Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 146 del 21/07/2005 G.U. n. 174 del 28 Luglio 2005
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, e' assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni. 2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attivita'. La medesima relazione e' trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 1, comma 1: - La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992). - La legge 21 marzo 2001, n. 84, reca: "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001). - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" (pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987). - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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