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Legge Ordinaria n. 230 del 04/11/2005 G.U. n. 258 del 5 Novembre 2005
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attivita' di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali. 3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza. 4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'. 5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare: 1) le modalita' per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita' degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia; 2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilita'; 3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1); 4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita'; b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorita' per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni; c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati e' riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici; d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno; e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore gia' bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole universita', mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato. 8. Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della idoneita' di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle universita' e' soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita', previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui e' attribuito il livello retributivo piu' alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. 10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le universita' possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. 11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari. 12. Le universita' possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita' nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma. 13. Le universita' possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto. 14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle universita', il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. 15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e' correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita' dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attivita' assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni. 17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di eta'. 18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita. 20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione e' prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali. 21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita' per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data. 23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. 25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 1, comma 2: - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riguardante "Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti": "Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle universita). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'. 2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4.". - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419": "Art. 5 (Norme in materia di personale). - 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'art. 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6. 2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attivita' assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire specifiche modalita' attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attivita' assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attivita' assistenziale per i professori e per i ricercatori e' sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilita' con l'ordinario esercizio dell'attivita' assistenziale. Non e' altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attivita' assistenziale. 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilita' e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilita' e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione. 5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione e' effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni puo' essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento. 6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale e' effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attivita' assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attivita' assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attivita' libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi di cui al comma. 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che abbia optato per l'attivita' assistenziale esclusiva. 9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attivita' libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno. 10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che ha optato per l'attivita' assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi: a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998; b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attivita' assistenziale; c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione; d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonche' di cui all'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo. 11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa dall'attivita' assistenziale ordinaria, salvo la facolta' di optare nuovamente per l'attivita' assistenziale esclusiva. L'eventuale attivita' libero professionale non puo' comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto art. 15-nonies, comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanita' e dell'universita', sentita la Conferenza Stato-regioni. 12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attivita' libero professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attivita' libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonche' quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'art. 3. Sono, altresi', soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne da comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti. 14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, puo' sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attivita' assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme. 15. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalita' previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale e' assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. E' fatto divieto all'universita' di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali. 16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali e' attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianita' di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.". Nota all'art. 1, comma 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica": "Art. 17 (Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ondinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano. I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione. Per i casi di' eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario. I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero. In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale.". Nota all'art. 1, comma 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota all'art. 1, comma 2. Note all'art. 1, comma 6: - Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica": "Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli' obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette. 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma. 5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione per studente", sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. 6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi' contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. 7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5. 8. (Omissis). 9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti. 10. L'aliquota prevista dal comma 4, dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)": "105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.". Note all'art. 1, comma 7: - La legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155. - Per il testo dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si veda la nota all'art. 1, comma 6. - La legge 30 novembre 1989, n. 398, recante: "Norme in materia di borse di studio universitarie", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291. Note all'art. 1, comma 8: - Per il testo dell'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda la nota all'art. 1, comma 6. - Il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 1, comma 10: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509": "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.". Note all'art. 1, comma 11: - L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica", cosi' recita: "Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori associati). - Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita' nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-1980. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito; 2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica.". - L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari, abrogato dal presente regolamento, recava: "Attivita' di docenza". Nota all'art. 1, comma 14: - Il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato nella nota dell'art. 1, comma 6. Nota all'art. 1, comma 17: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico. 1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al commna 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.". Nota all'art. 1, comma 18: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' riportato nella nota al comma 17. Nota all'art. 1, comma 22: - Per la rubrica de1l'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda la nota all'art. 1, comma 11. - Gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), abrogati dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: "Copertura dei posti di ruolo". "Procedure per la nomina in ruolo". Nota all'art. 1, comma 23: - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": "2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.".
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