Legge Ordinaria n. 69 del 15/03/2004 G.U. n. 66 del 19 Marzo 2004
Modifica all' articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e'
sostituito dal seguente:
  «1.  E'  consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
intra  ed  extraospedaliera  anche al personale sanitario non medico,
nonche'  al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 marzo 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - L'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 («Utilizzo
          dei     defibrillatori     semiautomatici    in    ambiente
          extraospedaliero»),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge e' il seguente:
              «1.    E'    consentito    l'uso   del   defibrillatore
          semiautomatico  in  sede intra ed extraospedaliera anche al
          personale  sanitario  non  medico, nonche' al personale non
          sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
          attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
              2.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano il
          rilascio  da  parte  delle aziende sanitarie locali e delle
          aziende    ospedaliere   dell'autorizzazione   all'utilizzo
          extraospedaliero  dei defibrillatori da parte del personale
          di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
          competente  per  territorio o, laddove non ancora attivato,
          sotto  la  responsabilita'  dell'azienda  unita'  sanitaria
          locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
          dei   criteri  indicati  dalle  linee  guida  adottate  dal
          Ministro  della sanita', con proprio decreto, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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