  20  membri  con  particolare
          competenza  ed  esperienza  in  materia  previdenziale  nei
          diversi   profili   giuridico,   economico,  statistico  ed
          attuariale  nominati per un periodo non superiore a quattro
          anni,  rinnovabile,  con  decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Il presidente del Nucleo,
          che  coordina  l'intera  struttura, e' nominato con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali. Con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sono   determinate   le   modalita'   organizzative   e  di
          funzionamento  del  Nucleo,  la remunerazione dei membri in
          armonia  con  i  criteri correnti per la determinazione dei
          compensi per attivata di pari qualificazione professionale,
          il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti
          al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali o di
          altre  Amministrazioni  dello  Stato da impiegare presso il
          Nucleo  medesimo  anche attraverso l'istituto dei distacco.
          Al  coordinamento del personale della struttura di supporto
          del  Nucleo  e'  preposto  senza incremento della dotazione
          organica  un dirigente di seconda fascia in servizio presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali. Nei
          limiti  delle  risorse di cui alla specifica autorizzazione
          di  spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di professionalita'
          tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di
          questioni   attinenti  le  competenze  istituzionali  dello
          stesso.  Per  il  funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
          compenso  ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e
          ricerche   ai   sensi  del  comma  44,  lettera  c),  anche
          attraverso  convenzioni  e borse di studio presso il Nucleo
          medesimo,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.500 milioni
          annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
          1996  e  1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
          delle  proiezioni  per  i medesimi anni dell'accantonamento
          relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
          al  capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno 1995.".
              -  Il  comma  6, dell'art. 1, della citata legge n. 335
          del 1995, e' il seguente:
              "6.  L'importo  della pensione annua nell'assicurazione
          generale   obbligatoria   e   nelle  forme  sostitutive  ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il  coefficiente  di trasformazione di cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento  del  pensionamento. Per tener conto delle frazioni
          di  anno  rispetto  all'eta' dell'assicurato al momento del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato   con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra  un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed  il  numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa  nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di lavoro
          dipendente   e   delle  relative  ritenute  indicati  nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
              -   Il  testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), e' il seguente:
              "Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse-pubblico
          perseguite.
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge, specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui  ai  com-mi  2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          31 dicembre  1971,  n.  1388  (Istituzione  del  casellario
          centrale  dei  pensionati),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.
              -  Il  comma  7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione), e' il seguente:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              -  ll  testo  della  tabella  D,  allegata  alla  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato "legge
          finanziaria  2004"),  nella parte relativa al Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, e' il seguente:

                                  "Tabella D


          RIFINANZIAMENTO  DI  NORME  RECANTI  INTERVENTI DI SOSTEGNO
           DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

                                  (migliaia di euro)
=====================================================================
Oggetto del provvedimento                         |2004    |2005|2006
=====================================================================
Ministero del lavoro e delle politiche sociali    |        |    
|---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con    |        |    
|modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:       |        |    
|Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:   |        |    
|---------------------------------------------------------------------
Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore |        |    
|n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)        |218.000 |    
|---------------------------------------------------------------------
                                                  |218.000}|    

|              - Il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
              "Art.  49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
          previdenziali  ed  assistenziali).  - 1. La classificazione
          dei  datori  di  lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri:
                a) settore     industria,     per    le    attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione  dell'energia,  gas  ed acqua; dell'edilizia;
          dei    trasporti    e   comunicazioni;   delle   lavanderie
          industriali;  della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
          relative attivita' ausiliarie;
                b) settore  artigianato, per le attivita' di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443;
                c) settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo  2135  del  codice  civile ed all'art. 1 della
          legge 20 novembre 1986, n. 778;
                d) settore  terziario, per le attivita': commerciali,
          ivi    comprese    quelle    turistiche;   di   produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per  le  attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
          le relative attivita' ausiliarie;
                e) credito,   assicurazione   e   tributi,   per   le
          attivita':    bancarie    e   di   credito;   assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
              2.  I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita' non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
          lucro  sono  esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
          Cassa  unica assegni familiari, a condizione che assicurino
          ai  propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
          a quelli previsti dalla legge.
              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sara'  stabilito  a  quale dei settori
          indicati  nel  precedente  comma si debbano aggregare, agli
          effetti  previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
          che   svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in  settori
          diversi.  Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
          atto   nei   settori   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'agricoltura   o   derivanti   da   leggi   speciali  o
          conseguenti  a  decreti  emanati  ai sensi dell'art. 34 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797.".
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              -  La  legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10.
              -  Il  testo dell'art. 57 della citata legge n. 144 del
          1999, e' il seguente:
              "Art.  57 (Riordino degli enti pubblici di previdenza e
          di  assistenza).  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative  dei  datori  di  lavoro  e dei lavoratori,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza,
          perseguendo  l'obiettivo  di  una complessiva riduzione dei
          costi  amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi
          generali  desumibili  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 241 e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio  1993, n. 29 e successive modificazioni, e dalla
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20,  ai  seguenti  principi e
          criteri direttivi:
                a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o
          funzioni     identiche,     omologhe    o    complementari,
          tendenzialmente   in   un  solo  ente  per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
          previdenziali  ed assistenziali in favore dei dipendenti di
          amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
          beneficiario,  nonche' previsione di eventuale soppressione
          dei   fondi  speciali  relativi  ai  lavoratori  dipendenti
          previsti  presso l'I.N.P.S. e loro confluenza, con evidenza
          contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa
          predisposizione  di  un  piano  di risanamento dei fondi in
          deficit  e  con  possibilita'  di  armonizzazione al regime
          generale  del  complesso delle aliquote contributive dovute
          al   relativo  settore  nel  rispetto  degli  equilibri  di
          bilancio  della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro
          dei   principi   di   armonizzazione  riferiti  al  decreto
          legislativo  24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle
          misure  e modalita' di erogazione delle prestazioni rivolte
          alla  realizzazione di economie della contabilita' separata
          di settore;
                b) trasformazione    in    associazioni   o   persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei
          professionisti,  per il cui funzionamento non e' necessaria
          la personalita' di diritto pubblico;
                c) distinzione   e   separazione  della  funzione  di
          gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza,
          in  coerenza  con  i principi di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni,  allo  scopo  di  evitare  sovrapposizioni o
          conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque,
          dei poteri demandati alla dirigenza;
                d) attribuzione  di  tutte le funzioni di gestione ad
          un  solo  organo collegiale ristretto, nominato dal Governo
          sulla  base  di  rigorosi  criteri  di  professionalita', e
          previsione  della nomina del presidente, in coerenza con la
          normativa  contenuta  nella  legge 24 gennaio 1978, n. 14 e
          successive   modificazioni,   e  nell'art.  3  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                e)  adeguamento  funzionale  del numero di componenti
          degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
                f) omogeneita'  di  organizzazione  per enti pubblici
          omologhi  di  comparabile rilevanza, anche sotto il profilo
          delle procedure di nomina degli organi;
                g) distinzione  e separazione degli apparati serventi
          dell'organo  di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo
          di  gestione,  in  analogia a quanto previsto dall'art. 12,
          comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                h) definizione  delle  funzioni  della  dirigenza  in
          coerenza  con  i  principi  di  cui  al decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
                i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia
          con   il  principio  di  distinzione  e  separazione  della
          funzione  di  indirizzo  e  vigilanza da quella di gestione
          amministrativa  e di quest'ultima dalla gestione operativa,
          come  previsto  dall'art.  27-bis  del  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
                l)   razionalizzazione   ed   omogeneizzazione  degli
          attuali  poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche
          alla  verifica  della  coerenza  dell'attivita'  degli enti
          stessi  con  gli  indirizzi  di  politica  generale e nuova
          disciplina del commissariamento degli enti;
                m) razionalizzazione  del  controllo  della Corte dei
          conti,  in  coerenza  con  i  principi di cui alla legge 14
          gennaio 1994, n. 20;
                n) contenimento  delle  spese  di funzionamento e dei
          costi  organizzativi  e  gestionali,  anche  attraverso  il
          ricorso  a  forme  di  concertazione  per  quanto  riguarda
          l'acquisto  di  beni  e  servizi  e l'utilizzo in comune di
          contraenti  ovvero  di  strutture  operative  specializzate
          nonche' di nuclei di valutazione;
                o) promozione  delle  sinergie  tra  gli  enti  e, in
          particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle
          strutture impiantistiche.
              2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti entro il sessantesimo
          giorno  antecedente  la  scadenza  del termine previsto per
          l'esercizio  della  relativa  delega.  In  caso  di mancato
          rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
          dall'esercizio  della  delega.  Le  competenti  Commissioni
          parlamentari  esprimono il parere entro trenta giorni dalla
          data  di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi
          possono  essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
          integrative  dei  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1
          possono  essere  emanate,  con  il  rispetto  dei  medesimi
          principi  e  criteri  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  un  anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi medesimi.
              3.  L'attuazione  delle  deleghe  di  cui  al  presente
          articolo  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi a carico
          della finanza pubblica.".
              -  Il  comma  7,  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  e'  il
          seguente:
              "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              -  Il  testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 103 del 1996, e' il seguente:
              "Art.  7  (Modalita'  per  l'inclusione  in altra forma
          obbligatoria). - 1. La delibera adottata ai sensi dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  c),  deve essere accompagnata dalla
          delibera   di   assenso   all'inclusione   effettuata,  con
          maggioranza   di  due  terzi  dei  componenti,  dall'organo
          competente    per   le   modifiche   statutarie   dell'ente
          previdenziale  destinato  ad  includere  la nuova categoria
          professionale.  La  delibera  di  assenso,  corredata da un
          piano  finanziario  ed attuariale avente i contenuti di cui
          all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
                a) il  riassetto  organizzativo  dell'ente,  anche al
          fine  di  consentire  un'adeguata rappresentanza nei propri
          organi statutari della categoria professionale inclusa;
                b) la  previsione  di una specifica gestione separata
          per la categoria professionale inclusa.
              2.  La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
          lettera  c),  e  la  relativa delibera di assenso di cui al
          comma   1   sono   trasmesse   entro   dieci   giorni,  per
          l'approvazione,  al Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,  che  provvede,  d'intesa  con  il  Ministero  del
          tesoro,  entro  trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi
          di    mancata   approvazione,   trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
              3.  In caso di mancata adozione della delibera ai sensi
          del   comma 2,   i  soggetti  appartenenti  alle  categorie
          professionali  interessate  sono inseriti nella gestione di
          cui  al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335.".
              -  Il  comma  4,  dell'articolo  6,  del citato decreto
          legislativo n. 103 del 1996, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "4.  Allo  statuto  deve essere allegato un regolamento
          che definisca:
                a) le   modalita'  di  identificazione  dei  soggetti
          tenuti alla obbligatoria iscrizione;
                b) la misura dei contributi in proporzione al reddito
          professionale  fiscalmente  dichiarato o accertato, secondo
          un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a
          quella  vigente  all'atto di entrata in vigore del presente
          decreto  per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della
          legge  8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di
          ente  di  cui  all'art.  4, di un'aliquota di solidarieta';
          l'aliquota  contributiva  ai  fini  previdenziali, ferma la
          totale  deducibilita'  fiscale  del contributo, puo' essere
          modulata  anche  in  misura  differenziata, con facolta' di
          opzione degli iscritti;
                c) la  fissazione di una misura minima del contributo
          annuale.".
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104  (Attuazione della
          delega   conferita  dall'art.  3,  comma  27,  della  legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di  dismissioni del
          patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
          di  investimenti  degli stessi in campo immobiliare), e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Ambito  di applicazione e finalita). - 1. Il
          presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di
          cui  all'art.  3,  com-ma 27, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
          previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
          tabella  allegata  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70, ed
          altresi'  di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994,   n.   479,   e   di   enti   previdenziali  pubblici
          successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
          dei  beni,  alle  forme  del trasferimento della proprieta'
          degli  stessi  e  alle  forme  di  realizzazione  di  nuovi
          investimenti  immobiliari  secondo principi di trasparenza,
          economicita' e congruita' di valutazione economica.".
              -  Il  testo  del citato decreto legislativo n. 104 del
          1996  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996,
          n. 52, supplemento ordinario.
              - Il comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468 del
          1978, e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)   il   livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.".
              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
              "Art.  81 (Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto         consuntivo         presentati        dal
          Governo). - L'esercizio  provvisorio  del bilancio non puo'
          essere  concesso  se  non  per  legge  e  per  periodi  non
          superiori complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono  stabilire  nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra
          legge  che  importi  nuove e maggiori spese deve indicare i
          mezzi per farvi fronte.".
              -   Il  testo  della  tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:

                                                           "Tabella A

ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
=====================================================================
Periodo di riferimento                    |Uomini      |Donne
=====================================================================
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995     |61° anno    |56° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996    |62° anno    |57° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998     |63° anno    |58° anno
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999    |64° anno    |59° anno
dal 1° gennaio 2000 in poi                |65° anno    |60° anno}

              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 1, lettera p), della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421 (Delega al Governo per la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale), e' il seguente:
              "Art.  3  (Previdenza).- 1. Il Governo della Repubblica
          e'  delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto  al  comma  2  del  presente  articolo, uno o piu'
          decreti   legislativi   per   il   riordino   del   sistema
          previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
          salvaguardando   i   diritti   quesiti,  con  lo  scopo  di
          stabilizzare  al  livello  attuale  il  rapporto  tra spesa
          previdenziale  e  prodotto interno lordo e di garantire, in
          base   alle   disposizioni   di   cui   all'art.  38  della
          Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
          assicurativi,    trattamenti    pensionistici   obbligatori
          omogenei,  nonche'  di  favorire  la  costituzione, su base
          volontaria,   collettiva   o   individuale,   di  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                p) previsione che i principi e i criteri direttivi di
          cui  alle  let-tere g),  h),  m),  n),  q),  t), u) e v) si
          applichino  al  personale di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo   20 novembre  1990,  n.  357.  Le  conseguenti
          variazioni  del  trattamento  previdenziale  erogato  dalla
          gestione  speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2,
          del   citato  decreto  legislativo  n.  357  del  1990  non
          determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a
          carico  dei  datori  di  lavoro  di  cui,  rispettivamente,
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e
          27 all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che
          venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;".
              -   Il   comma  2,  dell'art.  9,  del  citato  decreto
          legislativo n. 503 del 1992, e' il seguente:
              "2.  Gli  articoli 2,  3,  8,  10,  11,12  e 13 trovano
          applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
          ai  quali  e'  iscritto  il personale di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.".
              - Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo
          n. 503 del 1992, e' il seguente:
              "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1.
          Gli  aumenti  a  titolo  di  perequazione  automatica delle
          pensioni  previdenziali  ed assistenziali si applicano, con
          decorrenza  dal  1994,  sulla  base del solo adeguamento al
          costo  vita  con  cadenza  annuale  ed  effetto  dal  primo
          novembre   di   ogni  anno.  Tali  aumenti  sono  calcolati
          applicando  all'importo  della pensione spettante alla fine
          di  ciascun  periodo  la  percentuale  di variazione che si
          determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei
          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di operai ed impiegati,
          relativo   all'anno   precedente   il  mese  di  decorrenza
          dell'aumento,  all'analogo  valore  medio relativo all'anno
          precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai
          commi  4  e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41.
              2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
          finanziaria  in  relazione  all'andamento  dell'economia  e
          tenuto  conto  degli  obiettivi  rispetto  al  PIL indicati
          nell'art.  3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  effetto  dal
          1° gennaio  2009  i  predetti aumenti saranno stabiliti nel
          limite  di  un  punto  percentuale  della base imponibile a
          valere  sulle  fasce  di pensione fino a lire dieci milioni
          annui.".
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          20 novembre  1990,  n.  357  (Disposizioni sulla previdenza
          degli enti pubblici creditizi), e' il seguente:
              "Art.  3  (Regime  pensionistico  degli  iscritti  gia'
          pensionati).  -  1. Entro  trenta  giorni  dalla  richiesta
          dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale le forme
          di  assicurazione  obbligatoria esclusive od esonerative di
          cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso, su
          moduli   o   supporti   magnetici  secondo  le  indicazioni
          dell'Istituto  medesimo,  i dati anagrafici dei titolari di
          trattamenti  pensionistici  diretti  o  ai superstiti e dei
          titolari   di   posizioni   assicurative   per  prestazioni
          differibili,  ancorche'  i  requisiti  in  base  ai quali i
          trattamenti  sono stati loro attribuiti non corrispondano a
          quelli  richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria,
          la  data di decorrenza dei trattamenti stessi e l'ammontare
          relativo  a  ciascuna mensilita' dell'ultimo anno e in ogni
          caso  i  dati  rilevanti  ai  fini  delle  disposizioni del
          presente articolo.
              2.  La  gestione  speciale assume a proprio carico, per
          ciascun  titolare  di  trattamento  pensionistico in essere
          all'entrata  in  vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218,
          una  quota  del  trattamento  stesso determinata secondo le
          misure  percentuali  indicate  nella  tabella  allegata  al
          presente   decreto.   Per   i   titolari   di   trattamenti
          pensionistici  con decorrenza tra l'entrata in vigore della
          legge  30 luglio  1990,  n. 218, ed il 31 dicembre 1990, la
          quota  a  carico  della  gestione  speciale  e' determinata
          secondo   la   disciplina  in  vigore  per  l'assicurazione
          generale  obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare
          del trattamento stesso.
              3.  Le  quote  dei  trattamenti  pensionistici a carico
          della  gestione  speciale sono assoggettate alla disciplina
          per  la perequazione automatica dell'assicurazione generale
          obbligatoria.
              4.  Per  i  titolari  di trattamenti pensionistici e di
          posizioni  assicurative  per prestazioni differibili di cui
          al  comma  1,  e'  fatto  salvo  il  diritto al trattamento
          previdenziale  complessivo di miglior favore previsto dalle
          forme  di  assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  esclusive  od  esonerative di
          rispettiva   iscrizione,   secondo   quanto   disposto   al
          successivo art. 4.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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