Legge Ordinaria n. 252 del 30/09/2004 G.U. n. 240 del 12 Ottobre 2004
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego
       del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
   1.  All'articolo  3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  In  deroga  all'articolo  2,  commi 2 e 3, il rapporto di
impiego  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale, del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il personale volontario
previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  2  novembre  2000,  n.  362, e il personale volontario di
leva,  e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis.  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
          personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
          regime  di  diritto  pubblico secondo autonome disposizioni
          ordinamentali.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421».

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