Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 239 del 15/11/2005 G.U. n. 273 del 23 Novembre 2005
Disposizioni in materia di spettacolo
Disposizioni in materia di spettacolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validita' ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» e' soppressa. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante «Disposizioni urgenti in materia di attivita' cinematografica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2005, n. 191, non convertito in legge, era il seguente: «Art. 1. (Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche). - 1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. I decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 8, comma 4, all'art. 10, comma 4, all'art. 12, comma 4, ed all'art. 17, comma 4, nonche' gli atti di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'art. 9, comma 3, all'art. 12, comma 5, all'art. 19, comma 2, nonche' gli atti del Ministro di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.". 2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, gia' adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validita' degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare. 2. Il regolamento di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470 del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' abrogato.». - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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