Legge Ordinaria n. 90 del 08/04/2004 G.U. n. 84 del 9 Aprile 2004
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell' anno 2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Incompatibilita' per cariche elettive
                        regionali e locali).
   1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni,  al  primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
   "b-bis) consigliere regionale;
   b-ter) presidente di provincia;
   b-quater)  sindaco  di  comune  con popolazione superiore a 15.000
abitanti".
   2.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'incompatibilita'  di cui
all'articolo  6  della  legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato
dal  comma  1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei
sindaci  dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei
presidenti  di  provincia,  in  carica alla data di entrata in vigore
della  presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma
2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  non  sono
immediatamente  rieleggibili  alle  medesime  cariche,  ovvero,  alla
medesima  data,  sono  membri  del  Parlamento  europeo; essi possono
pertanto  ricoprire  le  loro cariche nei rispettivi enti locali fino
alla  conclusione  del  proprio mandato anche contemporaneamente alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.
 
          Avvertenza:
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          24 gennaio  1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
          europeo  spettanti all'Italia), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  6.  - La carica di membro del Parlamento europeo
          spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:
                a) presidente di giunta regionale;
                b) assessore regionale;
                b-bis) consigliere regionale;
                b-ter) presidente di provincia;
                b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore
          a 15.000 abitanti.
              Quando  si  verifichi una delle incompatibilita' di cui
          al  comma  precedente,  il  membro  del  Parlamento europeo
          risultato  eletto  deve  dichiarare  all'ufficio elettorale
          nazionale,  entro  trenta giorni dalla proclamazione, quale
          carica sceglie.
              Qualora   il  membro  del  Parlamento  europeo  non  vi
          provveda,   l'ufficio   elettorale  nazionale  lo  dichiara
          decaduto  e  lo  sostituisce  con  il  candidato che, nella
          stessa   lista   e   circoscrizione,  segue  immediatamente
          l'ultimo eletto.
              Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
          sensi  del precedente comma puo' proporre ricorso contro la
          decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte
          di  appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena
          di  decadenza  entro venti giorni dalla comunicazione della
          decisione.
              Si  applicano  in quanto compatibili le disposizioni di
          cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
              In   relazione  ai  membri  di  cui  al  secondo  comma
          dell'art.  4,  si  applicano  le  cause di incompatibilita'
          previste  dalle rispettive disposizioni normative nazionali
          per l'elezione al Parlamento europeo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  2, del
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali):
              «2.  Chi  ha  ricoperto  per due mandati consecutivi la
          carica  di  sindaco e di presidente della provincia non e',
          allo    scadere   del   secondo   mandato,   immediatamente
          rieleggibile alle medesime cariche.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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