Legge Ordinaria n. 230 del 04/11/2005 G.U. n. 258 del 5 Novembre 2005
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  L'universita', sede della formazione e della trasmissione critica
del   sapere,   coniuga   in   modo  organico  ricerca  e  didattica,
garantendone  la  completa liberta'. La gestione delle universita' si
ispira ai principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi   fissati   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  2.  I  professori  universitari  hanno  il  diritto  e il dovere di
svolgere  attivita'  di ricerca e di didattica, con piena liberta' di
scelta  dei  temi  e  dei metodi delle ricerche nonche', nel rispetto
della  programmazione  universitaria  di  cui  all'articolo 1-ter del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione
culturale  dei  propri corsi di insegnamento; i professori di materie
cliniche  esercitano  altresi',  senza  nuovi o maggiori oneri per la
finanza   pubblica,   e   ferme   restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21 dicembre 1999, n. 517,
funzioni  assistenziali  inscindibili  da  quelle  di  insegnamento e
ricerca;  i  professori  esercitano  infine  liberamente attivita' di
diffusione   culturale   mediante   conferenze,  seminari,  attivita'
pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
  3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici   e   agli  organi  collegiali  ufficiali  riguardanti  la
didattica,   l'organizzazione  e  il  coordinamento  delle  strutture
didattiche  e  di  ricerca  esistenti  nella  sede  universitaria  di
appartenenza.
  4.  Il  professore,  a  qualunque  livello  appartenga, nel periodo
dell'anno  sabbatico,  concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato
senza   restrizione   alcuna   alla   presentazione  di  richieste  e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
  5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente
il  reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione
adeguata  alla  qualita'  delle  funzioni  da svolgere, il Governo e'
delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce,  con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure  finalizzate  al  conseguimento della idoneita' scientifica
nazionale,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le
fasce  dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo
in particolare:
  1)  le  modalita'  per  definire  il numero massimo di soggetti che
possono  conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per
settori  disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita',
incrementato  di  una quota non superiore al 40 per cento, per cui e'
garantita  la  relativa  copertura  finanziaria  e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le
procedure   e   i   termini  per  l'indizione,  l'espletamento  e  la
conclusione   dei   giudizi   idoneativi,   da   svolgere  presso  le
universita',  assicurando  la  pubblicita'  degli  atti e dei giudizi
formulati   dalle   commissioni  giudicatrici;  per  ciascun  settore
disciplinare  deve  comunque essere bandito almeno un posto di idoneo
per quinquennio per ciascuna fascia;
  2)  l'eleggibilita',  ogni  due  anni,  da parte di ciascun settore
scientifico-disciplinare,  di  una lista di commissari nazionali, con
opportune regole di non immediata rieleggibilita';
  3)   la   formazione  della  commissione  di  ciascuna  valutazione
comparativa  mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti
gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a
carico  dell'ateneo  ove  si  espleta  la procedura, come previsto al
numero 1);
  4)  la  durata  dell'idoneita'  scientifica non superiore a quattro
anni,  e  il  limite  di  ammissibilita'  ai  giudizi per coloro che,
avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
  b)  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per riservare, nei
giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota
pari  al  25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla
lettera  a),  numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato
come  professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento
di  materie  ricomprese  nel settore scientifico-disciplinare oggetto
del  bando  di  concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori  scientifico-disciplinari  che  non  abbiano bandito concorsi
negli ultimi cinque anni;
  c)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
fascia  dei  professori  associati  e' riservata una quota del 15 per
cento  aggiuntiva  rispetto  al  contingente  di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del
ruolo  ad  esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto
almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore  quota  dell'1  per  cento e' riservata ai tecnici laureati
gia'  ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita'
per  l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non
valutati dalle commissioni esaminatrici;
  d)  nelle  prime  quattro  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
fascia  dei  professori  associati di cui alla lettera a), numero 1),
l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
  e)  nelle  prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia
dei   professori   ordinari  di  cui  alla  lettera  a),  numero  1),
l'incremento  del  numero  massimo di soggetti che possono conseguire
l'idoneita'   scientifica   rispetto  al  fabbisogno  indicato  dalle
universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  bandite  per  la  copertura dei posti di professore ordinario e
professore  associato  esclusivamente le procedure di cui al comma 5,
lettera  a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa
per  posti  di  professore  e  ricercatore gia' bandite alla medesima
data.  I  candidati  giudicati  idonei,  e  non chiamati a seguito di
procedure   gia'   espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono  approvati,
conservano  l'idoneita'  per  un  periodo  di  cinque  anni  dal  suo
conseguimento.  La  copertura  dei posti di professore ordinario e di
professore  associato  da  parte  delle singole universita', mediante
chiamata  dei  docenti  risultati idonei, tenuto conto anche di tutti
gli  incrementi  dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle
lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire
nel  rispetto  dei  limiti  e delle procedure di cui all'articolo 51,
comma  4,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  7.  Per  la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al
30  settembre  2013  le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210.  In  tali  procedure  sono valutati come titoli preferenziali il
dottorato  di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti
e  contrattisti  ai  sensi  dell'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge
30  novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma
14  del  presente  articolo.  L'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato  ai sensi del presente comma e' subordinata ai medesimi
limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato.
  8.  Le universita' procedono alla copertura dei posti di professore
ordinario  e  associato  a conclusione di procedure, disciplinate con
propri  regolamenti,  che  assicurino  la valutazione comparativa dei
candidati  e la pubblicita' degli atti, riservate ai possessori della
idoneita'  di  cui  al  comma  5, lettera a). La delibera di chiamata
definisce  le  fondamentali  condizioni del rapporto, tenuto conto di
quanto  disposto  dal  comma  16, prevedendo il trattamento economico
iniziale  attribuito  ai  professori  di ruolo a tempo pieno ovvero a
tempo  definito  della corrispondente fascia, anche a carico totale o
parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di
apposite  convenzioni  pluriennali  di durata almeno pari alla durata
del  rapporto.  La  quota  degli  oneri derivanti dalla copertura dei
posti  di professore ordinario o associato a carico delle universita'
e'  soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  9.  Nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,  le
universita',   previa  attestazione  della  sussistenza  di  adeguate
risorse  nei  rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore
ordinario   e   associato   mediante  chiamata  diretta  di  studiosi
stranieri,  o  italiani  impegnati all'estero, che abbiano conseguito
all'estero una idoneita' accademica di pari livello ovvero che, sulla
base dei medesimi requisiti, abbiano gia' svolto per chiamata diretta
autorizzata  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  un  periodo di docenza nelle universita' italiane, e possono
altresi'  procedere  alla copertura dei posti di professore ordinario
mediante  chiamata  diretta  di  studiosi  di  chiara  fama,  cui  e'
attribuito  il  livello retributivo piu' alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le universita' formulano specifiche proposte al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina.
  10.  Sulla  base  delle  proprie  esigenze didattiche e nell'ambito
delle  relative  disponibilita'  di  bilancio, previo espletamento di
procedure,  disciplinate  con  propri  regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le
universita'  possono  conferire  incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti,   anche   pluriennali,   nei   corsi  di  studio  di  cui
all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270,  a  soggetti  italiani  e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico  amministrativo  delle  universita',  in possesso di adeguati
requisiti   scientifici  e  professionali  e  a  soggetti  incaricati
all'interno  di  strutture  universitarie che abbiano svolto adeguata
attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e
modalita'  definiti  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori
delle  universita'  italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento
economico  e'  determinato  da  ciascuna universita' nei limiti delle
compatibilita'  di  bilancio  sulla  base  di parametri stabiliti con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica.
  11.  Ai  ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici  laureati  di  cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento  ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati,
con  il  loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli  curriculari
compatibilmente   con   la   programmazione  didattica  definita  dai
competenti  organi  accademici  nonche'  compiti  di  tutorato  e  di
didattica  integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato  per  il  periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo
stesso  titolo e' attribuito, per il periodo di durata dell'incarico,
ai  ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano
affidati corsi o moduli curriculari.
  12.  Le  universita'  possono  realizzare  specifici  programmi  di
ricerca  sulla  base  di  convenzioni con imprese o fondazioni, o con
altri  soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione
temporanea,   per  periodi  non  superiori  a  sei  anni,  con  oneri
finanziari  a  carico  dei  medesimi soggetti, di posti di professore
straordinario  da  coprire  mediante  conferimento di incarichi della
durata  massima  di  tre  anni,  rinnovabili  sulla base di una nuova
convenzione,  a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia
dei  professori  ordinari,  ovvero  a soggetti in possesso di elevata
qualificazione   scientifica   e  professionale.  Ai  titolari  degli
incarichi  e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  professori  ordinari  con
eventuali  integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I
soggetti   non   possessori   dell'idoneita'  nazionale  non  possono
partecipare  al  processo  di  formazione delle commissioni di cui al
comma  5,  lettera  a),  numero  3),  ne' farne parte, e sono esclusi
dall'elettorato  attivo  e  passivo  per  l'accesso  alle  cariche di
preside  di  facolta'  e  di  rettore.  Le convenzioni definiscono il
programma  di  ricerca,  le  relative risorse e la destinazione degli
eventuali  utili  netti  anche  a titolo di compenso dei soggetti che
hanno partecipato al programma.
  13.  Le  universita'  possono  stipulare  convenzioni con imprese o
fondazioni,  o  con  altri  soggetti  pubblici  o  privati, con oneri
finanziari  posti  a carico dei medesimi, per realizzare programmi di
ricerca  affidati a professori universitari, con definizione del loro
compenso  aggiuntivo  a  valere  sulle medesime risorse finanziarie e
senza  pregiudizio  per  il  loro  status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
  14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le
universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e
la  pubblicita'  degli  atti,  possono  instaurare rapporti di lavoro
subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti di diritto privato a
tempo  determinato  con soggetti in possesso del titolo di dottore di
ricerca  o  equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le
facolta'   di   medicina  e  chirurgia,  del  diploma  di  scuola  di
specializzazione,  ovvero  con  possessori  di laurea specialistica e
magistrale  o  altri  studiosi,  che  abbiano  comunque  una  elevata
qualificazione  scientifica,  valutata  secondo  procedure  stabilite
dalle  universita'.  I  contratti  hanno  durata  massima triennale e
possono  essere  rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il
trattamento  economico  di  tali contratti, rapportato a quello degli
attuali   ricercatori   confermati,   e'   determinato   da  ciascuna
universita'  nei  limiti  delle  compatibilita'  di bilancio e tenuto
conto   dei  criteri  generali  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro per la
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario   mediante   contratto   stipulato   ai   sensi   delle
disposizioni  vigenti  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,  costituisce  titolo  preferenziale.  L'attivita'  svolta  dai
soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da
valutare  obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei  titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili
con  gli  assegni  di  ricerca  di cui all'articolo 51 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali  continuano ad applicarsi le
disposizioni  vigenti.  Ai  fini dell'inserimento dei corsi di studio
nell'offerta     formativa    delle    universita',    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca deve tenere conto
del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del
numero dei contratti di cui al presente comma.
  15.  Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui al comma 5,
lettera  a),  costituisce  titolo  legittimante  la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalita'   stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  ed  e'  titolo  valutabile nei concorsi pubblici che
prevedano la valutazione dei titoli.
  16.  Resta  fermo,  secondo  l'attuale  struttura  retributiva,  il
trattamento  economico dei professori universitari articolato secondo
il  regime  prescelto  a  tempo  pieno  ovvero a tempo definito. Tale
trattamento    e'    correlato   all'espletamento   delle   attivita'
scientifiche  e  all'impegno  per  le altre attivita', fissato per il
rapporto  a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui  120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in
non  meno  di  250  ore  annue  di  didattica, di cui 80 di didattica
frontale.  Le  ore  di  didattica frontale possono variare sulla base
dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita'
dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla   base   di   parametri   definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca. Ai professori a
tempo  pieno  e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei
limiti  delle  disponibilita'  di bilancio, in relazione agli impegni
ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di
specifico  incarico,  nonche'  in  relazione ai risultati conseguiti,
secondo  i  criteri  e le modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  il
Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione
pubblica.   Per   il  personale  medico  universitario,  in  caso  di
svolgimento  delle  attivita'  assistenziali  per  conto del Servizio
sanitario  nazionale,  resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo
previsto dalle vigenti disposizioni.
  17.  Per  i  professori  ordinari  e  associati nominati secondo le
disposizioni  della  presente  legge il limite massimo di eta' per il
collocamento  a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico
nel  quale  si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi compreso
il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'  abolito  il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
  18.  I  professori  di  materie  cliniche  in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni
assistenziali  e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico
nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando
l'applicazione  dell'articolo  16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
  19.  I  professori,  i  ricercatori  universitari  e gli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  conservano  lo  stato  giuridico e il
trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo
di  tempo  pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita.
  20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato
di  cui  al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono
collocati    in   aspettativa   senza   assegni   ne'   contribuzioni
previdenziali,  ovvero  in  posizione  di fuori ruolo nei casi in cui
tale   posizione  e'  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
parimenti senza assegni ne' contributi previdenziali.
  21.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  adottato  di  concerto  con i Ministri dell'interno,
degli  affari  esteri  e  del  lavoro e delle politiche sociali, sono
definite  specifiche  modalita' per favorire l'ingresso in Italia dei
cittadini  stranieri  non  appartenenti all'Unione europea chiamati a
ricoprire  posti  di  professore  ordinario  e associato ai sensi dei
commi  8  e  9,  ovvero  cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai
commi 10 e 12.
  22.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge
19  novembre  1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio
1998,   n.   210.   Relativamente  al  reclutamento  dei  ricercatori
l'abrogazione  degli  articoli  1  e  2  della  legge n. 210 del 1998
decorre  dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le
procedure in atto alla predetta data.
  23.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 5 sono adottati su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con  il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per  le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta
giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque emanati.
Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  24.  Ulteriori  disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  5  possono  essere  adottate, con il
rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  della loro entrata in
vigore.
  25.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 4 novembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                                Moratti,   Ministro  dell'istruzione,
                              dell'universita'
  e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          31 gennaio  2005,  n. 7, convertito con modificazioni dalla
          legge  31 marzo  2005,  n.  43,  riguardante  "Disposizioni
          urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le
          attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti":
              "Art.   1-ter   (Programmazione   e  valutazione  delle
          universita).   -   1. A   decorrere   dall'anno   2006   le
          universita',  anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi di
          efficacia   e   qualita'  dei  servizi  offerti,  entro  il
          30 giugno   di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
          coerenti  con  le  linee generali di indirizzo definite con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  sentiti  la  Conferenza  dei rettori delle
          universita'  italiane, il Consiglio universitario nazionale
          e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari,
          tenuto    altresi'    conto   delle   risorse   acquisibili
          autonomamente.   I  predetti  programmi  delle  universita'
          individuano in particolare:
                a) i  corsi  di  studio  da  istituire e attivare nel
          rispetto  dei  requisiti  minimi  essenziali  in termini di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
                b) il    programma    di   sviluppo   della   ricerca
          scientifica;
                c) le  azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti;
                d) i programmi di internazionalizzazione;
                e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
          tempo  sia  determinato  che indeterminato, ivi compreso il
          ricorso alla mobilita'.
              2.  I  programmi  delle  universita' di cui al comma 1,
          fatta  salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei per
          quanto  riguarda  il  fabbisogno  di personale in ordine ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e  periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri e
          criteri    individuati    dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca, avvalendosi del Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          sentita   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al  termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
          Parlamento.  Dei programmi delle universita' si tiene conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'.
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n.  25,  ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),
          c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4.".
              - Si   riporta   l'art.   5   del  decreto  legislativo
          21 dicembre  1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti
          fra  Servizio  sanitario  nazionale ed universita', a norma
          dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
              "Art.  5  (Norme  in  materia  di  personale).  -  1. I
          professori  e  i  ricercatori  universitari,  che  svolgono
          attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di
          cui  all'art.  2  sono  individuate  con  apposito atto del
          direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con
          il   rettore,  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  nel
          protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi
          anche  al  collegamento della programmazione della facolta'
          di  medicina  e  chirurgia con la programmazione aziendale.
          Con  lo  stesso  atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli
          professori  e  ricercatori  universitari ai dipartimenti di
          cui  all'art.  3,  assicurando  la  coerenza fra il settore
          scientifico-disciplinare     di    inquadramento    e    la
          specializzazione  disciplinare  posseduta e l'attivita' del
          dipartimento.  I  protocolli  d'intesa  tra  universita'  e
          regione  determinano,  in  caso  di conferimento di compiti
          didattici,  l'attribuzione  di  funzioni assistenziali alle
          figure   equiparate   di   cui   all'art.  16  della  legge
          19 novembre   1990,   n.   341,  con  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6.
              2.  Ai  professori e ricercatori universitari di cui al
          comma  1,  fermo  restando  il  loro  stato  giuridico,  si
          applicano,  per quanto attiene all'esercizio dell'attivita'
          assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il
          direttore generale, le norme stabilite per il personale del
          Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione
          del  presente  decreto,  apposite  linee  guida emanate con
          decreti  dei  Ministri  della  sanita'  e dell'universita',
          d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire
          specifiche  modalita'  attuative in relazione alle esigenze
          di  didattica  e  di  ricerca.  Dell'adempimento dei doveri
          assistenziali   il   personale  universitario  risponde  al
          direttore  generale.  Le attivita' assistenziali svolte dai
          professori  e dai ricercatori universitari si integrano con
          quelle  di  didattica  e  ricerca. L'obbligo dell'esercizio
          dell'attivita'  assistenziale  per  i  professori  e  per i
          ricercatori e' sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai
          sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni
          di  cui  al  predetto  art.  17  sono concesse dal rettore,
          previa  intesa con il direttore generale, per assicurare la
          compatibilita'  con  l'ordinario  esercizio  dell'attivita'
          assistenziale.  Non  e'  altrimenti  consentito al predetto
          personale recedere dall'attivita' assistenziale.
              3.  Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente
          decreto,  nei confronti del personale di cui al comma 1, si
          applicano   le   disposizioni  degli  articoli 15,  15-bis,
          15-ter,  15-quater,  15-quinquies,  15-sexies  e 15-novies,
          comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni.
              4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato
          possibile  conferire  un incarico di direzione di struttura
          semplice  o  complessa,  il  direttore generale, sentito il
          rettore,  affida, comunque la responsabilita' e la gestione
          di  programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla
          integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di
          ricerca,   con   particolare   riguardo   alle  innovazioni
          tecnologiche  ed  assistenziali,  nonche'  al coordinamento
          delle  attivita'  sistematiche  di  revisione e valutazione
          della  pratica clinica ed assistenziale. La responsabilita'
          e  la  gestione di analoghi programmi puo' essere affidata,
          in  relazione  alla  minore  complessita' e rilevanza degli
          stessi,  anche ai professori di seconda fascia ai quali non
          sia  stato  conferito  un  incarico di direzione semplice o
          complessa.  Gli  incarichi  sono  assimilati,  a  tutti gli
          effetti,  agli incarichi di responsabilita' rispettivamente
          di   struttura   complessa   e  di  struttura  semplice.  I
          professori  di prima fascia che non accettano gli incarichi
          di  responsabilita'  e  di gestione dei programmi di cui al
          primo  periodo  del  presente  comma  non  possono svolgere
          funzioni   di   direzione  nell'ambito  delle  disposizioni
          attuative  del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
          limitatamente alle scuole di specializzazione.
              5.  L'attribuzione  e  la  revoca  ai  professori  e ai
          ricercatori  universitari dell'incarico di direzione di una
          struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3,
          comma  2, e' effettuata dal direttore generale d'intesa con
          il   rettore,   sentito   il   direttore  di  dipartimento.
          L'attribuzione   e'   effettuata  senza  esperimento  delle
          procedure  di  cui  all'art.  15-ter, comma 2, dello stesso
          decreto   legislativo   n.  502  del  1992  fermo  restando
          l'obbligo  del possesso dei requisiti di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n.  484.
          L'attestato  di  formazione manageriale di cui all'art. 15,
          comma  8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e  successive modificazioni puo' essere sostituito da altro
          titolo  dichiarato  equipollente,  con decreto dei Ministri
          della   sanita'   e   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  Fino  alla  costituzione  dei
          dipartimenti,  si  prescinde  dal  parere  del direttore di
          dipartimento.
              6.  L'attribuzione  e  la  revoca  ai  professori  e ai
          ricercatori   universitari  degli  incarichi  di  struttura
          semplice  e  degli  incarichi  di  natura  professionale e'
          effettuata   dal   direttore   generale   su  proposta  del
          responsabile  della  struttura  complessa  di appartenenza,
          previo  accertamento  della  sussistenza delle condizioni e
          dei  requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.
              7.  I professori e i ricercatori universitari afferenti
          alla    facolta'    di    medicina   e   chirurgia   optano
          rispettivamente  per l'esercizio di attivita' assistenziale
          intramuraria  ai  sensi  dell'art. 15-quinquies del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni  e  secondo  le tipologie di cui alle lettere
          a),  b),  c)  e  d)  del  comma 2 dello stesso articolo, di
          seguito  definita  come  attivita' assistenziale esclusiva,
          ovvero  per  l'esercizio  di attivita' libero professionale
          extramuraria.   L'opzione   per  l'attivita'  assistenziale
          esclusiva  e'  requisito  necessario  per l'attribuzione ai
          professori  e  ai  ricercatori universitari di incarichi di
          direzione  di  struttura  nonche'  dei  programmi di cui al
          comma.
              8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto i professori e i ricercatori
          universitari,  in  servizio  alla  predetta data ovvero che
          saranno  nominati  in  ruolo  a  seguito  di  procedure  di
          reclutamento  indette prima della predetta data, esercitano
          o  rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al
          comma  7.  In assenza di comunicazione entro il termine, si
          intende  che  abbia  optato  per  l'attivita' assistenziale
          esclusiva.
              9.  I professori e i ricercatori universitari che hanno
          optato  per  l'attivita'  libero professionale extramuraria
          possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
              10. I professori e i ricercatori universitari di cui al
          comma   8  che  ha  optato  per  l'attivita'  assistenziale
          esclusiva   possono   modificare  l'opzione  solamente  nei
          seguenti casi:
                a) mutamento  di  stato  giuridico  per effetto della
          nomina  in  ruolo  nelle  fasce  di  professore associato e
          ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa
          ai sensi della legge n. 210 del 1998;
                b) mutamento  del settore scientifico-disciplinare di
          inquadramento  che  comporti  l'esercizio  di  una  diversa
          attivita' assistenziale;
                c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
                d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di
          cui  agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 382 del 1980, nonche' di cui all'art. 17 del
          predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica, se di
          durata  pari  o  superiore  all'anno  ed  al  comma  17 del
          presente articolo.
              11. I professori e i ricercatori universitari che hanno
          modificato   l'opzione   ai   sensi   del  comma  10  cessa
          dall'attivita'  assistenziale  ordinaria, salvo la facolta'
          di   optare   nuovamente   per   l'attivita'  assistenziale
          esclusiva.  L'eventuale  attivita' libero professionale non
          puo' comunque essere svolta nelle strutture accreditate con
          il  Servizio  sanitario  nazionale. Ad essi si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  15-nonies, comma 2, ultimo
          periodo,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e  successive  modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa
          di  cui  al  predetto  art.  15-nonies,  comma 2, non siano
          stipulati  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva,
          previa  diffida  ad  adempiere  entro  i  successivi trenta
          giorni,  con  decreti  interministeriali dei Ministri della
          sanita'   e   dell'universita',   sentita   la   Conferenza
          Stato-regioni.
              12.  I professori e i ricercatori universitari nominati
          in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  possono  svolgere unicamente l'attivita'
          assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per
          l'attivita'  libero  professionale extramuraria nei casi ed
          alle  condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di
          entrata  in  vigore  della  legge  di  riordino dello stato
          giuridico  universitario lo svolgimento di attivita' libero
          professionale  intramuraria comporta l'opzione per il tempo
          pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
          l'opzione  per  il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382.
              13.  Gli  incarichi di natura professionale e quelli di
          direzione  di struttura semplice o complessa nonche' quella
          di  direzione  dei  programmi,  attribuiti  a  professori o
          ricercatori  universitari, sono soggetti alle valutazioni e
          verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del
          Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' indicate
          da   apposito   collegio   tecnico  disciplinato  nell'atto
          aziendale  di  cui  all'art.  3. Sono, altresi', soggetti a
          valutazione  i professori di prima fascia di cui all'ultimo
          periodo  del  comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei
          confronti  di  professori  o  ricercatori  universitari  il
          direttore  ne da comunicazione al rettore per i conseguenti
          provvedimenti.
              14.  Ferme  restando  le  sanzioni  ed  i  procedimenti
          disciplinari  da  attuare in base alle vigenti disposizioni
          di  legge,  nei  casi  di  gravissime  mancanze  ai  doveri
          d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da
          esprimere  entro  ventiquattro  ore  dalla richiesta, di un
          apposito  comitato  costituito  da tre garanti, nominati di
          intesa  tra  rettore  e direttore generale per un triennio,
          puo'  sospendere i professori ed i ricercatori universitari
          dall'attivita'  assistenziale  e  disporne l'allontanamento
          dall'azienda,  dandone  immediata  comunicazione al rettore
          per  gli  ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il
          comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il
          parere si intende espresso in senso conforme.
              15.  Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
          per  esigenze  assistenziali cui non possono far fronte con
          l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare,
          nel  limite  del  2  per  cento dell'organico, contratti di
          lavoro  a  tempo  determinato,  di  durata  non superiore a
          quattro  anni,  non  rinnovabili,  con  personale  medico o
          sanitario laureato assunto con le modalita' previste per il
          corrispondente  personale del Servizio sanitario nazionale.
          Detto   personale   e'  assoggettato  alla  disciplina  sul
          rapporto esclusivo di cui all'art. 15-quinquies del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502.  E' fatto divieto
          all'universita'  di  assumere  personale medico o sanitario
          laureato con compiti esclusivamente assistenziali.
              16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali
          e'  attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  un incarico di struttura complessa ai sensi
          degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal
          servizio   salvo   che,  compatibilmente  con  le  esigenze
          didattiche  e  di  ricerca  siano  collocati in aspettativa
          senza   assegni  con  riconoscimento  della  anzianita'  di
          servizio  per  tutta la durata dell'incarico. Si applica il
          comma  11,  terzo  e  quarto  periodo,  dell'art. 3-bis del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.".
          Nota all'art. 1, comma 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante
          "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica":
              "Art.  17  (Alleanza  dei  periodi di insegnamento e di
          ricerca  e  congedi  dei  professori ordinari per attivita'
          didattiche  e  scientifiche anche in Universita' o Istituti
          esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire
          una  piena  commutabilita'  tra  insegnamento e ricerca, il
          rettore   puo',   con   proprio   decreto,  autorizzare  il
          professore  universitario che abbia conseguito la nomina ad
          ondinario,  ovvero  la  conferma  in  ruolo  di  professore
          associato,  su  sua  domanda  e  sentito il consiglio della
          facolta'   interessata,   a   dedicarsi  periodicamente  ad
          esclusive  attivita'  di ricerca scientifica in istituzioni
          di    ricerca    italiane,    estere    e    internazionali
          complessivamente  per non piu' di due anni accademici in un
          decennio.
              Nel  concedere  le  autorizzazioni di cui al precedente
          comma,  il  rettore  dovra'  tener  conto delle esigenze di
          funzionamento  dell'Universita'  distribuendo  nel tempo le
          autorizzazioni  stesse  con  un criterio di rotazione tra i
          docenti che eventualmente le richiedano.
              I  risultati  dell'attivita' di ricerca sono comunicati
          al  rettore  e al consiglio di facolta' con le modalita' di
          cui al successivo art. 18.
              I  periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
          trascorsi   all'estero,  sono  validi  agli  effetti  della
          carriera  e del trattamento economico, ma non danno diritto
          all'indennita' di missione.
              Per  i  casi  di' eccezionali e giustificate ragioni di
          studio   o  di  ricerca  scientifica,  resta  fermo  quanto
          disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
              Restano   altresi'   ferme   le   vigenti  disposizioni
          concernenti  il  collocamento  a disposizione del Ministero
          degli  affari  esteri per incarichi di insegnamento o altri
          incarichi all'estero dei professori di ruolo.
              Il   periodo  trascorso  all'estero  per  attivita'  di
          ricerca   o   di   insegnamento   e'  utile  anche  per  il
          conseguimento del triennio di straordinario.
              I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
          a  svolgere  attivita'  scientifica  nelle  Universita' dei
          Paesi  della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
          istituzioni   internazionali   di  ricerca  possono  essere
          soggetti,  in  quanto  compatibile, alla normativa, se piu'
          favorevole,   che  disciplina  l'attivita'  dei  docenti  o
          ricercatori di quelle istituzioni.
              In  tali  casi  i professori di cui al precedente comma
          possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  in  deroga  alle
          vigenti  procedure, con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione,  di concerto con il Ministro del tesoro e degli
          affari  esteri  che disciplinera' anche il regime giuridico
          ed economico del periodo di attivita' all'estero.
              In  ogni  caso  il  docente  ha diritto a riassumere il
          proprio  ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
          l'Universita' o l'ente estero o internazionale.".
          Nota all'art. 1, comma 5:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 luglio  1980,  n. 382, si veda la nota all'art. 1, comma
          2.
          Note all'art. 1, comma 6:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  51,  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica":
              "Art.  51  (Universita'  e  ricerca).  -  1. Il sistema
          universitario  concorre  alla realizzazione degli obiettivi
          di  finanza  pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
          che  il  fabbisogno  finanziario, riferito alle universita'
          statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
          dipartimenti  ed  a  tutti  gli  altri centri con autonomia
          finanziaria  e contabile, da esso complessivamente generato
          nel  1998  non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
          quello    dell'anno   precedente   maggiorato   del   tasso
          programmato  di  inflazione. Il Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
          alla  determinazione del fabbisogno finanziario programmato
          per  ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza permanente dei
          rettori  delle  universita'  italiane,  tenendo conto degli
          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
          e  delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
          insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
              2.  Il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente concorrono alla
          realizzazione  degli'  obiettivi di finanza pubblica per il
          triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno
          finanziario  da essi complessivamente generato nel 1998 non
          sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
          e  2000  non  sia  superiore  a quello dell'anno precedente
          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          sentiti   i   Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 9 del
          decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, sono estese a
          partire  dal  1° gennaio  1999  alle  universita'  statali,
          sentita   la   Conferenza   permanente  dei  rettori  delle
          universita'  italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  determina, con proprio
          decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione delle
          disposizioni predette.
              4.  Le  spese  fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma.
              5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione
          per  studente",  sono  inserite  le  seguenti: ", al minore
          valore  percentuale  della quota relativa alla spesa per il
          personale   di   ruolo   sul  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario".  Sono  abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5
          della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, nonche' il comma 1
          dell'art.   6   della  legge  18 marzo  1989,  n.  118.  Le
          universita'  statali  definiscono e modificano gli organici
          di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
          1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
          astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
          materia   di   organici  e  di  vincoli  all'assunzione  di
          personale  di  ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
          al presente articolo.
              6.   Le   universita',   gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
          con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
          comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
          assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
          Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
          laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
          professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
          ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
          soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
          assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
          essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
          stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
          usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
          ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
          conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
          o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
          l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
          di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
          anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
          universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
          restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
          universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
          di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
          dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
          pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
          assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
          all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
          previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
          seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
          modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
          importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
          provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
          primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
          a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
          programmi  di  ricerca,  appositi' contratti ai sensi degli
          articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
          anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
          amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
          assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
          all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
          del presente comma.
              7.  Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
          enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
          i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, nonche' l'ENEA.
          All'ASI  si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
          ai  commi  2  e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
          disposto dall'art. 5.
              8. (Omissis).
              9.  A  partire  dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica  trasferisce,  con  proprio decreto, all'unita'
          previsionale  di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520,
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine  di
          costituire,  insieme  alle risorse ivi gia' disponibili, un
          Fondo  speciale  per lo sviluppo della ricerca di interesse
          strategico,  da  assegnare  al  finanziamento  di specifici
          progetti,   un   importo   opportunamente  differenziato  e
          comunque  non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
          di  bilancio  autorizzato  o  da  autorizzare  a favore del
          Consiglio  nazionale  delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
          italiana,   dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare,
          dell'Istituto    nazionale   di   fisica   della   materia,
          dell'Osservatorio   geofisico   sperimentale,   del  Centro
          italiano  ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le nuove
          tecnologie,  l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
          la   ricerca  applicata  di  cui  all'art.  4  della  legge
          25 ottobre  1968,  n.  1089, nonche' delle disponibilita' a
          valere   sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488. Il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   con   proprio   decreto  emanato  dopo  aver
          acquisito    il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  determina  le  priorita'  e  le modalita' di
          impiego del Fondo per specifici progetti.
              10.  L'aliquota prevista dal comma 4, dell'art. 1 della
          legge  25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma
          8  dell'art.  7  della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
          determinate   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 105, della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)":
              "105.   A  decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente.".
          Note all'art. 1, comma 7:
              - La  legge  3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per
          il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori
          universitari   di  ruolo",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
              - Per  il  testo  dell'art.  51,  comma  6, della legge
          27 dicembre  1997, n. 449 si veda la nota all'art. 1, comma
          6.
              - La legge 30 novembre 1989, n. 398, recante: "Norme in
          materia  di  borse  di studio universitarie", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291.
          Note all'art. 1, comma 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  51,  comma  4  della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, si veda la nota all'art. 1, comma
          6.
              - Il   testo   dell'art.  1,  comma  105,  della  legge
          30 dicembre  2004, n. 311, e' riportato nella nota all'art.
          1, comma 6.
          Nota all'art. 1, comma 10:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli   atenei,   approvato   con   decreto   del  Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre 1999, n. 509":
              "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
                a) laurea (L);
                b) laurea magistrale (L.M.).
              2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
              3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
          specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
          istituiti dalle universita'.
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
              5.  L'acquisizione  delle  conoscenze professionali, di
          cui  al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
          nel  mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle correlate
          attivita'   professionali   regolamentate,  nell'osservanza
          delle  disposizioni  di  legge  e  dell'Unione europea e di
          quelle di cui all'art. 11, comma 4.
              6.  Il  corso  di  laurea  magistrale ha l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  una formazione di livello avanzato
          per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
          ambiti specifici.
              7.  Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
          richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
          professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
          applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
          dell'Unione europea.
              8.  I  corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
          del  relativo  titolo  sono  disciplinati dall'art. 4 della
          legge  3 luglio  1998,  n. 210, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 6, commi 5 e 6.
              9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello.
              10.  Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
          italiane  possono  rilasciare  i  titoli di cui al presente
          articolo,  anche congiuntamente con altri atenei italiani o
          stranieri.".
          Note all'art. 1, comma 11:
              - L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio   1980,  n.  382,  recante  "Riordinamento  della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica", cosi'
          recita:
              "Art.  50  (Inquadramento  nella  fascia dei professori
          associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
          possono  essere  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di
          idoneita' nel ruolo dei professori associati:
                1)   i  professori  incaricati  stabilizzati  di  cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  1° ottobre  1973,  n. 580,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 novembre  1973,  n.  766,  e  successive modificazioni e
          integrazioni:  nonche' quelli che completano il triennio di
          cui  al  decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito
          in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n.
          54, al termine dell'anno accademico 1979-1980.
              I  professori  incaricati  che  non hanno completato il
          triennio  di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          19 febbraio    1979,    n.    54,   maturano   il   diritto
          all'inquadramento   nel   ruolo  dei  professori  associati
          all'atto  del  compimento  del  triennio  medesimo.  Per  i
          professori  incaricati  a  titolo  gratuito  e'  titolo  il
          compimento  del periodo necessario alla stabilizzazione, di
          cui  all'art.  4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 novembre  1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico
          del  decreto-legge  23 dicembre 1978, n. 817, convertito in
          legge  con  modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.
          54,   certificato   dal   rettore  dell'Universita'  o  dal
          direttore   dell'istituto   di   istruzione  superiore  con
          documentazione  degli  atti  ufficiali della facolta' con i
          quali l'incarico e' stato conferito;
                2)   gli   assistenti   universitari   del  ruolo  ad
          esaurimento  di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
          1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 1973, n. 766;
                3)  i  tecnici  laureati, gli astronomi e ricercatori
          degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
          orti  botanici,  i  conservatori  dei  Musei,  in  servizio
          all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          inquadrati   nei   rispettivi   ruoli,   che  entro  l'anno
          accademico  1979-1980  abbiano svolto tre anni di attivita'
          didattica   e   scientifica,   quest'ultima  comprovata  da
          pubblicazioni  edite,  documentate  da  atti della facolta'
          risalenti   al   periodo  di  svolgimento  delle  attivita'
          medesime.  A  tal  fine  il preside della facolta' rilascia
          sulla  base della documentazione in possesso della facolta'
          attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
          attivita' didattica e scientifica.".
              - L'art.  12  della  legge  19 novembre  1990,  n. 341,
          recante  "Riforma degli ordinamenti didattici universitari,
          abrogato  dal  presente  regolamento, recava: "Attivita' di
          docenza".
          Nota all'art. 1, comma 14:
              - Il  testo  dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e' riportato nella nota dell'art. 1, comma 6.
          Nota all'art. 1, comma 17:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per  essi  previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   con  esclusione  degli  appartenenti  alla
          carriera  diplomatica  e  prefettizia,  del personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  di  richiedere  il
          trattenimento   in   servizio   fino   al   compimento  del
          settantesimo  anno  d'eta'.  In  tal  caso e' data facolta'
          all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
          accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla  particolare
          esperienza   professionale  acquisita  dal  richiedente  in
          determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
          andamento  dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
          materia  di  riduzione  programmata  del  personale  di cui
          all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
          53   e  69,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
          amministrazioni,  inoltre,  possono destinare il dipendente
          trattenuto  in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
          I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
          di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto periodo del presente
          comma   non  danno  luogo  alla  corresponsione  di  alcuna
          ulteriore   tipologia   di   incentivi   al  posticipo  del
          pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
          e  non  rilevano  ai  fini  della  misura  del  trattamento
          pensionistico.
              1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          commna    1    e'    estesa    sino   al   compimento   del
          settantacinquesimo anno di eta'.".
          Nota all'art. 1, comma 18:
              - Il   testo   dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992, n. 503, e' riportato nella nota al comma
          17.
          Nota all'art. 1, comma 22:
              - Per  la  rubrica de1l'art. 12 della legge 19 novembre
          1990, n. 341, si veda la nota all'art. 1, comma 11.
              - Gli  articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
          (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
          universitari  di ruolo), abrogati dal presente regolamento,
          recavano,  rispettivamente: "Copertura dei posti di ruolo".
          "Procedure per la nomina in ruolo".
          Nota all'art. 1, comma 23:
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni
          recante  "Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello Stato in materia di bilancio":
                "2.  I  disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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