Legge Ordinaria n. 239 del 15/11/2005 G.U. n. 273 del 23 Novembre 2005
Disposizioni in materia di spettacolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati, e sono
fatti  salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti
giuridici   sorti   sulla   base   dell'articolo   1,  comma  2,  del
decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della
validita' ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
  3.  I  decreti  ministeriali  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17 aprile  2003,  n.  82,  concernenti  i  criteri e le
modalita'   di   erogazione   dei  contributi  alle  attivita'  dello
spettacolo  dal  vivo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive  modificazioni,  sono  adottati d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  I  decreti di cui al presente comma possono comunque
essere  adottati  qualora  l'intesa  non  sia  stata  raggiunta entro
sessanta  giorni  dalla  data della loro trasmissione alla Conferenza
unificata da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
  4.  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82,
la parola: «annualmente» e' soppressa.
  5.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 17 agosto
          2005,  n.  164, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          attivita'   cinematografica»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto 2005, n. 191, non convertito in legge,
          era il seguente:
              «Art.   1.   (Disposizioni   in  materia  di  attivita'
          cinematografiche). - 1. All'art. 27 del decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il
          comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
                "8-bis.  I  decreti  ministeriali  di cui all'art. 3,
          comma  2,  all'art.  8,  comma  4,  all'art.  10,  comma 4,
          all'art.  12, comma 4, ed all'art. 17, comma 4, nonche' gli
          atti  di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 19, commi 3 e
          5,  sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano.  I  decreti ministeriali di cui
          all'art.  9,  comma  3,  all'art. 12, comma 5, all'art. 19,
          comma  2,  nonche' gli atti del Ministro di cui all'art. 8,
          comma  3, ed all'art. 13, comma 9, sono adottati sentita la
          Conferenza di cui al primo periodo.".
              2.  I  decreti  ministeriali  e  gli  altri atti di cui
          all'art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del
          2004,  e  successive modificazioni, gia' adottati alla data
          del  28  luglio  2005, sono trasmessi nel termine di trenta
          giorni,  ai  fini della validita' degli atti adottati e dei
          procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi,
          alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
          le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di
          contributi  in  favore  delle  attivita'  dello spettacolo)
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
          n. 82 come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1.  -  In attesa che la legge di definizione dei
          principi   fondamentali   di   cui   all'art.   117   della
          Costituzione  fissi  i  criteri  e gli ambiti di competenza
          dello  Stato,  i  criteri  e le modalita' di erogazione dei
          contributi  alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla
          legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione
          annuale  del  Fondo  unico per lo spettacolo sono stabiliti
          con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali non aventi natura regolamentare.
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
          4 novembre  1999,  n.  470  del  Ministro  per  i beni e le
          attivita' culturali, e' abrogato.».
              -  La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante «Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo»,   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 maggio 1985, n. 104.
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    recante:    «Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale    incarico    non    e'   conferito,   dal   Ministro
          dell'interno.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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