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Legge Ordinaria n. 154 del 27/07/2005 G.U. n. 177 del 1 Agosto 2005
Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Carriera dirigenziale penitenziaria

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  al  fine  di  disciplinare  l'ordinamento della carriera
dirigenziale  penitenziaria  ed il trattamento giuridico ed economico
di  tale  carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e
dirigenziale  dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex
profili  professionali  di  direttore  penitenziario, di direttore di
ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale,
ai  quali  hanno  avuto  accesso  a  seguito  di concorso, nonche' il
personale  del  ruolo  amministrativo  ad  esaurimento della medesima
Amministrazione  penitenziaria,  nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
    a) revisione  delle  qualifiche  mediante il massimo accorpamento
possibile,   prevedendo   all'interno   di   ciascuna   di   esse  la
specificazione  del particolare settore dell'amministrazione al quale
il  personale  e'  preposto  (direzione di istituto penitenziario, di
centro  di  servizio  sociale  per  adulti,  di ospedale psichiatrico
giudiziario)  e  la loro convergenza in un unico livello dirigenziale
apicale;
    b) previsione    dell'accesso    alla    carriera    dirigenziale
penitenziaria  esclusivamente  dal  grado iniziale, mediante concorso
pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
    c) individuazione     della    pianta    organica    dirigenziale
penitenziaria  in relazione alle unita' di personale in servizio alla
data  di  entrata  in vigore della presente legge e appartenenti alle
qualifiche  indicate  nell'alinea del presente comma, destinando allo
scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3,
del  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146,  e  le  risorse
finanziarie  previste  dall'articolo  50,  comma 9, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di
parte  pubblica  e  una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali
rappresentative    del    personale   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria,  da  attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del
personale  della  carriera  stessa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   finalizzato   alla
determinazione  di  un  trattamento  economico  onnicomprensivo,  non
inferiore   a   quello  della  dirigenza  statale  contrattualizzata,
articolato  in  una componente stipendiale di base, in una componente
correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte e agli incarichi di
responsabilita' esercitati, in una componente rapportata ai risultati
conseguiti  rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate
e  alla  disciplina  di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo
ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di  salute  e  di  famiglia,  i  permessi  brevi,  le aspettative e i
permessi sindacali;
    e) individuazione  di  criteri  obiettivi  per  l'avanzamento  di
carriera  secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo
in  ragione degli incarichi espletati, delle responsabilita' assunte,
dei percorsi di formazione seguiti;
    f) individuazione,  nell'organizzazione  degli  uffici centrali e
periferici  dell'Amministrazione  penitenziaria,  degli  incarichi  e
delle   funzioni   da   attribuire   ai   funzionari  della  carriera
dirigenziale penitenziaria;
    g) previsione  dell'applicabilita'  al  personale  della carriera
dirigenziale  penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17
della  legge  28  luglio  1999, n. 266, e successive modificazioni, e
alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilita';
    h) previsione   della   copertura  assicurativa  del  rischio  di
responsabilita'  civile  e  patrocinio da parte dell'Avvocatura dello
Stato  in  tutte  le  controversie insorte per motivi di servizio con
estranei all'amministrazione.
  2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno
dei  quali  deve  essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari  delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  che  sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi  i  quali  i  decreti  sono  adottati  anche in assenza del
parere.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  21  maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento delle
          strutture    e    degli    organici    dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma
          dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266).
              «Art.  3  (Integrazione  degli  organici  del personale
          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
          della  Giustizia minorile). - 1. Le dotazioni organiche del
          Dipartimento     dell'Amministrazione    penitenziaria    e
          dell'Ufficio   centrale  per  la  Giustizia  minorile  sono
          adeguate e modificate come di seguito indicato.
              2.  Per  la  copertura  degli uffici di cui all'art. 1,
          comma   2,   e   per   l'adeguamento   delle  articolazioni
          dipartimentali  di corrispondente livello, oltre che per la
          copertura  di  due  uffici di livello dirigenziale generale
          presso  l'Ufficio  centrale  per  la Giustizia minorile, il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  di livello generale e'
          aumentato  di  sedici unita', all'interno dei quali possono
          essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
              3.  Per  la  copertura  e per la riorganizzazione degli
          uffici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  oltre  che per il
          conseguente  adeguamento degli uffici centrali e periferici
          di   corrispondente   livello,   il   numero  degli  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Dipartimento
          dell'Amministrazione    penitenziaria   e'   aumentato   di
          centosettantanove   unita'.   Per   la  riorganizzazione  e
          l'adeguamento   delle   strutture  centrali  e  periferiche
          dell'ufficio  centrale  della  giustizia minorile il numero
          degli  uffici  dirigenziali  non  generali  e' aumentato di
          quattro unita'.
              4.  Le  dotazioni  organiche  del  personale inquadrato
          nelle  sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di
          seguito  indicato, con contestuale riduzione di complessive
          quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          aprile  1999,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
              per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
                Area funzionale C: + 1.140 unita';
              per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
                Area funzionale B: + 62 unita'.
              5.  Con successivi decreti del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   si  provvede  alla  determinazione  delle
          dotazioni  organiche  dei  singoli  profili  professionali,
          contestualmente  individuando  le  quattrocentocinquantatre
          unita' da ridurre a norma del comma 4.
              6.    Con    successivi    decreti   del   Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
          per  la  Giustizia  minorile  le dotazioni organiche, cosi'
          come  rideterminate  ai  sensi  dei commi da 1 a 5 verranno
          ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio
          nazionale.
              7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni
          organiche   di   cui  al  comma  4  restano  escluse  dalla
          programmazione  delle  assunzioni e, in ogni caso, non sono
          conteggiate  ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo di
          riduzione  del  personale  in  servizio,  previsto  in base
          all'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, e
          successive modifiche.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50, comma 9, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          legge finanziaria 2001):
              «9.  E'  stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
          il  2001,  317.000  milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d)  copertura  e riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
          maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
          stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
          decreto  legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
          7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 28
          luglio  1999,  n.  266,  (Delega al Governo per il riordino
          delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della magistratura.):
              «Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
          personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia). -
          1.   Il   coniuge  convivente  del  personale  in  servizio
          permanente   delle   Forze   armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e delle
          Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
          sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
          cui  alla  legge  19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
          una  ad  altra  sede  di servizio, che sia impiegato in una
          delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, ha diritto,
          all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
          territorio    nazionale,   ad   essere   impiegato   presso
          l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
          distacco,   presso  altre  amministrazioni  nella  sede  di
          servizio  del  coniuge  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
          vicina.».
              - La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: (Disposizioni in
          materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.)

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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