Legge Ordinaria n. 288 del 19/11/2004 G.U. n. 283 del 2 Dicembre 2004
Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l' anno accademico 2000 - 2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

1.  Agli  studenti  nei  confronti  dei  quali i competenti organi di
giurisdizione  amministrativa,  anteriormente alla data di entrata in
vigore  della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma
universitario  o  di  laurea,  le  universita'  presso  le  quali gli
studenti   stessi   sono  stati  iscritti,  anche  sotto  condizione,
nell'anno  accademico  2000-2001,  consentono l'iscrizione per l'anno
accademico  2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, al secondo anno del relativo corso di
diploma  universitario  o  di  laurea,  a condizione che essi abbiano
sostenuto  almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero piu' di due
esami  entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi
eventualmente maturati.
2.  Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico
2000-2001  delle  provvidenze  per il diritto allo studio di cui alla
legge  2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze
loro  gia'  riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove
abbiano  maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel
predetto anno accademico.
3.  Agli  studenti  di  cui  al  comma  1,  che per l'anno accademico
2001-2002  si  iscrivono  al  secondo anno dei corsi universitari, e'
consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  2 dicembre 1991, n. 390, reca: «Norme sul
          diritto agli studi universitari».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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