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Legge Ordinaria n. 61 del 02/03/2004 G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2004
Norme in materia di reati elettorali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Al  testo  unico  delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Chiunque  forma  falsamente,  in tutto o in parte, le schede o altri
atti  dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera  uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto  o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da  uno  a  sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se  non  ha  concorso  alla  consumazione  del  fatto. Se il fatto e'
commesso  da  chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione  da  due  a  otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII   del   Libro   secondo  del  codice  penale  aventi  ad  oggetto
l'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  liste  di  elettori o di
candidati  ovvero  forma  falsamente,  in  tutto o in parte, liste di
elettori  o  di  candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
b)  all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o
con  la  multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi   delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque  forma  falsamente,  in tutto o in parte, le schede o altri
atti  dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera  uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto  o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da  uno  a  sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se  non  ha  concorso  alla  consumazione  del  fatto. Se il fatto e'
commesso  da  chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione  da  due  a  otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII   del   Libro   secondo  del  codice  penale  aventi  ad  oggetto
l'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  liste  di  elettori o di
candidati  ovvero  forma  falsamente,  in  tutto o in parte, liste di
elettori  o  di  candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93:
1)  le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di
presentazione di candidatura" sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque  sottoscrive  piu' di una dichiarazione di presentazione di
candidatura  e'  punito  con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
              -  Il  testo  dell'art. 100 del testo unico delle leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              «Art.  100  (T.  U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). -
          Chiunque,  con  minacce  o  con  atti di violenza, turba il
          regolare  svolgimento  delle adunanze elettorali, impedisce
          il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
          altera  il  risultato  della  votazione,  e'  punito con la
          reclusione  da  due  a  cinque  anni  e  con la multa da L.
          600.000 a L. 4.000.000.
              Chiunque  forma  falsamente,  in  tutto  o in parte, le
          schede  o  altri  atti  dal presente testo unico destinati,
          alle  operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri,
          o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno
          degli  atti  medesimi  e' punito con la reclusione da uno a
          sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena  chiunque  fa
          scientemente   uso   degli  atti  falsificati,  alterati  o
          sostituiti,  anche se non ha concorso alla consumazione del
          fatto.   Se   il   fatto  e'  commesso  da  chi  appartiene
          all'ufficio  elettorale, la pena e' della reclusione da due
          a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
              Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
          IV  del  Titolo  VII  del  Libro  secondo del codice penale
          aventi  ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di
          liste  di  elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
          in  tutto  o in parte, liste di elettori o di candidati, e'
          punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
              -  Il testo dell'art. 106 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 361, del 1957,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  106  (T.  U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). -
          L'elettore  che  sottoscrive  piu'  di  una candidatura nel
          collegio  uninominale  o  piu' di una lista di candidati e'
          punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
              - Il testo dell'art. 90 del testo unico delle leggi per
          la   composizione   e   la   elezione  degli  organi  delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  90  (T.  U.  5  aprile 1951, n. 203, art. 83). -
          Chiunque,  con  minacce  o  con  atti di violenza, turba il
          regolare  svolgimento  delle adunanze elettorali, impedisce
          il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
          alteri  il  risultato  della  votazione,  e'  punito con la
          reclusione  da  due  a  cinque  anni  e  con la multa da L.
          600.000 a L. 4.000.000.
              Chiunque  forma  falsamente,  in  tutto  o in parte, le
          schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle
          operazioni  elettorali  o  altera  uno di tali atti veri, o
          sostituisce,  sopprime  o distrugge in tutto o in parte uno
          degli  atti  medesimi  e' punito con la reclusione da uno a
          sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena  chiunque  fa
          scientemente   uso   degli  atti  falsificati,  alterati  o
          sostituiti,  anche se non ha concorso alla consumazione del
          fatto.   Se   il   fatto  e'  commesso  da  chi  appartiene
          all'ufficio  elettorale, la pena e' della reclusione da due
          a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
              Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
          IV  del  Titolo  VII  del  libro  secondo del codice penale
          aventi  ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di
          liste  di  elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
          in  tutto  o in parte, liste di elettori o di candidati, e'
          punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
          Nota all'art. 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2):
              -  Il testo dell'art. 9 del testo unico delle leggi per
          la   composizione   e   la   elezione  degli  organi  delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  93  (T.  U.  5  aprile 1951, n. 203, art. 86). -
          Chiunque,  essendo  privato  o  sospeso  dall'esercizio del
          diritto  elettorale,  o assumendo il nome altrui, firma una
          dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta
          a  dare  il voto in una sezione elettorale o da' il voto in
          piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a
          due anni e con la multa fino a L. 4.000.000.
              Chiunque  sottoscrive  piu'  di  una  dichiarazione  di
          presentazione   di   candidatura  e'  punito  con  la  pena
          dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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