Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 274 del 05/11/2004 G.U. n. 269 del 16 Novembre 2004
Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino
Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Finanziamento straordinario) 1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, e' concesso alla Universita' degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 5, comma 1. - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»), e' il seguente: «Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il finanziamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (Omissis)». - La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria». (Omissis).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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