Legge Ordinaria n. 168 del 17/08/2005 G.U. n. 194 del 22 Agosto 2005
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l' attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   1.  Il  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni
urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione,   e'   convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
   2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni,  e'  sostituita  dalla  tabella  di cui all'allegato 2
della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
   3.  All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari
a  euro  1.495.750  per  l'anno  2006  e a euro 2.061.700 a decorrere
dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni  per  i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   2005-2007,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
   5.  Al  fine  di  superare la procedura d'infrazione avviata dalla
Commissione  europea  per  non corretta trasposizione della direttiva
2000/53/CE,  relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  le  modalita'  stabilite  ai commi 1 e 2 dell'articolo 1
della  legge  1°  marzo  2002,  n.  39,  disposizioni  integrative  e
correttive  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209, di
attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
   6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la
parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
   7.  All'articolo  10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
le  parole:  "dodici  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
mesi".
   8.  All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto
2004,  n.  239,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "diciotto mesi".
   9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Martino, Ministro della difesa
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  la  tabella  2  di  cui  al  nono  comma
          dell'art.  101  del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18  (Ordinamento dell'Amministrazione
          degli  affari  esteri - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 febbraio  1967,  n.  44)  come sostituita dalla presente
          legge:

         «Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
     DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
                             |Organico nel 2006  |Organico dal 2007
 Ambasciatore                |25                 |28
 Ministro Plenipotenziario   |208                |208
 Consigliere di Ambasciata   |242                |242
 Consigliere di Legazione    |270                |270
 Segretario di Legazione     |387                |387
 Totale unita'               |1.132              |1.135

              - La  direttiva  2000/53/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L 269 del 21 ottobre 2000.
              - La  legge  1° marzo  2002,  n.  39  (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          2001)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo
          2002, n. 72.
              - Il   decreto   legislativo  24 giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
          fuori  uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
          2003, n. 182.
              - Il  testo  del  comma  3,  dell'art.  2,  della legge
          27 luglio   2004,   n.   186  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,
          recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
          di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
          Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
          e  altre  disposizioni  connesse, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  28 luglio  2004,  n. 175), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              «3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
          termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per  il riassetto delle disposizioni legislative in materia
          di:
                a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                b) sport;
                c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.».
              - Il  testo  del  comma  3,  dell'art.  10, della legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
          Legge  di  semplificazione  2001, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  25 agosto  2003,  n. 196), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              «3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare uno o piu'
          decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          determinati  dal  presente  articolo,  entro  quindici mesi
          decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
          medesimo comma 1.».
              - Il  testo  del  comma  52,  dell'art.  1  della legge
          23 agosto  2004,  n.  239 (Riordino del settore energetico,
          nonche'   delega   al   Governo   per  il  riassetto  delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di energia - pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «52.   Al   fine   di   garantire   la   sicurezza   di
          approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
          nel  settore  dello  stoccaggio  e  della vendita di gas di
          petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
          riordinare    le   norme   relative   all'installazione   e
          all'esercizio  degli  impianti  di  riempimento,  travaso e
          deposito  di  GPL,  nonche' all'esercizio dell'attivita' di
          distribuzione  di  gas  di  petrolio liquefatti. Il decreto
          legislativo  e'  adottato  su  proposta  del Ministro delle
          attivita'   produttive,   di   concrto   con   i   Ministri
          dell'interno,  dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza anche
          attraverso  la  revisione  delle  vigenti  regole tecniche,
          ferma  restando  la competenza del Ministro dell'interno in
          materia  di  emanazione della norme tecniche di prevenzione
          incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  in materia di prevenzione e protezione dai
          rischi industriali;
                b) garantire  e  migliorare  il  servizio all'utenza,
          anche  attraverso  la determinazione di requisiti tecnici e
          professionali     per    l'esercizio    dell'attivita'    e
          l'adeguamento  della  normativa  inerente  la logistica, la
          commercializzazione e l'impiantistica;
                c) rivedere  il  relativo  sistema sanzionatorio, con
          l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)