Legge Ordinaria n. 308 del 15/12/2004 G.U. n. 302 del 27 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  di  riordino,   coordinamento   e   integrazione   delle
disposizioni  legislative  nei  seguenti  settori  e  materie,  anche
mediante la redazione di testi unici: 
    a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 
    b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle  risorse
idriche; 
    c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 
    d)  gestione  delle  aree  protette,  conservazione  e   utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; 
    e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; 
    f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA),  per
la valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  per  l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC); 
    g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. 
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1,  nel  disciplinare  i
settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi'
i criteri direttivi da seguire al fine di adottare,  nel  termine  di
due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  medesimi  decreti
legislativi,  i   necessari   provvedimenti   per   la   modifica   e
l'integrazione dei regolamenti di  attuazione  ed  esecuzione  e  dei
decreti  ministeriali  per  la  definizione  delle  norme   tecniche,
individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta'  regolamentare
e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo  117
della Costituzione. 
  3. I decreti legislativi di cui al  comma  1  recano  l'indicazione
espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata  in
vigore. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
per le politiche comunitarie e con gli  altri  Ministri  interessati,
sentito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Governo  trasmette  alle  Camere  gli  schemi  dei  decreti
legislativi  di   cui   al   comma   1,   accompagnati   dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il  proprio  parere  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi,  indicando  specificamente  le  eventuali   disposizioni
ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui  alla
presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del  principio
di cui al comma 8, lettera c),  i  predetti  schemi  devono  altresi'
essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto  conto  dei
pareri di cui al comma 4 ed al presente comma,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette
alle  Camere,  con  le  sue   osservazioni   e   con   le   eventuali
modificazioni, i testi per il  parere  definitivo  delle  Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni  dalla  data
di  assegnazione.  Decorso  inutilmente  tale  termine,   i   decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto,  da
parte del Governo, dei  termini  di  trasmissione  degli  schemi  dei
decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega
legislativa. 
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi stabiliti dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, ai sensi  dei  commi  4  e  5,  disposizioni  integrative  o
correttive dei decreti legislativi emanati  ai  sensi  del  comma  1,
sulla base di una  relazione  motivata  presentata  alle  Camere  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  che  individua
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire
e le ragioni dell'intervento normativo proposto. 
  7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,
eventuali modifiche e  integrazioni  devono  essere  apportate  nella
forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi. 
  8. 1 decreti legislativi di cui  al  comma  1  si  conformano,  nel
rispetto dei principi e delle norme comunitarie  e  delle  competenze
per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni
delle  regioni  e  degli  enti  locali,  come   definite   ai   sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo  1997,  n.
59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le
norme statutarie e le relative norme di attuazione  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  e
del principio di  sussidiarieta',  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi generali: 
    a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del  miglioramento
della qualita' dell'ambiente, della protezione  della  salute  umana,
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere
i problemi dell'ambiente  a  livello  locale,  regionale,  nazionale,
comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni; 
    b) conseguimento  di  maggiore  efficienza  e  tempestivita'  dei
controlli ambientali, nonche' certezza  delle  sanzioni  in  caso  di
violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente; 
    c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; 
    d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito,  delle
misure e degli interventi che  prevedono  incentivi  e  disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita'
ambientale, l'introduzione e  l'adozione  delle  migliori  tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva  96/61/CE  del  Consiglio,
del  24  settembre  1996,  nonche'  il   risparmio   e   l'efficienza
energetica,  e  a  rendere  piu'  efficienti  le  azioni  di   tutela
dell'ambiente e di sostenibilita' dello  sviluppo,  anche  attraverso
strumenti economici, finanziari e fiscali; 
    e) piena e coerente attuazione delle  direttive  comunitarie,  al
fine di garantire  elevati  livelli  di  tutela  dell'ambiente  e  di
contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali
e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza; 
    f)  affermazione  dei  principi  comunitari  di  prevenzione,  di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni
ambientali e del principio "chi inquina paga"; 
    g)  previsione  di  misure  che  assicurino  la  tempestivita'  e
l'efficacia  dei  piani  e  dei  programmi  di   tutela   ambientale,
estendendo, ove possibile,  le  procedure  previste  dalla  legge  21
dicembre 2001, n. 443; 
    h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei  controlli
e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi
di controllo sui singoli impianti  produttivi,  anche  attraverso  il
potenziamento e  il  miglioramento  dell'efficienza  delle  autorita'
competenti; 
    i) garanzia di una piu' efficace  tutela  in  materia  ambientale
anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del
sistema sanzionatorio, amministrativo  e  penale,  fermi  restando  i
limiti  di  pena  e  l'entita'  delle  sanzioni  amministrative  gia'
stabiliti dalla legge; 
    l) semplificazione, anche mediante l'emanazione  di  regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, delle procedure relative  agli  obblighi  di  dichiarazione,  di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale.
Resta fermo quanto previsto per  le  opere  di  interesse  strategico
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
    m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo
117  della  Costituzione,  nell'attuazione  dei  principi  e  criteri
direttivi ispirati anche alla  interconnessione  delle  normative  di
settore   in   un   quadro,   anche   procedurale,   unitario,   alla
valorizzazione  del  controllo  preventivo  del   sistema   agenziale
rispetto al quadro sanzionatorio  amministrativo  e  penale,  nonche'
alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e  nella
ricerca; 
    n) adozione  di  strumenti  economici  volti  ad  incentivare  le
piccole e medie imprese  ad  aderire  ai  sistemi  di  certificazione
ambientale secondo le norme EMAS o in base  al  regolamento  (CE)  n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001  e
introduzione di agevolazioni amministrative negli iter  autorizzativi
e di controllo per le imprese certificate secondo le  predette  norme
EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove
possibile, il ricorso all' autocertificazione. 
  9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere  informati
agli  obiettivi  di  massima  economicita'  e   razionalita',   anche
utilizzando  tecniche   di   raccolta,   gestione   ed   elaborazione
elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad  interventi
sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici: 
    a)   assicurare   un'efficace   azione    per    l'ottimizzazione
quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata,
comunque, a ridurne la quantita' e  la  pericolosita';  semplificare,
anche mediante l'emanazione di regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare  le
procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne
piu' efficace il controllo  durante  l'intero  ciclo  di  vita  e  di
contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; 
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,  anche  utilizzando  le
migliori tecniche di differenziazione e di  selezione  degli  stessi,
nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della
direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4
dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti,  ed  innovando
le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
88 del 16 aprile 1998, e successive  modificazioni,  con  particolare
riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena  operativita'  delle  attivita'  di
riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione  dal  regime  di
obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a  tutti  i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta  e  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali
di adeguate dimensioni  all'interno  dei  quali  siano  garantiti  la
costituzione del  soggetto  amministrativo  competente,  il  graduale
passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la
gestione affidata tramite procedure di evidenza  pubblica;  prevedere
l'attribuzione  al  presidente  della  giunta  regionale  dei  poteri
sostitutivi nei confronti  del  soggetto  competente  che  non  abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  tramite  la
nomina di commissari ad acta e  di  poteri  sostitutivi  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi  nel
casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda  entro
quarantacinque  giorni;  prevedere  possibili  deroghe,  rispetto  al
modello di definizione degli  ambiti  ottimali,  laddove  la  regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza
di un  differente  modello  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strategici  previsti;  assicurare  tempi  certi  per  il  ricorso   a
procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie  e
nazionali e definire termini certi per la  durata  dei  contratti  di
affidamento  delle  attivita'  di  gestione   dei   rifiuti   urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa  sui
rifiuti  urbani,  anche  mediante  una  piu'  razionale   definizione
dell'istituto;  promuovere  la  specializzazione  tecnologica   delle
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva  autosufficienza  a  livello  nazionale;
garantire  adeguati  incentivi  e  forme  di  sostegno  ai   soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di  prodotti  costituiti  da
materiali riciclati, con  particolare  riferimento  al  potenziamento
degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti  da
esso derivati; incentivare il ricorso a risorse  finanziarie  private
per la bonifica ed  il  riuso  anche  ai  fini  produttivi  dei  siti
contaminati, in applicazione della  normativa  vigente;  definire  le
norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori
di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare  pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta  e  recupero
dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa  in
sicurezza e bonifica dei  siti  contaminati  da  amianto;  introdurre
differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti
con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere
che gli obiettivi di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli  e
delle  acque  sotterranee  dei  siti  inquinati,  che  devono  essere
conseguiti  con  la  bonifica,   vengano   definiti   attraverso   la
valutazione dei  rischi  sanitari  e  ambientali  connessi  agli  usi
previsti dei siti stessi,  tenendo  conto  dell'approccio  tabellare;
favorire la conclusione  di  accordi  di  programma  tra  i  soggetti
privati e  le  amministrazioni  interessate  per  la  gestione  degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza; 
    b)  dare  piena  attuazione  alla  gestione  del   ciclo   idrico
integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante  l'emanazione
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita'  e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio  1994,  n.
36; promuovere il risparmio  idrico  favorendo  l'introduzione  e  la
diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo  della
risorsa; pianificare, programmare  e  attuare  interventi  diretti  a
garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali  e
sotterranei, previa ricognizione degli stessi;  accelerare  la  piena
attuazione della gestione del ciclo idrico  integrato  a  livello  di
ambito  territoriale  ottimale,  nel   rispetto   dei   principi   di
regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n.  36  del
1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e
rendendone semplice e tempestiva  l'utilizzazione;  prevedere,  nella
costruzione  o  sostituzione  di  nuovi  impianti  di   trasporto   e
distribuzione  dell'acqua,   l'obbligo   di   utilizzo   di   sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che  esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per  le  costruzioni  di
nuovi impianti; prevedere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le modalita'  per  la  definizione  dei  meccanismi
premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza
di impianti di energia idroelettrica; 
    c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena  operativita'
degli organi amministrativi e  tecnici  preposti  alla  tutela  e  al
risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la  sovrapposizione
tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e  coordinandoli
con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze  svolti
dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la
disciplina    sostanziale    e    procedurale    dell'attivita'    di
pianificazione,  programmazione  e  attuazione   di   interventi   di
risanamento idrogeologico del territorio e della messa  in  sicurezza
delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi  premiali  a  favore
dei proprietari delle zone agricole e dei boschi  che  investono  per
prevenire fenomeni di  dissesto  idrogeologico,  nel  rispetto  delle
linee  direttrici  del  piano  di  bacino;  adeguare  la   disciplina
sostanziale  e  procedurale  della  normativa  e   delle   iniziative
finalizzate  a  combattere  la   desertificazione,   anche   mediante
l'individuazione   di   programmi   utili   a   garantire    maggiore
disponibilita'  della  risorsa  idrica  e  il  riuso  della   stessa;
semplificare  il  procedimento  di  adozione  e  approvazione   degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della  partecipazione  di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei  tempi  di
conclusione dell'iter procedimentale; 
    d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991,  n.  394;
estendere, nel rispetto dell'autonomia  degli  enti  locali  e  della
volonta' delle popolazioni residenti e direttamente  interessate,  la
percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e  valorizzazione
ambientale, mediante  inserimento  di  ulteriori  aree,  terrestri  e
marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata  motivazione,
e  differenziare  le  misure  di  salvaguardia  in   relazione   alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme  di
autofinanziamento tenendo in  considerazione  le  diverse  situazioni
geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette;  favorire
l'uso efficiente  ed  efficace  delle  risorse  assegnate  alle  aree
protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire  la
conclusione di  accordi  di  programma  con  le  organizzazioni  piu'
rappresentative   dei   settori   dell'industria,   dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione  del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e  nei  parchi  naturali  regionali,  i  vincoli
disposti  dalla   pianificazione   paesistica   e   quelli   previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,
decadano con l'approvazione del piano del parco  o  delle  misure  di
salvaguardia  ovvero  delle  misure  di  salvaguardia   disposte   in
attuazione di leggi regionali; nei  territori  residuali  dei  comuni
parzialmente compresi nei parchi  nazionali  e  nei  parchi  naturali
regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle  aree  e  dei
beni soggetti alla disciplina di  cui  all'articolo  1-quinquies  del
citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le  funzioni  e
le competenze  previste  dalle  convenzioni  internazionali  e  dalla
normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita'; 
    e) conseguire l'effettivita' delle  sanzioni  amministrative  per
danno  ambientale   mediante   l'adeguamento   delle   procedure   di
irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative
agli obblighi di ripristino, al fine di garantire  l'efficacia  delle
prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del  danno;
definire le modalita' di quantificazione del danno; prevedere,  oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che  danneggiano  l'ambiente,  anche
meccanismi  premiali  per  coloro  che  assumono   comportamenti   ed
effettuano  investimenti  per   il   miglioramento   della   qualita'
dell'ambiente sul territorio nazionale; 
    f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE  del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3  marzo
1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in  materia  di  VAS  e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge  21
dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante  l'emanazione  di
regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che  dovranno  tenere  conto
del  rapporto  costi-benefici  del  progetto  dal  punto   di   vista
ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA  alla
prima  presentazione  del  progetto  dell'intervento   da   valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo  ad  accertare  l'effettivo
rispetto  delle  prescrizioni  impartite  in  sede  di   valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre
meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo  della  VAS  nella  stesura  dei  piani  e  dei
programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere  l'estensione
della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le  autorita'
competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e  identificando
i provvedimenti  autorizzatori  assorbiti  da  detta  autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle  di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad  entrambe  le  procedure,  al
fine di' evitare duplicazioni  e  sovrapposizioni;  accorpare  in  un
unico  provvedimento  di  autorizzazione  le  diverse  autorizzazioni
ambientali,  nel  caso  di  impianti  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996,  ma  sottoposti  a   piu'   di   un'autorizzazione   ambientale
settoriale; 
    g) riordinare la normativa in materia di tutela  dell'aria  e  di
riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione  della
disciplina per le emissioni  di  gas  inquinanti  in  atmosfera,  nel
rispetto delle norme comunitarie e, in particolare,  della  direttiva
2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre
2001,  e  degli  accordi  internazionali  sottoscritti  in   materia,
prevedendo: 
      1) l'integrazione  della  disciplina  relativa  alle  emissioni
provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 
      2)  l'incentivazione  della  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della  vendita
dell'energia  prodotta  in  eccedenza  agli  operatori  del   mercato
elettrico nazionale, prolungando sino a dodici  anni  il  periodo  di
validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente; 
      3) una disciplina  in  materia  di  controllo  delle  emissioni
derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche; 
      4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso  di  veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire  significativamente
alla riduzione delle emissioni  e  al  miglioramento  della  qualita'
dell'aria; 
      5) strumenti di  promozione  dell'informazione  ai  consumatori
sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione
della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico; 
      6) predisposizione del piano  nazionale  di  riduzione  di  cui
all'articolo  4,  paragrafo  6,  della   direttiva   2001/80/CE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  che
stabilisca  prescrizioni  per  i  grandi  impianti   di   combustione
esistenti. 
  10. Per l'emanazione dei regolamenti  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti  dalle
lettere a), b) ed  f)  del  comma  9,  si  intendono  norme  generali
regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime  lettere
per le deleghe legislative. 
  11. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la  durata
di un anno, di una commissione  composta  da  un  numero  massimo  di
ventiquattro membri scelti  fra  professori  universitari,  dirigenti
apicali  di  istituti  pubblici  di  ricerca  ed  esperti   di   alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega. 
  12. La  commissione  di  cui  al  comma  11  e'  assistita  da  una
segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  o  da  un  suo
delegato e composta da venti unita', di cui dieci  scelte  anche  tra
persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale  in
servizio  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, con funzioni di supporto. 
  13. La nomina dei componenti della commissione e  della  segreteria
tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  che  ne  disciplina
altresi'   l'organizzazione   e   il   funzionamento.   Nei    limiti
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  18,  con  successivo
decreto  dello  stesso  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti. 
  14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto
del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  sono
individuate forme di consultazione delle organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali e delle associazioni nazionali  riconosciute  per  la
protezione ambientale e per la tutela dei consumatori. 
  15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  ogni
quattro mesi dalla data di istituzione della commissione  di  cui  al
comma 11, riferisce alle competenti  Commissioni  parlamentari  sullo
stato dei lavori della medesima commissione. 
  16.  Allo  scopo  di  diffondere   la   conoscenza   ambientale   e
sensibilizzare  l'opinione  pubblica,  in   merito   alle   modifiche
legislative  conseguenti  all'attuazione  della  presente  legge,  e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004. 
  17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la  spesa  di
800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per  l'anno  2005.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
per gli anni 2004 e  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dei commi 17 e 18. 
  20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale e'  garantita  la  partecipazione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". 
  21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli
di natura urbanistica,  non  sia  piu'  esercitabile  il  diritto  di
edificare  che  sia  stato  gia'  assentito  a  norma  delle  vigenti
disposizioni, e' in facolta' del titolare  del  diritto  chiedere  di
esercitare lo stesso su altra area del territorio  comunale,  di  cui
abbia acquisito la disponibilita' a fini edificatori. 
  22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata  ai  sensi  del
comma 21, la traslazione del diritto di  edificare  su  area  diversa
comporta la  contestuale  cessione  al  comune,  a  titolo  gratuito,
dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. 
  23. Il comune puo'  approvare  le  varianti  al  vigente  strumento
urbanistico che si rendano necessarie ai fini della  traslazione  del
diritto di edificare di cui al comma 21. 
  24. L'accoglimento dell'istanza  di  cui  ai  commi  21  e  22  non
costituisce titolo per richieste di indennizzo,  quando,  secondo  le
norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non  sia  indennizzabile.  Nei
casi in cui, ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  titolare  del
diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa del vincolo
sopravvenuto,  la  traslazione  del  diritto  di  edificare  su  area
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e  22,  e'  computata  ai  fini
della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto. 
  25. In attesa di una  revisione  complessiva  della  normativa  sui
rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla  lettera  a)
del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie  dei
rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da
cicli produttivi o di consumo, sono  definibili  come  materie  prime
secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche'  le
modalita' affinche' gli  stessi  siano  sottoposti  al  regime  delle
materie prime e non a quello dei rifiuti. 
  26.  Fermo  restando   quanto   disposto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti  al  regime  delle
materie prime e  non  a  quello  dei  rifiuti,  se  rispondenti  alla
definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche  e
metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma  29,
i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l'obbligo  di  disfarsi  e  che  quindi  non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai  fini  del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo   all'impiego   nei   cicli   produttivi   siderurgici    o
metallurgici. 
  27. I rottami ferrosi e non ferrosi  provenienti  dall'estero  sono
riconosciuti a  tutti  gli  effetti  come  materie  prime  secondarie
derivanti da operazioni  di  recupero  se  dichiarati  come  tali  da
fornitori o produttori di Paesi  esteri  che  si  iscrivono  all'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28. 
  28. E' istituita una sezione  speciale  dell'Albo  nazionale  delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui  all'articolo
30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  alla
quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed  extraeuropei  che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e  non  ferrosi,
elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per
la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica
e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme  tecniche
riportate nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'iscrizione  e'  effettuata  a
seguito  di  comunicazione  all'Albo  da  parte  dell'azienda  estera
interessata, accompagnata dall'attestazione  di  conformita'  a  tali
condizioni  e  norme  tecniche  rilasciata  dall'autorita'   pubblica
competente nel Paese di appartenenza. Le modalita'  di  funzionamento
della  sezione  speciale  sono  stabilite  dal   Comitato   nazionale
dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e'  sostituita
a tutti gli effetti dalla comunicazione  corredata  dall'attestazione
di conformita' dell'autorita' competente. 
  29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono  aggiunte  le
seguenti: 
"q-bis)  materia  prima  secondaria  per  attivita'  siderurgiche   e
metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da  operazioni
di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO  o
ad altre. specifiche nazionali e internazionali,  nonche'  i  rottami
scarti di lavorazioni industriali  o  artigianali  o  provenienti  da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che
possiedono in origine le  medesime  caratteristiche  riportate  nelle
specifiche sopra menzionate; 
q-ter) organizzatore del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e  di
bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei
rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica  dei  siti  inquinati
ricorrendo  e  coordinando  anche  altre  imprese,  in  possesso  dei
requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del  servizio
medesimo.   L'impresa   che   intende   svolgere    l'attivita'    di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie  di  intermediazione  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche'  nella
categoria delle opere generali di bonifica  e  protezione  ambientale
stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"; 
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta
la seguente: 
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e  speciali
non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI  9903-1  (RDF
di qualita' elevata), utilizzato  in  co-combustione,  come  definita
dall'articolo 2, comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11  novembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come
sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro  delle  attivita'
produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71
del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia  elettrica  e
in cementifici, come  specificato  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  8  marzo  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002"; 
    c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti  a  soggetti  autorizzati
alle  operazioni  di  raggruppamento,  ricondizionamento  e  deposito
preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14,
D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori  dei  rifiuti
per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che  questi
ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3,  lettera
b),  abbiano  ricevuto  il  certificato   di   avvenuto   smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le  operazioni  di
cui ai punti da D 1 a  D  12  del  citato  allegato  B.  Le  relative
modalita' di  attuazione  sono  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"; 
    d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di  ogni  anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno". 
  30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12  marzo  2002,  conseguenti  a  quanto
previsto al comma 29, lettera b). 
  31. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e'
autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche'
non  sia  considerata  come  rifiuto   derivante   dalla   produzione
dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre  ai
cementifici, le seguenti  attivita'  di  recupero  della  polvere  di
allumina, in una percentuale dall' 1 al 5  per  cento  nella  miscela
complessiva: 
    a) produzione di laterizi e refrattari; 
    b) produzione di industrie ceramiche;. 
    c) produzione di argille espanse. 
  32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato  al  paesaggio
da  vasti  interventi  di  lottizzazione  abusiva  realizzati   nella
localita' denominata Punta Perotti nel comune di Bari,  il  direttore
generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio  del
potere di demolizione delle opere abusive gia'  confiscate  a  favore
del comune con sentenza  penale  passata  in  giudicato,  diffida  il
comune medesimo a provvedere entro il  termine  di  sessanta  giorni,
invitando la regione Puglia ad esercitare,  ove  occorra,  il  potere
sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del
comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da  parte
della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa,  previa
convenzione. 
  33. Per l'esecuzione della  demolizione  di  cui  al  comma  32  il
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  si  avvale  delle
anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le  medesime
finalita', possono essere utilizzate le somme riscosse ai  sensi  del
comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa  tra  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e la  regione  Puglia,  le  somme
riscosse  dalla  regione  ai  sensi  dell'articolo  164  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa  con
la regione Puglia ed  il  comune  di  Bari  e  sentito  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   effettuata   la
demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero  e  di
riqualificazione paesaggistica dell'area. Per  l'esecuzione  di  tali
interventi la regione o i  comuni  interessati  utilizzano  le  somme
riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del
2004, ovvero altre somme individuate dalla regione. 
  35. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio,  o  della  regione  interessata,  sono   individuati
ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre  ad  interventi
di demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui  ai  commi
32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
  36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Laddove l'autorita'  amministrativa  preposta  alla  tutela
paesaggistica  non  provveda  d'ufficio,   il   direttore   regionale
competente, su  richiesta  della  medesima  autorita'  amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni  dall'accertamento  dell'illecito,
previa diffida alla suddetta autorita' competente a  provvedervi  nei
successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi  delle
modalita'  operative  previste  dall'articolo  41  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  a  seguito  di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e il Ministero della difesa."; 
    b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione  del  comma  1,
nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e  misure  di
diretta applicazione" sono utilizzate,  oltre  che  per  l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche  per  finalita'
di  salvaguardia  nonche'  per  interventi  di  recupero  dei  valori
paesaggistici e di  riqualificazione  degli  immobili  e  delle  aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime
finalita' possono essere utilizzate  anche  le  somme  derivanti  dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per  l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati,  ovvero
altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti."; 
    c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni  qualora  i
lavori di cui al comma 1: 
    a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo  136,
per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati  di
notevole interesse pubblico con  apposito  provvedimento  emanato  in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
    b) ricadano su immobili od  aree  tutelati  per  legge  ai  sensi
dell'articolo 142 ed abbiano  comportato  un  aumento  dei  manufatti
superiore al trenta per  cento  della  volumetria  della  costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato
una nuova costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
cubi. 
1-ter. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
ripristinatorie  o  pecuniarie  di  cui  all'articolo  167,   qualora
l'autorita'  amministrativa  competente  accerti  la   compatibilita'
paesaggistica secondo le procedure  di  cui  al  comma  1-quater,  la
disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
    a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformita'
dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato
creazione di superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli
legittimamente realizzati; 
    b) per l'impiego di materiali in difformita'  dall'autorizzazione
paesaggistica; 
    c) per i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi  titolo
dell'immobile o dell'area interessati  dagli  interventi  di  cui  al
comma 1-ter presenta apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi.  L'autorita'  competente  si
pronuncia sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da  rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. 
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree  o  degli  immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte  del  trasgressore,  prima
che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'   amministrativa,   e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato  di  cui
al comma 1". 
  37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e  non  oltre
il  30  settembre  2004  senza  la  prescritta  autorizzazione  o  in
difformita' da essa, l'accertamento di  compatibilita'  paesaggistica
dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione
eventualmente rilasciata, comporta  l'estinzione  del  reato  di  cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004,  e  di  ogni
altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: 
    a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati,
anche se diversi da quelli  indicati  nell'eventuale  autorizzazione,
rientrino  fra  quelli  previsti  e  assentiti  dagli  strumenti   di
pianificazione  paesaggistica,  ove  vigenti,  o,  altrimenti,  siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; 
    b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 
      1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta'; 
      2)   una   sanzione    pecuniaria    aggiuntiva    determinata,
dall'autorita'  amministrativa  competente   all'applicazione   della
sanzione di cui al precedente numero 1), tra  un  minimo  di  tremila
euro ed un massimo di cinquantamila euro. 
  38. La somma riscossa per effetto della sanzione di  cui  al  comma
37, lettera b), numero 1), e'  utilizzata  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La
somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b),  numero  2),  e'
riscossa dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  riassegnata
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  per
essere utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma  36,
lettera b). 
  39. Il proprietario, possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo
dell'immobile o dell'area  interessati  all'intervento,  presenta  la
domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31
gennaio 2005. L'autorita'  competente  si  pronuncia  sulla  domanda,
previo parere della soprintendenza. 
  40. All'articolo  34  del  codice  della  navigazione,  le  parole:
"dell'amministrazione interessata" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'amministrazione   statale,   regionale   o   dell'ente   locale
competente". 
  41. A decorrere dall'anno 2004  le  spese  di  funzionamento  delle
Autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale  sono  iscritte  in  una
specifica unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare  agli  standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela  delle  acque
interne, di rifiuti e di bonifica  dei  siti  inquinati,  nonche'  di
aumentare l'efficienza di detti interventi  anche  sotto  il  profilo
della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non
piu' di ventuno  esperti  di  elevata  qualificazione,  nominati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  quale
ne e' stabilito anche il funzionamento. Per  la  costituzione  ed  il
funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata  la  spesa  di
450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un
milione di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  43. All'onere  derivante  dall'attuazione  della  disposizione  del
comma  42  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2004, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
per  gli  anni  2004-2006  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  44. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del comma 43. 
  45.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  accordi  di
programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della
qualita' dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di
veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la  spesa  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 
  46. All'onere derivante dall'attuazione del comma  45  si  provvede
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004  e  2005,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  47. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del comma 46. 
  48. All'articolo 113 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  al
settore del trasporto pubblico  locale  che  resta  disciplinato  dal
decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   422,   e   successive
modificazioni."; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  agli
impianti di trasporti a  fune  per  la  mobilita'  turistico-sportiva
eserciti in aree montane". 
  49. Dall'attuazione del comma 48  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  50. Al  fine  di  adeguare  le  strutture  operative  dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata  al  mare
(ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a
supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle  attivita'
a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi  portuali  e
nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di
laboratori  locali  di  ricerca,  e'  autorizzata  per  il   triennio
2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui. 
  51. All'onere derivante dall'attuazione del comma  50  si  provvede
quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e'  delle  finanze  per  l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a  7,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza  e  per
la bonifica dei terreni e delle falde  delle  aree  ex  depositi  POL
della Marina  Militare,  zona  "Celle"  e  zona  "Cimitero"  e  della
Aeronautica  Militare,  zona  "Vecchia  delle   Vigne",   nell'ambito
dell'attuazione  del  piano   intermodale   dell'area   Flegrea,   e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  l'anno  2003,  di  10
milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2005. 
  53. All'onere derivante dall'attuazione del comma  52  si  provvede
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno  2005  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  54. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dei commi 51 e 53. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 15 dicembre 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                              della tutela del territorio 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
    
                             ----------

    
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 117 della Costituzione e' il seguente: 
              "Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; o cittadinanza, stato civile
          e anagrafi; 
                i) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale;  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  dei  comuni,  province   e   citta'
          metropolitane; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa,  salvo  che  la  determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          le altre regioni per il migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni ad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati
          da leggi dello Stato.". 
              - L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,   recante:   "Definizione   ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il Presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59,  recante:  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed  enti  locali  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa",
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
          recante; "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92. 
              - L'art. 174 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
          europea,  nella  versione  consolidata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C 325/33  del
          24 dicembre 2002, e' il seguente: 
              "Art. 174. - 1. La politica della Comunita' in  materia
          ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 
                salvaguardia, tutela e miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente; 
                protezione della natura; 
                utilizzazione  accorta  e  razionale  delle   risorse
          naturali; 
                promozione  sul  piano   internazionale   di   misure
          destinate a risolvere i problemi  dell'ambiente  a  livello
          regionale e mondiale. 
              2. La politica della Comunita'  in  materia  ambientale
          mira a un elevato livello di tutela,  tenendo  conto  delle
          diversita'  delle  situazioni  nelle  varie  regioni  della
          Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
          dell'azione preventiva, sul principio della correzione,  in
          via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
          nonche' sul principio "chi inquina paga". 
              In  tale  contesto,   le   misure   di   armonizzazione
          rispondenti  ad  esigenze   di   protezione   dell'ambiente
          comportano,   nei   casi   opportuni,   una   clausola   di
          salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
          motivi  ambientali  di   natura   non   economica,   misure
          provvisorie  soggette  ad  una  procedura  comunitaria   di
          controllo. 
              3.  Nel  predisporre  la  sua   politica   in   materia
          ambientale la Comunita' tiene conto: 
                dei dati scientifici e tecnici disponibili; 
                delle condizioni dell'ambiente  nelle  varie  regioni
          della Comunita'; 
                dei vantaggi  e  degli  oneri  che  possono  derivare
          dall'azione o dall'assenza di azione; 
                dello sviluppo socioeconomico della Comunita' nel suo
          insieme e dello  sviluppo  equilibrato  delle  sue  singole
          regioni. 
              4. Nel quadro  dello  loro  competenze  rispettive,  la
          Comunita' e gli Stati membri cooperano con i Paesi terzi  e
          le organizzazioni internazionali competenti.  Le  modalita'
          della cooperazione della Comunita' possono formare  oggetto
          di accordi negoziati e conclusi conformemente all'art. 300,
          tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente  non
          pregiudica la competenza degli  Stati  membri  a  negoziare
          nelle  sedi   internazionali   e   a   concludere   accordi
          internazionali.". 
              - La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
          1996,  sulla   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee, n. L 257 del 10 ottobre 1996. 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443,  recante:  "Delega
          al Governo in materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive"; e' pubblicata nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299. 
              - Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri",
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.". 
              - L'art. 1, comma 1, della  citata  legge  21  dicembre
          2004, n. 443, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed insediamenti produttivi strategici ed  altri  interventi
          per il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1.  Il
          Governo, nel  rispetto  delle  attribuzioni  costituzionali
          delle regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e
          private e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
          preminente  interesse  nazionale  da  realizzare   per   la
          modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  nonche'   per
          assicurare   efficienza   funzionale   ed    operativa    e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata  a  mezzo  di  un   programma
          predisposto dal Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
          d'intesa con i Ministri competenti e  le  regioni  autonome
          interessate e inserito, previo parere  del  CIPE  e  previa
          intesa della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nel  Documento
          di programmazione economico-finanziaria, con  l'indicazione
          dei    relativi    stanziamenti.    Nell'individuare     le
          infrastrutture e gli  insediamenti  strategici  di  cui  al
          presente comma, il Governo procede secondo le finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non  ricompresse  nel   programma.   In   sede   di   prima
          applicazione della presente legge il programma e' approvato
          dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
          dal programma sono automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  761/2001,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2001,  sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 114/1 del 24  aprile
          2001. 
              - La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  4  dicembre  2000,  sull'incenerimento  dei
          rifiuti,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 322 del 28 dicembre 2000. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente del 5  febbraio
          1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, reca: "Individuazione  dei
          rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle   procedure   di
          recupero ai sensi  degli  articoli  31  e  33  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
              - Il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
          recante:  "Attuazione  della   direttiva   91/156/CEE   sui
          rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi
          e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e  sui  rifiuti
          di imballaggio" e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38. 
              -  La  legge  5   gennaio   1994,   n.   36,   recante:
          "Disposizioni in materia di risorse idriche" e'  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   19
          gennaio 1994, n. 14. 
              - La legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  recante:  "Legge
          quadro sulle aree protette", e' pubblicata nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292. 
              - L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno  1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431, recante: "Disposizioni urgenti per la  tutela
          delle zone di particolare interesse ambientale", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno  1985,  n.  152,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 1-quinquies. - Le aree e i  beni  individuati  ai
          sensi dell'art. 2 del  decreto  ministeriale  21  settembre
          1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  26
          settembre 1984, sono inclusi tra quelli di cui e'  vietata,
          fino all'adozione da parte delle regioni dei piani  di  cui
          all'art.  1-bis,  ogni   modificazione   dell'assetto   del
          territorio nonche'  ogni  opera  edilizia,  con  esclusione
          degli interventi di manutenzione ordinaria,  straordinaria,
          di consolidamento statico e di  restauro  conservativo  che
          non alterino lo stato  dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore
          degli edifici.". 
              - La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del  27  giugno
          1985,  sulla   valutazione   dell'impatto   ambientale   di
          determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 175  del  5
          luglio 1985. 
              - La direttiva 97/11/CE, del  Consiglio,  del  3  marzo
          1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente  la
          valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
          pubblici e privati e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 073 del 14 marzo 1997. 
              - La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente  la  valutazione
          degli   effetti   di   determinati   piani   e    programmi
          sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 197 del 21 luglio 2001. 
              - L'art. 1, comma 2, della  citata  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e' il seguente: 
              "2. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  nel  rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi volti a  definire  un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle infrastrutture e degli  insediamenti  individuati  ai
          sensi del comma 1, a tal fine riformando le  procedure  per
          la   valutazione   di   impatto    ambientale    (VIA)    e
          l'autorizzazione integrata ambientale,  limitatamente  alle
          opere di cui  al  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  del
          disposto  dell'art.  2,  della  direttiva  85/337/CEE   del
          Consiglio  del  27  giugno  1985,  come  modificato   dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo un  regime  speciale,  anche  in  deroga  agli
          articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da  23  a  30,  32,  34,
          37-bis, 37-ter 37-quater della legge 11 febbraio  1994,  n.
          109, e successive  modificazioni,  nonche'  alle  ulteriori
          disposizioni della medesima legge che non siano  necessaria
          ed immediata applicazione delle direttive  comunitarie  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) disciplina della tecnica di  finanza  di  progetto
          per finanziare e realizzare, con il concorso  del  capitale
          privato, le infrastrutture e gli insedianti di cui al comma
          1; 
                b)  definizione  delle  procedure   da   seguire   in
          sostituzione  di  quelle  previste  per  il  rilascio   dei
          provvedimenti concessori o autorizzatori  di  ogni  specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi  per  la  approvazione   dei   progetti   preliminari,
          comprensivi di  quanto  necessario  per  la  localizzazione
          dell'opera d'intesa con la regione o la provincia  autonoma
          competente,  che   a   tal   fine,   provvede   a   sentire
          preventivamente i comuni interessati, e ove prevista, della
          VIA;  definizione  delle  procedure   necessarie   per   la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibiita'  ed
          urgenza e per la approvazione del progetto  definitivo,  la
          cui durata non puo' superare il termine di ulteriori  sette
          mesi; definizione di termini perentori per  la  risoluzione
          delle interferenze con  servizi  pubblici  e  privati,  con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione; 
                c) attribuzione al  CIPE,  integrato  dai  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  interessate,  del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il progetto preliminare e  definitivo,  di  vigilare  sulla
          esecuzione   dei   progetti    approvati,    adottando    i
          provvedimenti  concessori   ed   autorizzatori   necessari,
          comprensivi  della   localizzazione   dell'opera,   e   ove
          prevista, della VIA istruita dal competente  Ministero.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le
          istruttorie, formula le proposte ed  assicura  il  supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,  di  una  apposita  struttura  tecnica,   di
          advisor e di commissari straordinari, che  agiscono  con  i
          poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,  n.  135,  nonche'  della  eventuale   collaborazione
          richiesta al Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel
          settore della finanza di  progetto,  ovvero  offerta  dalle
          regioni  o  province  autonome  interessate,  con  oneri  a
          proprio carico; 
                d)  modificazione  della  disciplina  in  materia  di
          conferenza dei servizi, con la previsione  della  facolta',
          da  parte  di  tutte  le   amministrazioni   competenti   a
          rilasciare permessi e autorizzazioni  comunque  denominati,
          di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di
          novanta giorni, prescrizioni e  varianti  migliorative  che
          non  modificano  la  localizzazione  e  le  caratteristiche
          essenziali  delle  opere;  le   prescrizioni   e   varianti
          migliorative proposte in conferenza sono valutate dal  CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo; 
                e) affidamento, mediante gara  ad  evidenza  pubblica
          nel rispetto delle  direttive  dell'Unione  europea,  della
          realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un  unico
          soggetto contraente generale o concessionario; 
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con riferimento all'art. 1 della  direttiva  93/31/CEE  del
          Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione  con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate  dal  soggetto  aggiudicatore;  il   contraente
          generale e' distinto dal concessionario di opere  pubbliche
          per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita  ed  e'
          qualificato   per   specifici   connotati   di    capacita'
          organizzativa  e  tecnico  realizzativi,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento necessario alla realizzazione  dell'opera  in
          tutto o in parte  con  mezzi  finanziari  privati,  per  la
          liberta' di forme nella realizzazione  dell'opera,  per  la
          natura prevalente di obbligazione di risultato  complessivo
          del  rapporto   che   lega   detta   figura   al   soggetto
          aggiudicatore e  per  l'assunzione  del  relativo  rischio;
          previsione dell'obbligo, da parte del contraente  generale,
          di prestazione di adeguate  garanzie  e  di  partecipazione
          diretta al finanziamento dell'opera o  di  reperimento  dei
          mezzi finanziari occorrenti; 
                g)   previsione   dell'obbligo   per   il    soggetto
          aggiudicatore, nel  caso  in  cui  l'opera  sia  realizzata
          prevalentemente  con  fondi  pubblici,  di  rispettare   la
          normativa europea in tema di evidenza pubblica e di  scelta
          dei fornitori di beni o servizi, ma con  soggezione  ad  un
          regime derogativo rispetto alla citata  legge  n.  109  del
          1994 per tutti gli aspetti di essa  non  aventi  necessaria
          rilevanza comunitaria; 
                h) introduzione di specifiche  deroghe  alla  vigente
          disciplina in materia di aggiudicazione di lavori  pubblici
          e di realizzazione degli stessi, fermo  il  rispetto  della
          normativa   comunitaria,   finalizzate   a   favorire    il
          contenimento dei tempi e  la  massima  flessibilita'  degli
          strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso  ad
          un contraente generale, previsione  che  lo  stesso,  fermo
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a  terzi  l'esecuzione  delle   proprie   prestazioni   con
          l'obbligo di  rispettare  in  ogni  caso,  la  legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori; previsione della  possibilita'  di  costituire
          una societa' di progetto ai  sensi  dell'art.  37-quinquies
          della  citata  legge  n.  109  del  1994,  anche   con   la
          partecipazione di istituzioni finanziarie,  assicurative  e
          tecnico-operative gia'  indicate  dallo  stesso  contraente
          generale  nel  corso  della   procedura   di   affidamento;
          previsione   della   possibilita'   di   emettere    titoli
          obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge  n.
          109 del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri  strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti finanziari  per  la  costituzione  delle  riserve
          bancarie  o  assicurative   previste   dalla   legislazione
          vigente; 
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale nei confronti di terzi  ai  quali  abbia  affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni; 
                i)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica unita a gestione  della  stessa,  e  tenuto  conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita' di corrispondere al concessionario,  anche  in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di gara, un prezzo in aggiunta al diritto  di  sfruttamento
          economico dell'opera,  anche  a  fronte  della  prestazione
          successiva  di  beni  o  servizi   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore relativamente all'opera  realizzata,  nonche'
          della possibilita' di fissare la durata  della  concessione
          anche oltre trenta anni, in relazione alle  caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi i lavori, con  il  solo  vincolo  delle  disposizioni
          della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti  del
          concessionario  e  nel  limite  percentuale   eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; 
                m)  previsione  del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati alle concessioni in essere per i concessionari  di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; 
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,  appalto,  concessione,  o   affidamento   a
          contraente generale, di forme di  tutela  risarcitoria  per
          equivalente, con esclusione della reintegrazione  in  forma
          specifica;   restrizione,   per   tutti    gli    interessi
          patrimoniali, della tutela cautelare al  pagamento  di  una
          provvisionale; 
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da  specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche   a
          strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni  di
          collaudo.". 
              - La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  relativa   ai   limiti
          nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 309/22 del 27 novembre 2001. 
              - Il testo dell'art.  36  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  "Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59", pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
              1-bis. Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.". 
              - L'art. 14 del decreto-legge 8 luglio  2002,  n.  138,
          convertito con modificazioni  dall'art.  1  della  legge  8
          agosto  2002,  n.  178,  recante:  "Interventi  urgenti  in
          materia tributaria,  di  privatizzazioni,  di  contenimento
          della spesa farmaceutica e per  il  sostegno  dell'economia
          anche nelle aree svantaggiate", pubblicata sul  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002,  n.  187,
          e' il seguente: 
              "Art. 14 (Interpretazione autentica  della  definizione
          di "rifiuto" di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a)  del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). - 1. Le parole
          "si disfi", "abbia deciso"  o  "abbia  fatto  l'obbligo  di
          disfarsi" di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  e  successive
          modificazioni, di seguito denominato: "decreto  legislativo
          n. 22", si interpretano come segue: 
                a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso  il
          quale  in  modo  diretto  o  indiretto  una  sostanza,   un
          materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad  attivita'
          di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati  B  e  C
          del decreto legislativo n. 22; 
                b)  "abbia  deciso":  la  volonta'  di  destinare  ad
          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero,  secondo  gli
          allegati B e C del decreto  legislativo  n.  22,  sostanze,
          materiali o beni; 
                c)  "abbia  l'obbligo  di  disfarsi":  l'obbligo   di
          avviare un materiale, una sostanza o un bene ad  operazioni
          di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione
          di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita'  o
          imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e
          del  bene  o  dal  fatto  che  i  medesimi  siano  compresi
          nell'elenco dei rifiuti pericolosi di  cui  all'allegato  D
          del decreto legislativo n. 22. 
              2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere  b)
          e c) del comma  1,  per  i  beni  o  sostanze  e  materiali
          residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle
          seguenti condizioni: 
                a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente
          riutilizzati nel medesimo o  in  analogo  o  diverso  ciclo
          produttivo o di  consumo,  senza  subire  alcun  intervento
          preventivo  di  trattamento  e  senza  recare   pregiudizio
          all'ambiente; 
                b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente
          e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in  analogo  o
          diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito  un
          trattamento senza che si rende necessaria alcuna operazione
          di recupero tra  quelle  individuate  nell'allegato  C  del
          decreto legislativo n. 22.". 
              -  Il  comma  1,  dell'art.  30,  del  citato   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 
              "1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
          smaltimento  dei  rifiuti  ai  sensi   dell'art.   10   del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  assume
          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che
          effettuano la gestione dei rifiuti, di  seguito  denominato
          Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale,  con  sede
          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
          istituite  presso  le  Camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura  dei  capoluoghi  di  regione.  I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          durano in carica cinque anni.". 
              - Il testo dell'art. 6, del citato decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n.  22,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle categorie riportate  nell'allegato  A  e  di  cui  il
          detentore si disfi o abbia  deciso  o  abbia  l'obbligo  di
          disfarsi; 
                b)  produttore:  la  persona  la  cui  attivita'   ha
          prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato  operazioni
          di pretrattamento o di miscuglio  o  altre  operazioni  che
          hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; 
                c) detentore: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che li detiene; 
                d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
          operazioni, nonche' il controllo delle discariche  e  degli
          impianti di smaltimento dopo la chiusura; 
                e) raccolta: l'operazione di prelievo, di  cernita  e
          di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 
                f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta  idonea  a
          raggruppare i  rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche
          omogenee; 
                g) smaltimento: le operazioni previste  nell'allegato
          B; 
                h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; 
                i)  luogo  di  produzione:  uno  o  piu'  edifici   o
          stabilimenti o siti  infrastrutturali  collegati  tra  loro
          all'interno di un'area delimitata in  cui  si  svolgono  le
          attivita' di produzione dalle quali originano i rifiuti; 
                l)   stoccaggio:   le   attivita'   di    smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto D15  dell'allegato  B,  nonche'  le
          attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
          in riserva di materiali di cui al punto  R13  dell'allegato
          C; 
                m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
          effettuato, prima della raccolta, nel  luogo  in  cui  sono
          prodotti alle seguenti condizioni: 
                  1)  i  rifiuti  depositati  non  devono   contenere
          policolorodibenzodiossine,          policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
          policlorobifenile,    policlorotrifenili    in    quantita'
          superiore a 25 ppm; 
                  2) i rifiuti pericolosi devono essere  raccolti  ed
          avviati alle operazioni di recupero o  di  smaltimento  con
          cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
          in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
          di rifiuti pericolosi in  deposito  raggiunge  i  10  metri
          cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
          anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
          10  metri  cubi  l'anno  o  se,   indipendentemente   dalle
          quantita',  il  deposito  temporaneo   e'   effettuato   in
          stabilimenti localizzati nelle isole minori; 
                  3) i rifiuti non pericolosi devono essere  raccolti
          ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
          cadenza   almeno   trimestrale   indipendentemente    dalle
          quantita' in deposito, ovvero, in  alternativa,  quando  il
          quantitativo  di  rifiuti  non   pericolosi   in   deposito
          raggiunge i  20  metri  cubi;  il  termine  di  durata  del
          deposito temporaneo e' di un anno  se  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno  o
          se,  indipendentemente   dalle   quantita',   il   deposito
          temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati  nelle
          isole minori; 
                  4) il deposito temporaneo  deve  essere  effettuato
          per tipi omogenei  e  nel  rispetto  delle  relative  norme
          tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,  nel  rispetto
          delle norme che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze
          pericolose in essi contenute; 
                  5)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e  l'etichettatura  dei  rifiuti
          pericolosi; 
                n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
          inquinante e di quanto dalla  stessa  contaminato  fino  al
          raggiungimento  dei  valori  limite  conformi  all'utilizzo
          previsto dell'area; 
                o)  messa  in  sicurezza:  ogni  intervento  per   il
          contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
          rispetto alle matrici ambientali circostanti; 
                p) combustibile da rifiuti: il combustibile  ricavato
          dai  rifiuti  urbani   mediante   trattamento   finalizzato
          all'eliminazione   delle   sostanze   pericolose   per   la
          combustione ed a garantire un adeguato potere  calorico,  e
          che possieda caratteristiche specifiche con apposite  norme
          tecniche; 
                q)  composti  da  rifiuti:  prodotto   ottenuto   dal
          compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
          rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a  definire
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria,  e  in  particolare  a  definirne  i  gradi   di
          qualita'; 
                q-bis)  materia  prima   secondaria   per   attivita'
          siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi
          derivanti  da  operazioni  di  recupero  e  rispondenti   a
          specifiche  CECA,  AISI,  CAEF,  UNI,  EURO  o   ad   altre
          specifiche nazionali e internazionali,  nonche'  i  rottami
          scarti  di  lavorazioni   industriali   o   artigianali   o
          provenienti da cicli produttivi o di  consumo,  esclusa  la
          raccolta  differenziata,  che  possiedono  in  origine   le
          medesime caratteristiche riportate nelle  specifiche  sopra
          menzionate; 
                q-ter) organizzatore del  servizio  di  gestione  dei
          rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che  effettua  il
          servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, e
          di bonifica dei siti  inquinati  ricorrendo  e  coordinando
          anche altre imprese, in possesso dei  requisiti  di  legge,
          per lo svolgimento di singole parti del servizio  medesimo.
          L'impresa   che    intende    svolgere    l'attivita'    di
          organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei
          siti   deve   essere   iscritta    nelle    categorie    di
          intermediazione dei rifiuti e bonifica dei  siti  dell'Albo
          previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle  opere
          generali di  bonifica  e  protezione  ambientale  stabilite
          dall'allegato A annesso al regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;". 
              - Il testo dell'art. 8, del citato decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n.  22,  come  modificato  dalla  presente
          legge e' il seguente: 
              "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi  dal  campo  di
          applicazione del presente  decreto  gli  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto  disciplinati  da
          specifiche disposizioni di legge: 
                a) i rifiuti radioattivi; 
                b)   i   rifiuti   risultanti   dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave; 
                c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
          fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
          nell'attivita'  agricola  ed  in  particolare  i  materiali
          litoidi o  vegetali  riutilizzati  nelle  normali  pratiche
          agricole e di conduzione dei fondi rustici e  le  terre  da
          coltivazione  provenienti  dalla   pulizia   dei   prodotti
          vegetali eduli; 
                c-bis) i  residui  e  le  eccedenze  derivanti  dalle
          preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
          cotti e crudi, non entrati  nel  circuito  distributivo  di
          somministrazione, destinati alle strutture di  ricovero  di
          animali di affezione di cui alla legge 14 agosto  1991,  n.
          281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
          normativa; 
                d) (Omissis); 
                e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo  stato
          liquido; 
                f) i materiali esplosivi in disuso; 
                f-bis)  le  terre  e  le  rocce  da  scavo  destinate
          all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
          e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
          inquinati e da bonifiche con concentrazione  di  inquinanti
          superiore ai limiti di accettabilita'  stabiliti  da  norme
          vigenti; 
                f-ter)  i  materiali  vegetali  non  contaminati   da
          inquinanti in misura  superiore  ai  limiti  stabiliti  dal
          decreto   25   ottobre   1999,   n.   471,   del   Ministro
          dell'ambiente, provenienti da alvei di  scolo  ed  irrigui,
          utilizzabili tal quale come prodotto; 
                f-quater)  il  coke  da  petrolio   utilizzato   come
          combustibile per uso produttivo; 
                f-quinquies) il  combustibile  ottenuto  dai  rifiuti
          urbani e speciali non pericolosi come descritto dalle norme
          tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita'  elevata),  utilizzato
          in co-combustione, come  definita  dall'art.  2,  comma  1,
          lettera g), del decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato 11 novembre  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,  come
          sostituita dall'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive  18  marzo  2002,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti  di
          produzione di  energia  elettrica  e  i  cementifici,  come
          specificato nel decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 60 del 12 marzo 2002; 
              1-bis. Non sono in ogni caso  assimilabili  ai  rifiuti
          urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali  e
          di materiali da cava.". 
              - Il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n.  22,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori).  -  1.
          Gli oneri relativi alle attivita'  di  smaltimento  sono  a
          carico  del  detentore  che  consegna  i  rifiuti   ad   un
          raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che  effettua  le
          operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto,
          e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 
              2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i  propri
          obblighi con le seguenti priorita': 
                a) autosmaltimento dei rifiuti; 
                b) conferimento dei rifiuti a  terzi  autorizzati  ai
          sensi delle disposizioni vigenti; 
                c)  conferimento  dei   rifiuti   ai   soggetti   che
          gestiscono il servizio pubblico  di  raccolta  dei  rifiuti
          urbani,  con  i  quali   sia   stata   stipulata   apposita
          convenzione; 
                d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste
          dall'art. 16 del presente decreto. 
              3. La responsabilita' del  detentore  per  il  corretto
          recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa: 
                a) in caso di conferimento dei  rifiuti  al  servizio
          pubblico di raccolta; 
                b) in caso di conferimento  dei  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento,  a
          condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
          cui all'art.  15  controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
          termine  abbia  provveduto  a   dare   comunicazione   alla
          provincia della mancata ricezione del  formulario.  Per  le
          spedizioni transfrontaliere  di  rifiuti  tale  termine  e'
          elevato  a  sei  mesi  e  la  comunicazione   deve   essere
          effettuata alla regione. 
              3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti  a  soggetti
          autorizzati    alle    operazioni    di     raggruppamento,
          ricondizionamento  e  deposito  preliminare   di   rifiuti,
          indicate  rispettivamente  ai  punti  D  13,  D  14,  D  15
          dell'allegato B,  la  responsabilita'  dei  produttori  dei
          rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione
          che questi ultimi oltre al formulario di trasporto, di  cui
          al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato  di
          avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare  dell'impianto
          che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1  a  D  12
          del citato allegato B. Le relative modalita' di  attuazione
          sono definite con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.". 
              - Il testo dell'art. 40, del citato decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n.  22,  come  modificato  dalla  presente
          legge e' il seguente: 
              "Art. 40 (Consorzi). - 1. Al fine di razionalizzare  ed
          organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la  raccolta
          dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici
          private,  ed  il  ritiro,  su  indicazione  del   Consorzio
          Nazionale Imballaggi di cui all'art.  41,  dei  rifiuti  di
          imballaggi  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  il
          riciclaggio ed  il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio
          secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i
          produttori che non provvedono ai sensi dell'art. 38,  comma
          3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per  ciascuna
          tipologia di materiale da imballaggi. 
              2. I Consorzi di cui  al  comma  1  hanno  personalita'
          giuridica di diritto privato e sono retti  da  uno  statuto
          approvato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
          Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai
          contributi dei soggetti partecipanti. 
              4. Ciascun consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al
          Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio  di  cui
          all'art. 26 un proprio Programma specifico  di  prevenzione
          che costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma
          generale di cui all'art. 42. 
              5. Entro il 31 maggio di ogni anno a partire da  quello
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i  Consorzi  trasmettono  al  Consorzio  Nazionale
          Imballaggi di cui all'art. 41 l'elenco degli  associati  ed
          una relazione sulla  gestione,  comprensiva  del  programma
          specifico e dei risultati conseguiti  nel  recupero  e  nel
          riciclo dei rifiuti di  imballaggio,  nella  quale  possono
          essere evidenziati i problemi  inerenti  il  raggiungimento
          degli  scopi  istituzionali  e  le  eventuali  proposte  di
          adeguamento della normativa.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
          12  marzo  2002,  reca  "Disciplina  delle  caratteristiche
          merceologiche dei combustibili  aventi  rilevanza  ai  fini
          dell'inquinamento      atmosferico,      nonche'      delle
          caratteristiche    tecnologiche    degli    impianti     di
          combustione.". 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 88, del 16 aprile 1998,  reca  "Individuazione
          dei  rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle   procedure
          semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33
          del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.". 
              - Il comma  12,  dell'art.  32,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla
          legge 24 novembre  2003,  n.  326,  recante:  "Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei   conti   pubblici",   pubblicato   sul
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  2  ottobre
          2003, n. 229, e' il seguente: 
              "Art. 32 (Misure per la  riqualificazione  urbanistica,
          ambientale   e    paesaggistica,    per    l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi  e  delle
          occupazioni di aree demaniali). - 1. - 11 (Omissis). 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  la  Cassa   depositi   e   prestiti   e'
          autorizzata a mettere a disposizione l'importo  massimo  di
          50 milioni di euro per la  costituzione,  presso  la  Cassa
          stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo  per  le
          demolizioni delle opere  abusive,  per  la  concessione  ai
          comuni e ai soggetti titolari dei poteri  di  cui  all'art.
          27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle  modalita'  di
          cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, e all'art. 41, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi  relativi
          agli interventi di demolizione delle  opere  abusive  anche
          disposti  dall'autorita'  giudiziaria  e   per   le   spese
          giudiziarie,  tecniche  e   amministrative   connesse.   Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese di gestione  del  Fondo,  sono  restituite  al  Fondo
          stesso in  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  secondo
          modalita' e condizioni stabilite con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le  somme
          a carico degli esecutori degli abusi. In  caso  di  mancato
          pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
          provvede alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46.  Qualora  le
          somme anticipate non siano rimborsate  nei  tempi  e  nelle
          modalita' stabilite, il Ministro dell'interno  provvede  al
          reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone  le
          relative somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato  da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.". 
              - L'art. 164 del decreto legislativo 29  ottobre  1999,
          n.  490,   recante:   "Testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia di beni culturali  e  ambientali,  a
          norma dell'art. 1, della legge  8  ottobre  1997,  n.  352,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302,  abrogato  dal  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recava:  "Ordine  di
          rimessione  in  pristino  o  di  versamento  di  indennita'
          pecuniaria.". 
              - L'art. 167, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)  pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   24
          febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente  legge
          e' il seguente: 
              "Art. 167  (Ordine  di  rimessione  in  pristino  o  di
          versamento di indennita'  pecuniaria).  -  1.  In  caso  di
          violazione degli  obblighi  e  degli  ordini  previsti  dal
          Titolo I della Parte  terza,  il  trasgressore  e'  tenuto,
          secondo che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela
          paesaggistica ritenga piu' opportuno  nell'interesse  della
          protezione dei beni indicati nell'art. 134, alla rimessione
          in pristino a proprie spese o al  pagamento  di  una  somma
          equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e  il
          profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma  e'
          determinata previa perizia di stima. 
              2. Con l'ordine di rimessione in pristino e'  assegnato
          al trasgressore un termine per provvedere. 
              3.   In    caso    di    inottemperanza,    l'autorita'
          amministrativa preposta alla tutela paesaggistica  provvede
          d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
          delle spese. Laddove  l'autorita'  amministrativa  preposta
          alla  tutela  paesaggistica  non  provvede  d'ufficio,   il
          direttore regionale competente, su richiesta della medesima
          autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
          dall'accertamento  dell'illecito,   previa   diffida   alla
          suddetta competente a  provvedervi  nei  successivi  trenta
          giorni,  procede   alla   demolizione   avvalendosi   delle
          modalita' operative previste dall'art. 41 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  a
          seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa  tra  il
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  il
          Ministero della difesa. 
              4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione  del
          comma 1, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 38, secondo
          periodo, della legge recante: "Delega  al  Governo  per  il
          riordino,   il   coordinamento   e   l'integrazione   della
          legislazione in materia  ambientale  e  misure  di  diretta
          applicazione" sono utilizzate, oltre che  per  l'esecuzione
          delle rimessioni in pristino di cui al comma 3,  anche  per
          finalita'  di  salvaguardia  nonche'  per   interventi   di
          recupero dei valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione
          degli immobili e delle aree degradati o  interessati  dalle
          rimessioni in pristino. Per le medesime  finalita'  possono
          essere utilizzate anche le  somme  derivanti  dal  recupero
          delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
          della  rimessione  in  pristino  in  danno   dei   soggetti
          obbligati,  ovvero  altre  somme  a  cio'  destinate  dalle
          amministrazioni competenti.". 
              - L'art. 2,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,
          recante "Nuovi interventi in campo ambientale",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.  291,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
          - 1. Nelle aree naturali protette nazionali  l'acquisizione
          gratuita delle opere abusive di cui all'art. 
          7, sesto comma, della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  si  verifica  di
          diritto a favore degli organismi di  gestione.  Nelle  aree
          protette nazionali, i sindaci sono tenuti a  notificare  al
          Ministero dell'ambiente e agli Enti  parco,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, gli accertamenti e le ingiunzioni  alla  demolizione
          di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n.  47
          del 1985. Il Ministro  dell'ambiente  puo'  procedere  agli
          interventi  di  demolizione  avvalendosi  delle   strutture
          tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
          di apposita convenzione stipulata d'intesa con il  Ministro
          della difesa, nel limite di spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a  decorrere  dall'anno
          1999. 
              2.  In  relazione  al  particolare  valore   ambientale
          dell'area della costiera amalfitana, verificato,  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   mancato
          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
          effettuate  abusivamente  per  la  costruzione   dell'Hotel
          Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili  di
          sanatoria in quanto in violazione di vincoli  ambientali  e
          paesistici, il Ministro dell'ambiente,  previa  diffida  ad
          adempiere  nel  termine  di   novanta   giorni,   accertata
          l'ulteriore  inerzia  delle   amministrazioni   competenti,
          procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a  tale
          fine delle strutture tecniche ed  operative  del  Ministero
          della difesa ai sensi dei comma 1 e nel  limite  dei  fondi
          dal medesimo previsti. 
              3. Restano salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano  che
          disciplinano la  materia  di  cui  al  comma  1  secondo  i
          rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
              4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di  recupero  o
          rimborso per l'esecuzione in danno del  ripristino,  ovvero
          per risarcimento del  danno  ambientale,  dai  responsabili
          degli abusi  edilizi  di  cui  al  comma  1,  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate,
          con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, ad apposita unita' revisionale di
          base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
          per essere devolute agli organismi di gestione  delle  aree
          naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 
              5. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le
          regioni interessate e previa  consultazione  dei  comuni  e
          delle  province  interessati,  sono  istituiti   i   Parchi
          nazionali  dell'Alta  Murgia   e   della   Val   d'Agri   e
          Lagonegrese. 
              6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
          dell'ambiente procede, ai  sensi  dell'art.  34,  comma  3,
          della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  entro  centottanta
          giorni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. Per l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco
          nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di  lire
          1.000 milioni per  gli  anni  1998-1999  e  di  lire  1.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000. 
              8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
          394, nell'alinea, dopo le  parole:  "nella  concessione  di
          finanziamenti"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'Unione
          europea,". 
              9. Nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.  344,
          le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998  e  di  lire
          1.500 milioni a decorrere  dall'anno  1999  sono  destinate
          all'istituzione ed al  funzionamento  del  Parco  nazionale
          della Val d'Agri e Lagonegrese. 
              10. (Omissis). 
              11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30  giugno  1999
          provvede all'istruttoria  tecnica  necessaria  per  avviare
          l'istituzione della area protetta marina di  cui  al  comma
          10, con il precipuo obiettivo  della  massima  salvaguardia
          dei mammiferi marini. 
              12. Il Ministro  dell'ambiente  promuove  entro  il  31
          dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario
          ed internazionale per estendere l'area protetta  marina  di
          cui al comma 10 alle acque territoriali  dei  Paesi  esteri
          confinanti ed alle acque internazionali. 
              13. Per l'istituzione, l'avviamento e  la  gestione  di
          aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,
          n.  979,  e  dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
          autorizzata la spesa di lire 6.000  milioni  per  gli  anni
          1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              14.  La  Consulta  per  la  difesa   del   mare   dagli
          inquinanti,  istituita  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri 4  ottobre  1979,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
          e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
          del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria  preliminare
          relativa all'istituzione  e  all'aggiornamento  delle  aree
          protette  marine,  per  il  supporto  alla   gestione,   al
          funzionamento nonche' alla progettazione  degli  interventi
          da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
          protette  marine,  presso  il   competente   servizio   del
          Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria  tecnica
          per le aree protette marine, composta da dieci  esperti  di
          elevata qualificazione individuati ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  9,  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394.   Per
          l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
          marine, di cui al presente comma, e' autorizzata  la  spesa
          di lire 450 milioni per il  1998  e  900  milioni  annue  a
          decorrere dal 1999. In sede  di  prima  applicazione  della
          presente legge, cinque degli  esperti  sono  trasferiti,  a
          decorrere dal 10 gennaio 1999, dal contingente  integrativo
          previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997,
          n. 344, intendendosi dalla predetta  data  conseguentemente
          ridotta,  per  un  importo  pari  a   lire   450   milioni,
          l'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  4,  comma  12,
          della legge 8 ottobre  1997,  n.  344,  che  concorre  alla
          parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
          900 milioni a decorrere dall'anno 1999. 
              15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata
          dall'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 5, della legge 8
          ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello
          sportello per il cittadino relativo agli interventi di  cui
          allo stesso comma 2. 
              16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso  l'ente
          cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
          presieduta da  un  rappresentante  designato  dal  Ministro
          dell'ambiente. Il comandante della  locale  Capitaneria  di
          porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai  lavori  della
          Commissione di riserva in qualita' di membro. 
              17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28  della  legge  31
          dicembre 1982, n.  979"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella
          gestione delle medesime aree protette". 
              18.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   relative
          all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          l'Istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e'  autorizzato  ad
          incrementare la propria dotazione organica di dieci  unita'
          di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura  dei
          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per
          l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa
          occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998  e
          in lire 700 milioni a  decorrere  dall'anno  1999.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449. 
              19. La predisposizione di  un  programma  nazionale  di
          individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
          nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
          da tutti i fenomeni che  ne  comportano  il  degrado  e  la
          distruzione, e' autorizzata la spesa di  lire  200  milioni
          annue per il triennio 1998-2000. A tal fine,  il  Ministero
          dell'ambiente   puo'   avvalersi   dei   contributo   delle
          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni
          ambientaliste. 
              20. Il personale proveniente da  altre  amministrazioni
          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' comandato presso gli Enti parco  di  cui
          all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che  svolge
          funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
          Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
          medesimi, nei limiti dei posti disponibili  nelle  relative
          piante organiche e secondo le procedure di cui all'art.  33
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'art. 18 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 80. Conseguentemente  le  piante  organiche  delle
          amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
          numero di unita' pari al predetto personale. 
              21-23. (Omissis). 
              24. All'art. 9 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)(omissis); 
                b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono
          inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati  dalla
          Comunita'  del  parco"  e  la  parola:  "eventualmente"  e'
          soppressa; 
                c) al comma 8,  le  parole  da  "elabora  lo  statuto
          dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse: 
                d) (omissis); 
              25. (Omissis). 
              26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,   sono   determinati   i   requisiti   per
          l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma  11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
          del presente articolo, nonche' le modalita' di  svolgimento
          delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono  iscritti  i
          direttori in carica alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti  nell'elenco
          degli idonei di cui al decreto dei  Ministro  dell'ambiente
          del 14 aprile 1994. 
              27. (Omissis). 
              28. All'art. 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, dopo le  parole:  "il  rispetto  delle
          caratteristiche"  sono  inserite  le  seguenti:  "naturali,
          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; 
                b) (omissis); 
                c) al comma 6, dopo le parole: "sentita  la  Consulta
          e" sono soppresse. 
              29. (Omissis). 
              30. All'art. 12 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   "naturali   e
          ambientali" sono inserite  le  seguenti  "nonche'  storici,
          culturali, antropologici tradizionali"; 
                b) (omissis); 
              31. (Omissis). 
              32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, al secondo periodo, dopo le  parole:  "su  proposta
          dei Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti:  "e,
          sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di   riforma   in
          attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          e del decreto di cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  e  fermo  restando  il
          disposto del medesimo art. 4, comma 1,". 
              33. Al comma 6 dell'art.  22  della  legge  6  dicembre
          1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          "scelte  con  preferenza  tra  cacciatori   residenti   nel
          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
          cura dello stesso Ente". 
              34. (sostituisce il comma 3, dell'art. 31, della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394). 
              35. L'affidamento della gestione  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 31 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  come
          sostituito  dal  comma  34  del   presente   articolo,   e'
          effettuato mediante decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
          del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente  parco  nazionale
          del Gran Paradiso nel territorio di competenza  dei  parchi
          medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
          Stato. 
              37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti  la
          regione e gli enti locali territorialmente interessati,  la
          gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 
          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni ambientalistiche anche consorziati tra loro. 
              L'art. 181, del citato decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 181 (Opere eseguite in assenza di  autorizzazione
          o  in  difformita'  da  essa).  -  1.  Chiunque,  senza  la
          prescritta autorizzazione o in difformita' di essa,  esegue
          lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'  punito
          con le pene previste dall'art. 20 della legge  28  febbraio
          1985, n. 47. 
              1-bis. La pena e' della reclusione  da  uno  a  quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
                a)  ricadano  su  immobili  od  aree  che,  ai  sensi
          dell'art. 136, per le loro  caratteristiche  paesaggistiche
          siano stati dichiarati di notevole interesse  pubblico  con
          apposito provvedimento emanato in  epoca  antecedente  alla
          realizzazione dei lavori; 
                b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
          sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato  un  aumento  dei
          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria
          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un
          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta
          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova
          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
          cubi. 
              1-ter. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 
          167, qualora l'autorita' amministrativa competente  accerti
          la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui
          al comma 1-quater la disposizione di cui al comma 1 non  si
          applica: 
                a)  per  i  lavori,  realizzati  in  assenza   o   in
          difformita'  dell'autorizzazione  paesaggistica,  che   non
          abbiano determinato creazione di superfici utili  o  volumi
          ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
                b)  per  l'impiego  di   materiali   in   difformita'
          dell'autorizzazione paesaggistica; 
                c) per i lavori  configurabili  quali  interventi  di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
              1-quater. Il proprietario,  possessore  o  detentore  a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica
          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si
          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della
          soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio  di
          novanta giorni. 
              1-quinquies. La rimessione in  pristino  delle  aree  o
          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte
          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio
          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che
          intervenga la condanna, estingue il reato, di cui al  comma
          1. 
              2. Con  la  sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la
          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del
          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione
          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la
          violazione.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  34  del  codice  della
          navigazione, come modificato della presente legge: 
              "Art. 34 (Destinazione di zone demaniali  marittime  ad
          altri usi pubblici). - Con provvedimento del  ministro  per
          le comunicazioni su richiesta dell'amministrazione statale,
          regionale o dell'ente locale competente, determinate  perti
          del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi
          pubblici, cessati i quali riprendono la  loro  destinazione
          normale.". 
              - L'art. 113, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, recante "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali", pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.  227,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi pubblici locali di rilevanza economica).  -  1.  Le
          disposizioni del  presente  articolo  che  disciplinano  le
          modalita' di gestione ed affidamento dei  servizi  pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili ed integrative delle  discipline  di  settore.
          Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle  di
          attuazione di  specifiche  normative  comunitarie.  Restano
          esclusi dal campo di applicazione del presente  articolo  i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 
              1-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano al settore  del  trasporto  pubblico  locale  che
          resta disciplinato  dal  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni. 
              2. Gli enti locali non  possono  cedere  la  proprieta'
          degli  impianti,  delle  reti  e  delle   altre   dotazioni
          destinati all'esercizio dei  servizi  pubblici  di  cui  al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
              2-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per   la
          mobilita' turistico-sportiva esercitati in aree montane. 
              3. Le discipline di settore  stabiliscono  i  casi  nei
          quali l'attivita' di gestione delle reti e  degli  impianti
          destinati alla produzione dei servizi  pubblici  locali  di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli stessi. E', in ogni caso,  garantito  l'accesso  alle
          reti a tutti  i  soggetti  legittimati  all'erogazione  dei
          relativi servizi. 
              4. Qualora sia separata  dall'attivita'  di  erogazione
          dei servizi, per la gestione delle reti, degli  impianti  e
          delle altre dotazioni patrimoniali gli enti  locali,  anche
          in forma associata, si avvalgono: 
                a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma  di
          societa' di capitali con la partecipazione  totalitaria  di
          capitale pubblico cui  puo'  essere  affidata  direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano; 
                b)  di  imprese  idonee,  da   individuare   mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 
              5.  L'erogazione  del  servizio  avviene   secondo   le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio: 
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali   il   socio   privato   venga   scelto    attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad  evidenza  pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie in materia di concorrenza secondo le  linee  di
          indirizzo emanate  dalle  autorita'  competenti  attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche; 
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione che l'ente o  gli  enti  pubblici  titolari  del
          capitale sociale esercitino  sulla  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano. 
              5-bis. Le normative di settore,  al  fine  di  superare
          assetti  monopolistici,  possono  introdurre   regole   che
          assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi  da
          esse   disciplinati   prevedono,   nel    rispetto    delle
          disposizioni di cui al  comma  5,  criteri  di  gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio. 
              5-ter. In ogni caso in  cui  la  gestione  della  rete,
          separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non  sia
          stata affidata con gara ad evidenza  pubblica,  i  soggetti
          gestori   di   cui   ai   precedenti    commi    provvedono
          all'esecuzione dei lavori comunque connessi  alla  gestione
          della rete esclusivamente mediante contratti di  appalto  o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure di evidenza  pubblica,  ovvero  in  economia  nei
          limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109, e all'art. 143 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione dei servizi, sia stata affidata con  procedura  di
          gara, il soggetto gestore puo'  realizzare  direttamente  i
          lavori  connessi  alla   gestione   della   rete,   purche'
          qualificato ai sensi della normativa vigente e  purche'  la
          gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la  gestione  del
          servizio relativo alla rete, sia  l'esecuzione  dei  lavori
          connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto  ad  oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 
              6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di  cui  al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di  un
          affidamento diretto,  di  una  procedura  non  ad  evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende alle societa' controllate o  collegate,  alle  loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4. 
              7. La gara di cui al comma 5 e'  indetta  nel  rispetto
          degli standard qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di
          equa distribuzione sul territorio e di  sicurezza  definiti
          dalla competente Autorita' di settore  o,  in  mancanza  di
          essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla  base
          del migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e  delle
          condizioni economiche e di prestazione  del  servizio,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica  e  gestionale.  Tali  elementi   fanno   parte
          integrante del contratto di servizio. Le previsioni di  cui
          al presente comma  devono  considerarsi  integrative  delle
          discipline di settore. 
              8. Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'
          consentito  l'affidamento  contestuale  con  gara  di   una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento, unica  per  tutti  i  servizi,  non  puo'
          essere superiore alla  media  calcolata  sulla  base  della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore. 
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla successiva gara di affidamento, le reti, gli  impianti
          e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli  enti
          locali o delle societa' di cui al comma 13  sono  assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le reti o  le  loro  porzioni,  gli  impianti  e  le  altre
          dotazioni  realizzate,   in   attuazione   dei   piani   di
          investimento di cui al comma  7,  dal  gestore  uscente.  A
          quest'ultimo e'  dovuto  da  parte  del  nuovo  gestore  un
          indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati,
          il cui ammontare e' indicato nel bando di gara. 
              10. E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione  nel
          trattamento dei gestori di pubblico servizio in  ordine  al
          regime tributario, nonche'  alla  concessione  da  chiunque
          dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione  del
          servizio. 
              11. I rapporti degli enti locali e con le  societa'  di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio, allegati ai  capitolati  di  gara,  che  dovranno
          prevedere i livelli dei servizi  da  garantire  e  adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
              12. L'ente locale puo'  cedere  tutto  o  in  parte  la
          propria  partecipazione  nelle   societa'   erogatrici   di
          servizio  mediante  procedure  ad  evidenza   pubblica   da
          rinnovarsi alla scadenza del periodo di  affidamento.  Tale
          concessione  non  comporta  effetti  sulla   durata   delle
          concessioni e degli affidamenti in essere. 
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in cui non sia vietato dalle normative di settore,  possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre  dotazioni  patrimoniali  a   societa'   a   capitale
          interamente pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali  societa'
          pongono  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre   dotazioni
          patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
          gestione del servizio o, ove prevista la gestione  separata
          della rete, dei gestori di quest'ultima,  a  fronte  di  un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista, o dagli enti locali. Alla societa'  suddetta  gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il  compito
          di espletare le gare di cui al comma 5. 
              14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,  se  le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione dei servizi di cui al comma 1 sono  di  proprieta'
          di soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi  possono
          essere autorizzati a gestire i servizi o loro  segmenti,  a
          condizione che siano rispettati  gli  standard  di  cui  al
          comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla  media
          regionale, salvo che le discipline di carattere  settoriale
          o le relative Autorita'  dispongano  diversamente.  Tra  le
          parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11,  un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 
              15.  Le  disposizioni  dei  presente  articolo  non  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento  e  Bolzano,  se  incompatibili  con  le
          attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative  norme
          di attuazione. 
              15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per  i
          singoli settori  non  stabiliscano  un  contro  periodo  di
          transizione, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          previste dal presente articolo, le  concessioni  rilasciate
          con  procedure  diverse  dall'evidenza   pubblica   cessano
          comunque entro e non oltre la data del  31  dicembre  2006,
          senza  necessita'  di  apposita   deliberazione   dell'ente
          affidante. Sono escluse  dalla  cessazione  le  concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali il socio privato sia stato scelto mediante  procedure
          ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di  rispetto
          delle  norme  interne   e   comunitarie   in   materia   di
          concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a  capitale
          interamente pubblico a condizione  che  gli  enti  pubblici
          titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'  un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi  e
          che la societa' realizzi la  parte  piu'  importante  della
          propria attivita' con l'ente o gli  enti  pubblici  che  la
          controllano. Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione  le
          concessioni affidate  alla  data  del  1°  ottobre  2003  a
          societa'  gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da   esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie esclusive del servizio, nonche'  a  societa'
          originariamente a capitale interamente pubblico  che  entro
          la stessa data abbiano provveduto a collocare  sul  mercato
          quote  di  capitale  attraverso   procedure   ad   evidenza
          pubblica,  ma,  in  entrambe  le   ipotesi   indicate,   le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente a quello della durata media  delle  concessioni
          aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure  ad
          evidenza pubblica, salva  la  possibilita'  di  determinare
          caso per caso la cessazione di una data qualora  la  stessa
          risulti proporzionata ai tempi di recupero  di  particolari
          investimenti effettuati da parte del gestore. 
              15-ter. Il termine del 31  dicembre  2006,  di  cui  al
          comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
          previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
          europea, alle condizioni sotto indicate: 
                a) nel caso in cui, almeno dodici  mesi  prima  dello
          scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante  una  o
          piu' fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova  societa'
          capace di servire un bacino di utenza complessivamente  non
          inferiore a due volte quello originariamente servito  dalla
          societa' maggiore; in questa ipotesi  il  differimento  non
          puo' comunque essere superiore ad un anno; 
                b) nel caso in cui,  entro  il  limite  di  cui  alla
          lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di  una
          o  piu'  fusioni  si  trovi  ad  operare   in   un   ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  provinciale  ovvero   a
          quello ottimale, laddove previsto dalle norme  vigenti;  in
          questa ipotesi il differimento  non  puo'  comunque  essere
          superiore a due anni. 
              15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007  si  applica
          il divieto di cui al comma 6, salvo  nei  casi  in  cui  si
          tratti dell'espletamento delle gare  aventi  ad  oggetto  i
          servizi forniti dalle  societa'  partecipanti  alla  stessa
          gara. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  sentite  le  Autorita'   indipendenti   del
          settore e la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il  Governo
          definisce le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare  di
          imprese estere, o di imprese  italiane  che  abbiano  avuto
          all'estero la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere  a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e  siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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