Legge Ordinaria n. 11 del 04/02/2005 G.U. n. 37 del 15 Febbraio 2005
Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina il  processo  di  formazione  della
posizione  italiana  nella  fase  di   predisposizione   degli   atti
comunitari e dell'Unione europea  e  garantisce  l'adempimento  degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea,
sulla base dei principi di sussidiarieta',  di  proporzionalita',  di
efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 
  2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: 
    a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione  europea
che vincoli la  Repubblica  italiana  ad  adottare  provvedimenti  di
attuazione; 
    b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte  di
giustizia delle Comunita' europee, della  incompatibilita'  di  norme
legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale  con
le disposizioni dell'ordinamento comunitario; 
    c) all'emanazione di decisioni-quadro  e  di  decisioni  adottate
nell'ambito della cooperazione di polizia e  giudiziaria  in  materia
penale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 

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