Legge Ordinaria n. 263 del 28/12/2005 G.U. n. 301 del 28 Dicembre 2005 (suppl.ord.)
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  All'articolo  2,  comma  3,  lettera c-ter), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  183  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il  giudice  istruttore  fissa  altresi'  una  nuova udienza se deve
procedersi a norma dell'articolo 185";
2) il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"Se  richiesto,  il  giudice  concede  alle  parti i seguenti termini
perentori:
1)  nn  termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate  alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
2)  un  termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed  eccezioni  nuove,  o modificate dall'altra parte, per proporre le
eccezioni  che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle eccezioni
medesime  e  per  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  produzioni
documentali;
3)  un  termine  di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di
prova contraria.
Salva  l'applicazione  dell'articolo  187,  il giudice provvede sulle
richieste  istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per
l'assunzione  dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni.
Nel  caso  in  cui  vengano  disposti  d'ufficio  mezzi  di prova con
l'ordinanza  di  cui  al  settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre,
entro  un  termine  perentorio  assegnato dal giudice con la medesima
ordinanza,  i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai
primi  nonche'  depositare  memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di
provvedere ai sensi del settimo comma.
Con  l'ordinanza  che  ammette  le prove il giudice puo' in ogni caso
disporre,  qualora  lo  ritenga utile, il libero interrogatorio delle
parti;   all'interrogatorio   disposto   dal  giudice  istruttore  si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma";
3)  al  settimo  comma,  le  parole:  "di  cui  al  sesto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";
b)  all'articolo  184  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle
seguenti: "dal settimo comma";
2) il secondo comma e' abrogato.
2.  All'articolo  2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
"C-quater) all'articolo 185, al primo comma e' premesso il seguente:
"ll  giudice  istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa   la  comparizione  delle  medesime  al  fine  di  interrogarle
liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha
altresi'  facolta'  di  fissare  la  predetta udienza di comparizione
personale   a   norma   dell'articolo  117.  Quando  e'  disposta  la
comparizione   personale,   le   parti   hanno   facolta'   di  farsi
rappresentare  da  un  procuratore  generale o speciale il quale deve
essere  a  conoscenza  dei  fatti della causa. La procura deve essere
conferita  con  atto  pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire  al  procuratore  il  potere di conciliare o transigere la
controversia.  Se  la  procura  e'  conferita  con scrittura privata,
questa  puo'  essere  autenticata anche dal difensore della parte. La
mancata  conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da  parte  del  procuratore  e'  valutata  ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116";
c-quinquies)  all'articolo  187,  quarto  comma,  le  parole: "di cui
all'articolo   184"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "di  cui
all'articolo 183, ottavo comma"".
3.  All'articolo  2,  comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni
di  somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri
titoli  di  credito  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia";
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private
autenticate,  relativamente  alle  obbligazioni di somme di denaro in
essi contenute" sono soppresse;
3)  al  terzo  comma  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
precetto    deve   contenere   trascrizione   integrale,   ai   sensi
dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate
di cui al numero 2) del secondo comma";
b) al numero 5), all' articolo 492 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1).  al  secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle
seguenti:  "in  uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in
mancanza"   sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   in  caso  di
irreperibilita'   presso  la  residenza  dichiarata  o  il  domicilio
eletto";
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il   pignoramento  deve  inoltre  contenere  l'avvertimento  che  il
debitore,  ai  sensi  dell'articolo  495, puo' chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto   al   creditore   pignorante   e  ai  creditori  intervenuti,
comprensivo  del  capitale,  degli interessi e delle spese, oltre che
delle  spese  di  esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita',
sia  da  lui  depositata  in  cancelleria,  prima che sia disposta la
vendita  o  l'assegnazione  a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa  istanza  unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo  del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento,  dedotti  i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale";
3) al quinto comma, le parole: "di cui all'articolo 499, terzo comma"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui all'articolo 499, quarto
comma";
c)  il  numero  7)  e' sostituito dal seguente: "7) l'articolo 499 e'
sostituito dal seguente:
"Art.  499.  -  (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i
creditori  che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su
titolo   esecutivo,   nonche'   i   creditori  che,  al  momento  del
pignoramento,  avevano  eseguito  un  sequestro.  sui  beni pignorati
ovvero  avevano  un  diritto  di  pegno  o  un  diritto di prelazione
risultante  da  pubblici registri ovvero erano titolari di un credito
di  somma  di  denaro  risultante  dalle  scritture  contabili di cui
all'articolo 2214 del codice civile.
Il  ricorso  deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in
cui  e'  disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del
titolo  di  esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della
somma  ricavata  e  la  dichiarazione  di  residenza o la elezione di
domicilio  nel  comune  in  cui  ha  sede  il  giudice competente per
l'esecuzione.  Se  l'intervento  ha  luogo per un credito di somma di
denaro  risultante  dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso
deve   essere   allegato,  a  pena  di  inammissibilita',  l'estratto
autentico  notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione
deve  notificare  al  debitore,  entro  i  dieci giorni successivi al
deposito,  copia  del  ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico
notarile  attestante  il  credito  se l'intervento nell'esecuzione ha
luogo in forza di essa.
Ai  creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza
in  cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri
beni  del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad
anticipare  le  spese  necessarie  per  l'estensione.  Se i creditori
intervenuti,  senza  giusto  motivo, non estendono il pignoramento ai
beni  indicati  ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta
giorni,  il  creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione.
Con  l'ordinanza  con  cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai
sensi  degli  articoli  530,  552  e  569 il giudice fissa, altresi',
udienza  di  comparizione  davanti a se' del debitore e dei creditori
intervenuti  privi  di  titolo  esecutivo, disponendone la notifica a
cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
All'udienza  di  comparizione  il  debitore deve dichiarare quali dei
crediti  per  i  quali  hanno avuto luogo gli interventi egli intenda
riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la
relativa   misura.   Se   il   debitore  non  compare,  si  intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in  assenza  di  titolo  esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva   comunque   ai  soli  effetti  dell'esecuzione.  I  creditori
intervenuti  i  cui  crediti  siano  stati  riconosciuti da parte del
debitore  partecipano  alla  distribuzione  della  somma ricavata per
l'intero  ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi
sia  stato  riconoscimento  parziale.  1  creditori intervenuti i cui
crediti  siano  stati  viceversa  disconosciuti  dal  debitore  hanno
diritto,  ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza
e   dimostrino  di  avere  proposto,  nei  trenta  giorni  successivi
all'udienza  di  cui al presente comma, l'azione necessaria affinche'
essi possano munirsi del titolo esecutivo"";
d) dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) L'articolo 500 e' sostituito dal seguente:
"Art.  500.  -  (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le
disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da'
diritto  a  partecipare  alla  distribuzione  della somma ricavata, a
partecipare  all'espropriazione  del  bene pignorato e a provocarne i
singoli atti"";
e)  il  numero  8)  e' sostituito dal seguente: "8) l'articolo 510 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e' un solo
creditore  pignorante  senza intervento di altri creditori, ilgiudice
dell'esecuzione,  sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante  il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi
e spese.
In  caso  diverso  la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo  alle  cause legittime di prelazione e previo accantonamento
delle  somme  che  spetterebbero  ai  creditori  intervenuti privi di
titolo  esecutivo  i  cui crediti non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di
titolo  esecutivo  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo di tempo non
superiore  a  tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una
delle  parti  o  anche  d'ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti  a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori
intervenuti,   con   l'eccezione  di  coloro  che  siano  gia'  stati
integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per  la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima
che  sia  decorso  il  termine  fissato  se  vi e' istanza di uno dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo.
Il  residuo  della  somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di
cui  al  terzo  comma  ovvero  dopo  che sia decorso il termine nello
stesso  previsto,  e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito
l'espropriazione"";
f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile
ivi  richiamato,  le  parole:  "a un dottore commercialista o esperto
contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";
g) dopo il numero 17) e' inserito il seguente:
"17-bis)   all'articolo  534-ter,  le  parole:  ".con  incanto"  sono
soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: "professionista"";
h)  al  numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile
ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I  provvedimenti  di cui ai commi che precedono sono pronunciati con
ordinanza non impugnabile";
i) il numero 21) e' sostituito dal seguente:
"21)  all'articolo  560,  i  commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"Il   giudice   dell'esecuzione   dispone,   con   provvedimento  non
impugnabile,  la  liberazione  dell'immobile  pignorato,  quando  non
ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso,
o  parte  dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione,
se  concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione
o all'assegnazione dell'immobile.
Il  provvedimento  costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e'
eseguito  a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del
decreto   di   trasferimento   nell'interesse  dell'aggiudicatario  o
dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Il  giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,
stabilisce  le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche'
gli  interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita.  Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del
giudice   dell'esecuzione,   all'amministrazione   e   alla  gestione
dell'immobile  pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'"";
l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  secondo  comma,  le  parole:  "e  delle  mappe  censuarie, il
certificato  di  destinazione urbanistica come previsto nella vigente
normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso"
sono  soppresse  e,  dopo  le  parole:  "all'immobile pignorato" sono
inserite  le  seguenti:  "effettuate  nei  venti  anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento";
2)  al  terzo  comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Un  termine  di  centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore
dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi
depositata  debba  essere  completata" e, al secondo periodo, dopo le
parole:  "non  e' concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la
documentazione  non  e'  integrata  nel termine assegnato ai sensi di
quanto previsto nel periodo precedente,";
m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  secondo  periodo  del  primo  comma,  la parola: "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi";
2)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "11 giudice con la medesima
ordinanza"  sono  inserite  le seguenti: "stabilisce le modalita' con
cui deve essere prestata la cauzione,";
n) dopo il numero 26) e' inserito il seguente:
"26-bis)  all'articolo  570,  le  parole: "e del valore dell'immobile
determinato   a   norma  dell'articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   ",   del   valore   dell'immobile   determinato  a  norma
dell'articolo  568,  del  sito  Internet  sul  quale e' pubblicata la
relativa  relazione  di stima, del nome e del recapito telefonico del
custode nominato in sostituzione del debitore"";
o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al  primo  comma,  le  parole:  "Se  un termine piu' lungo non e'
fissato  dall'offerente,  l'offerta non puo' essere revocata prima di
venti giorni" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1)  il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo
573;
2) il giudice ordini l'incanto;
3)  siano  decorsi  centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa
non sia stata accolta";
p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi
richiamato,  al  quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono
soppresse;
q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi
richiamato,  al  quinto  comma,  le  parole:  "Nel caso di diserzione
della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in
aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite
le  seguenti:  ",  salvo  che  ricorra  un documentato e giustificato
motivo,";
r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo  591  del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1)  al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle
seguenti: "decide di non";
1.2)  al  secondo  comma, le parole: "In quest'ultimo caso il giudice
puo'" sono sostituite dalle seguenti: "11 giudice puo' altresi'";
2)  l'articolo  591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato
e' sostituito dal seguente:
"Art.  591-bis.  (Delega  delle  operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione,  con  l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli
interessati,  delegare  ad  un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario  o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei
relativi  elenchi  di  cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione  del  presente  codice,  il compimento delle operazioni di
vendita  secondo  le  modalita'  indicate al terzo comma del medesimo
articolo  569.  Con  la  medesima  ordinanza il giudice stabilisce il
termine  per  lo  svolgimento delle operazioni delegate, le modalita'
della  pubblicita',  il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell'articolo  571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo
568,  terzo  comma,  tenendo  anche  conto  della  relazione  redatta
dall'esperto  nominato  dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo
comma,  e  delle  eventuali  note  depositate  dalle  parti  ai sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice;
2)  agli  adempimenti  previsti  dall'articolo 570 e, ove occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma;
3)  alla  deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4)  alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a
norma dell'articolo 581;
5)  a  ricevere  o  autenticare  la  dichiarazione  di  nomina di cui
all'articolo 583;
6)  sulle  offerte  dopo  l'incanto  a  norma dell'articolo 584 e sul
versamento  del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8)   alla   fissazione  del  nuovo  incanto  e  del  termine  per  la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9)   alla   fissazione   dell'ulteriore  incanto  nel  caso  previsto
dall'articolo 587;
10)    ad    autorizzare    l'assunzione    dei   debiti   da   parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e
voltura  catastale  del  decreto di trasferimento, alla comunicazione
dello  stesso  a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti
per  le  comunicazioni  di  atti  volontari  di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di  trasferimento  pronunciato  dal  giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
12)  alla  formazione  del  progetto  di  distribuzione  ed  alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13)  ad  ordinare  alla  banca  o all'ufficio postale la restituzione
delle  cauzioni  e  di ogni altra somma direttamente versata mediante
bonifico  o  deposito  intestato  alla  procedura dagli offerenti non
risultati  aggiudicatari.  La  restituzione  ha  luogo nelle mani del
depositante  o  mediante  bonifico a favore degli stessi conti da cui
sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso  di  cui  all'articolo  570  e'  specificato che tutte le
attivita',  che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute  in  cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal
cancelliere   o   dal  giudice  dell'esecuzione,  sono  eseguite  dal
professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo
indicato  nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo  173-quater  delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
E  professionista  delegato  provvede  altresi'  alla  redazione  del
verbale   delle   operazioni   di  vendita,  che  deve  contenere  le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita'  delle  persone  presenti, la descrizione delle attivita'
svolte,   la   dichiarazione   dell'aggiudicazione   provvisoria  con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato
ed  allo  stesso  nondeve  essere allegata la procura speciale di cui
all'articolo 579, secondo comma.
Se  il  prezzo  non  e'  stato versato nel termine, il professionista
delegato  ne  da'  tempestivo  avviso  al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi
degli  articoli  574,  585  e  590,  secondo comma, il professionista
delegato  predispone  il  decreto  di trasferimento e trasmette senza
indugio  al  giudice  dell'esecuzione  il  fascicolo.  Al decreto, se
previsto   dalla  legge,  deve  essere  allegato  il  certificato  di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale.  Il  professionista  delegato provvede alla trasmissione
del  fascicolo  al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia
luogo  all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo
591.  Contro  il  decreto  previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca
o su un conto postale indicati dal giudice.
I  provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione  in  ogni  caso  di  delega  al  professionista delle
operazioni di vendita";
s) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile
ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti:  "L'istanza  puo' essere proposta fino a venti giorni prima
della  scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto
o,  nel  caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a
quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede
nei  dieci  giorni  successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone,
nei  casi  di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque
giorni  successivi  al  deposito del provvedimento di sospensione, lo
stesso  sia  comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul
quale e' pubblicata la relazione di stima";
t) dopo il numero 43), e' aggiunto il seguente:
"43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza"
sono  inserite  le  seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha
luogo la vendita,"".
4.  All'articolo  2,  comma  3,  lettera e-ter), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio  2005,  n.  80,  all'articolo  709-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  ",  quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite
dalle seguenti: "e dal quarto e al decimo";
b)  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il
processo   debba   continuare  per  la  richiesta  di  addebito,  per
l'affidamento  dei  figli o per le questioni economiche, il tribunale
emette  sentenza  non  definitiva  relativa alla separazione. Avverso
tale  sentenza e' ammesso soltanto appello immediato che e' deciso in
camera di consiglio".
5.  All'articolo  2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
"Art.  161-bis.  -  (Rinvio  della  vendita dopo la prestazione della
cauzione).  Il  rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il
consenso  dei  creditori  e  degli  offerenti  che  abbiano  prestato
cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"";
b)  alla  lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole:
"e  ai  dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai
commercialisti";
c)  alla  lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole:
",  dei  dottori  commercialisti e esperti contabili" sono sostituite
dalle seguenti: "e dei commercialisti";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) l'articolo 173 e' abrogato";
e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6)
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o
aggiornamento  del  certificato  di destinazione urbanistica previsto
dalla vigente normativa";
2)  all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole:
"con incanto" sono soppresse;
3)   dopo  l'articolo  173-quater  ivi  richiamato,  e'  aggiunto  il
seguente:
"Art.  173-quinquies.  -  (Ulteriori modalita' di presentazione delle
offerte  d'acquisto).  - H giudice, con l'ordinanza di vendita di cui
all'articolo  569,  terzo  comma,  del  codice,  puo' disporre che la
presentazione  delle  offerte  di acquisto ai sensi dell'articolo 571
del  medesimo  codice  possa  avvenire  anche mediante l'accredito, a
mezzo  di  bonifico  o deposito su conto bancario o postale intestato
alla  procedura  esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo
che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei
documenti   informatici   e   teletrasmessi,   di  una  dichiarazione
contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito  di  cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere
proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalita' di cui al primo comma e'
accolta,  il  termine  per  il  versamento del prezzo e di ogni altra
somma e' di novanta giorni";
f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  all'articolo  179-bis  ivi  richiamato,  le  parole:  ",  dottori
commercialisti  e  esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti:
"e commercialisti";
2)  all'articolo  179-ter  ivi  richiamato, le parole: ", dei dottori
commercialisti  e  degli  esperti contabili", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni,  i  commi  3-quater  e 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
"3-quater.  Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1),
entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
3-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, lettere b-bis),
b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),
3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano  ai  procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a  43-bis),  e  3-ter,  lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f),
entrano  in  vigore  il  1°  gennaio  2006  e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia  e'  gia'  stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l'osservanza  delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei
creditori  non  muniti  di  titolo  esecutivo  conserva  efficacia se
avvenuto prima del 1° gennaio 2006".
7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  2, commi 3-quater,
3-quinquies  e  3-sexies,  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
come introdotti dal comma 6 del presente articolo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale.).
              -  Il  regio-decreto  17 agosto  1907,  n.  642,  reca:
          (Regolamento   per   la   procedura  dinanzi  alle  sezioni
          giurisdizionali del Consiglio di Stato.).
              -  La  legge 21 gennaio 1994, n. 53, reca: (Facolta' di
          notificazioni    di    atti    civili,   amministrativi   e
          stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.).
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  183 del codice di
          procedura   civile   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              "Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
          della causa).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              All'udienza  fissata  per  la  prima comparizione delle
          parti  e  la  trattazione  il  giudice  istruttore verifica
          d'ufficio  la  regolarita'  del  contraddittorio  e, quando
          occorre,  pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102,
          secondo  comma,  dall'art.  164,  secondo,  terzo  e quinto
          comma,  dall'art. 167, secondo e terzo comma, dall'art. 182
          e dall'art. 291, primo comma.
              Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
          il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
              Il  giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza
          se deve procedersi a norma dell'art. 185.
              Nell'udienza    di   trattazione   ovvero   in   quella
          eventualmente  fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
          richiede  alle  parti,  sulla  base  dei  fatti allegati, i
          chiarimenti  necessari  e  indica  le  questioni rilevabili
          d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
              Nella  stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
          e   le   eccezioni   che  sono  conseguenza  della  domanda
          riconvenzionale  o  delle eccezioni proposte dal convenuto.
          Puo'  altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
          terzo  ai  sensi  degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
          l'esigenza  e'  sorta  dalle difese del convenuto. Le parti
          possono  precisare  e modificare le domande, le eccezioni e
          le conclusioni gia' formulate.
              Se  richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
          termini perentori:
                1)  un  termine  di  ulteriori  trenta  giorni per il
          deposito  di  memorie  limitate  alle  sole  precisazioni o
          modificazioni   delle  domande,  delle  eccezioni  e  delle
          conclusioni gia' proposte;
                2)   un   termine  di  ulteriori  trenta  giorni  per
          replicare  alle  domande  ed  eccezioni nuove, o modificate
          dall'altra  parte,  per  proporre  le  eccezioni  che  sono
          conseguenza  delle domande e delle eccezioni medesime e per
          l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
                3)  un  termine di ulteriori venti giorni per le sole
          indicazioni di prova contraria.
              Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede
          sulle  richieste  istruttorie  fissando  l'udienza  di  cui
          all'art.  184  per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
          ammissibili  e  rilevanti.  Se  provvede mediante ordinanza
          emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro
          trenta giorni.
              Nel  caso  in  cui  vengano disposti d'ufficio mezzi di
          prova  con  l'ordinanza  di  cui al settimo comma, ciascuna
          parte  puo'  dedurre, entro un termine perentorio assegnato
          dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
          si   rendono   necessari  in  relazione  ai  primi  nonche'
          depositare   memoria   di  replica  nell'ulteriore  termine
          perentorio  parimenti assegnato dal giudice, che si riserva
          di provvedere ai sensi del settimo comma.
              Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in
          ogni  caso  disporre,  qualora  lo ritenga utile, il libero
          interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal
          giudice  istruttore  si applicano le disposizioni di cui al
          terzo comma.
              L'ordinanza  di  cui  al  settimo comma e' comunicata a
          cura  del  cancelliere  entro  i  tre  giorni successivi al
          deposito,  anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui
          il  numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche'
          a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione e la
          trasmissione  dei  documenti informatici e teletrasmessi. A
          tal  fine  il  difensore indica nel primo scritto difensivo
          utile  il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
          presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Prima udienza di trattazione.
              Nella   prima   udienza   di   trattazione  il  giudice
          istruttore  interroga  liberamente  le  parti  presenti  e,
          quando   la  natura  della  causa  lo  consente,  tenta  la
          conciliazione.  La  mancata  comparizione delle parti senza
          giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
          sensi del secondo comma dell'art. 116.
              Le  parti  hanno  facolta' di farsi rappresentare da un
          procuratore  generale  o  speciale,  il quale deve essere a
          conoscenza  dei  fatti  della causa. La procura deve essere
          conferita   con   atto   pubblico   o   scrittura   privata
          autenticata,  e deve attribuire al procuratore il potere di
          conciliare   o   transigere  la  controversia.  La  mancata
          conoscenza,  senza  gravi ragioni, dei fatti della causa da
          parte  del  procuratore  e' valutabile ai sensi del secondo
          comma dell'art. 116.
              Il  giudice  richiede  alle parti, sulla base dei fatti
          allegati,  i  chiarimenti  necessari  e indica le questioni
          rilevabili  d'ufficio  delle  quali  ritiene  opportuna  la
          trattazione.
              Nella  stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
          e   le   eccezioni   che  sono  conseguenza  della  domanda
          riconvenzionale  o  delle eccezioni proposte dal convenuto.
          Puo'  altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
          terzo  ai  sensi  degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
          l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le
          parti   possono  precisare  e  modificare  le  domande,  le
          eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
              Se  richiesto,  il  giudice fissa un termine perentorio
          non  superiore  a  trenta giorni per il deposito di memorie
          contenenti precisazioni omodificazioni delle domande, delle
          eccezioni   e  delle  conclusioni  gia'  proposte.  Concede
          altresi'  alle  parti  un successivo termine perentorio non
          superiore  a  trenta  giorni  per replicare alle domande ed
          eccezioni   nuove  o  modificate  dell'altra  parte  e  per
          proporre  le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
          delle  eccezioni  medesime.  Con  la  stessa  ordinanza  il
          giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art.
          184.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  184 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Nell'udienza   fissata  con  l'ordinanza  prevista  dal
          settimo  comma dell'art. 183, il giudice istruttore procede
          all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
              Secondo comma abrogato
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Deduzioni istruttorie.
              Salva   l'applicazione   dell'art.   187   il   giudice
          istruttore,  se  ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
          ammette  i  mezzi  di prova proposti; ovvero, su istanza di
          parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro
          il  quale  le  parti  possono produrre documenti e indicare
          nuovi mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale
          indicazione di prova contraria.
              I termini di cui al comma precedente sono perentori.
              Nel  caso  in  cui  vengano disposti d'ufficio mezzi di
          prova,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,  entro  un  termine
          perentorio  assegnato  dal giudice, i mezzi di prova che si
          rendono necessari in relazione ai primi.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  185 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 185 (Tentativo di conciliazione).
              Il  giudice  istruttore, in caso di richiesta congiunta
          delle  parti,  fissa la comparizione delle medesime al fine
          di    interrogarle   liberamente   e   di   provocarne   la
          conciliazione.  Il  giudice istruttore ha altresi' facolta'
          di  fissare la predetta udienza di comparizione personale a
          norma  dell'art.  117.  Quando  e' disposta la comparizione
          personale,  le  parti hanno facolta' di farsi rappresentare
          da  un procuratore generale o speciale il quale deve essere
          a  conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e  deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
          transigere  la controversia. Se la procura e' conferita con
          scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
          difensore   della   parte.  La  mancata  conoscenza,  senza
          giustificato  motivo,  dei  fatti  della causa da parte del
          procuratore   e'   valutata  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'art. 116;
              Il  tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in
          qualunque momento dell'istruzione.
              Quando  le  parti si sono conciliate, si forma processo
          verbale  della  convenzione  conclusa.  Il processo verbale
          costituisce titolo esecutivo.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  187 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
              Il  giudice  istruttore,  se  ritiene  che la causa sia
          matura   per  la  decisione  di  merito  senza  bisogno  di
          assunzione  di  mezzi di prova, rimette le parti davanti al
          collegio.
              Puo'  rimettere  le  parti  al  collegio  affinche' sia
          decisa   separatamente   una  questione  di  merito  avente
          carattere  preliminare,  solo  quando  la decisione di essa
          puo' definire il giudizio.
              Il  giudice  provvede analogamente se sorgono questioni
          attinenti  alla  giurisdizione o alla competenza o ad altre
          pregiudiziali,  ma  puo'  anche  disporre  che siano decise
          unitamente al merito.
              Qualora  il  collegio  provveda  a norma dell'art. 279,
          secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo
          comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono
          assegnati  dal  giudice  istruttore,  su  istanza di parte,
          nella prima udienza dinnanzi a lui.
              Il  giudice  da'  ogni  altra  disposizione relativa al
          processo.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  474 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 474 (Titolo esecutivo).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu'
          di  un  titolo  esecutivo  per un diritto certo, liquido ed
          esigibile.
              Sono titoli esecutivi:
                1)  le  sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
          quali   la   legge   attribuisce   espressamente  efficacia
          esecutiva;
                2)  le  scritture  private autenticate, relativamente
          alle  obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
          cambiali,  nonche'  gli altri titoli di credito ai quali la
          legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
                3)  gli  atti  ricevuti da notaio o da altro pubblico
          ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
              L'esecuzione  forzata  per consegna o rilascio non puo'
          aver  luogo  che  in  virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
          numeri  1)  e  3)  del  secondo  comma.  Il  precetto  deve
          contenere  trascrizione  integrale, ai sensi dell'art. 480,
          secondo  comma,  delle scritture private autenticate di cui
          al numero 2) del secondo comma.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu'
          di  un  titolo  esecutivo  per un diritto certo, liquido ed
          esigibile.
              Sono titoli esecutivi:
                1)  le  sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge
          attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
                2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
          gli  atti  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
          stessa efficacia;
                3)  gli  atti  ricevuti da notaio o da altro pubblico
          ufficiale    autorizzato    dalla    legge   a   riceverli,
          relativamente  alle obbligazioni di somme di danaro in essi
          contenute.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  492 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 492 (Forma del pignoramento)
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Salve  le forme particolari previste nei capi seguenti,
          il  pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
          giudiziario  fa  al debitore di astenersi da qualunque atto
          diretto  a  sottrarre alla garanzia del credito esattamente
          indicato  i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
          frutti di essi.
              Il   pignoramento   deve  altresi'  contenere  l'invito
          rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
          giudice  dell'esecuzione  la  dichiarazione  di residenza o
          l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondariato
          in  cui  ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
          l'avvertimento   che,   in   mancanza  ovvero  in  caso  di
          irreperibilita'   presso   la  residenza  dichiarata  o  il
          domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
          lui  dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
          stesso giudice.
              Il  pignoramento  deve inoltre contenere l'avvertimento
          che  il  debitore, ai sensi dell'art. 495, puo' chiedere di
          sostituire  alle  cose  o ai crediti pignorati una somma di
          denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
          creditori  intervenuti,  comprensivo  del  capitale,  degli
          interessi   e   delle  spese,  oltre  che  delle  spese  di
          esecuzione,  sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
          lui  depositata  in  cancelleria, prima che sia disposta la
          vendita  o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
          569,  la  relativa  istanza  unitamente  ad  una  somma non
          inferiore  ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
          stato  eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
          intervenuti  indicati  nei  rispettivi  atti di intervento,
          dedotti  i  versamenti  effettuati  di cui deve essere data
          prova documentale.
              L'ufficiale  giudiziario,  quando  constata  che i beni
          assoggettati  a  pignoramento appaiono insufficienti per la
          soddisfazione  del creditore procedente, invita il debitore
          ad  indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui
          si trovano.
              Della  dichiarazione  del  debitore e' redatto processo
          verbale  che  lo  stesso sottoscrive. Se sono indicati beni
          dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono
          considerati  pignorati  anche  agli  effetti dell'art. 388,
          terzo comma, del codice penale.
              Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
          compendio   pignorato   sia   divenuto   insufficiente,  il
          creditore    procedente   puo'   richiedere   all'ufficiale
          giudiziario  di  procedere ai sensi dei precedenti commi e,
          successivamente,  esercitare  la  facolta'  di cui all'art.
          499, quarto comma.
              In  ogni  caso  l'ufficiale  giudiziario, ai fini della
          ricerca  delle  cose  da sottoporre ad esecuzione, puo', su
          richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
          dell'esecuzione,  rivolgere  richiesta  ai soggetti gestori
          dell'anagrafe  tributaria e di altre banche dati pubbliche.
          La  richiesta,  anche  riguardante  piu'  soggetti  nei cui
          confronti   procedere   a   pignoramento,   deve   indicare
          distintamente  le complete generalita' di ciascuno, nonche'
          quelle   dei   creditori   istanti   e   gli   estremi  dei
          provvedimenti di autorizzazione.
              L'ufficiale   giudiziario   ha   altresi'  facolta'  di
          richiedere  l'assistenza  della  forza pubblica, ove da lui
          ritenuto necessario.
              Quando  la  legge  richiede che l'ufficiale giudiziario
          nel   compiere   il  pignoramento  sia  munito  del  titolo
          esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
          l'esecuzione  puo'  concedere al creditore l'autorizzazione
          prevista nell'art. 488, secondo comma.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Salve  le forme particolari previste nei capi seguenti,
          il  pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
          giudiziario  fa  al debitore di astenersi da qualunque atto
          diretto  a  sottrarre alla garanzia del credito esattamente
          indicato  i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
          frutti di essi.
              Quando  la  legge  richiede che l'ufficiale giudiziario
          nel   compiere   il  pignoramento  sia  munito  del  titolo
          esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
          l'esecuzione  puo'  concedere al creditore l'autorizzazione
          prevista nell'art. 488 secondo comma.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 534-bis del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Il  giudice,  con il provvedimento di cui all'art. 530,
          puo', sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui
          al  primo  comma  dell'art.  534,  ovvero  in mancanza a un
          notaio  avente  sede preferibilmente nel circondario o a un
          avvocato  o  a  un  commercialista,  iscritti  nei relativi
          elenchi  di  cui  all'art.  179-ter  delle  disposizioni di
          attuazione   del   presente  codice,  il  compimento  delle
          operazioni  di  vendita con incanto ovvero senza incanto di
          beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli
          atti  conseguenti  sono  regolati dalle disposizioni di cui
          all'art.  591-bis,  in quanto compatibili con le previsioni
          della presente sezione.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Delega  al  notaio  delle  operazioni  di  vendita  con
          incanto.
              Il  pretore,  con il provvedimento di cui all'art. 530,
          puo',  sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente
          sede  nel  circondario  il  compimento  delle operazioni di
          vendita  con  incanto  di beni mobili iscritti nei pubblici
          registri.  La  delega  e gli atti conseguenti sono regolati
          dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  591-bis,  in quanto
          compatibili con le previsioni della presente sezione.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 534-ter del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
              Quando,   nel   corso   delle  operazioni  di  vendita,
          insorgono   difficolta'  il  professionista  delegato  puo'
          rivolgersi  al  giudice  dell'esecuzione, il quale provvede
          con  decreto.  Le  parti e gli interessati possono proporre
          reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del
          professionista  con  ricorso  allo stesso giudice, il quale
          provvede   con   ordinanza;  il  ricorso  non  sospende  le
          operazioni  di  vendita  salvo  che il giudice, concorrendo
          gravi motivi, disponga la sospensione.
              Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  559 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 559 (Custodia dei beni pignorati).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Col  pignoramento il debitore e' costituito custode dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori,  comprese le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
              Su  istanza  del creditore pignorante o di un creditore
          intervenuto,   il   giudice   dell'esecuzione,  sentito  il
          debitore,  puo'  nominare custode una persona diversa dallo
          stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
          diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
              Il  giudice  provvede  alla sostituzione del custode in
          caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
              Il  giudice,  se  custode  dei  beni  pignorati  e'  il
          debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
          ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
          momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
          la  vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
          che  custode  dei  beni  medesimi sia la persona incaricata
          delle  dette  operazioni o l'istituto di cui al primo comma
          dell'art. 534.
              Qualora  tale  istituto  non  sia  disponibile  o debba
          essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.
              I  provvedimenti  di  cui  ai  commi che precedono sono
          pronunciati con ordinanza non impugnabile.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Col  pignoramento il debitore e' costituito custode dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori,  comprese le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
              Su  istanza  del creditore pignorante o di un creditore
          intervenuto,   il   giudice   dell'esecuzione,  sentito  il
          debitore,  puo'  nominare custode una persona diversa dallo
          stesso debitore.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  560 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  560  (Modalita'  di nomina e revoca del custode.
          Modo della custodia.).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              I  provvedimenti  di  nomina  e  di revoca del custode,
          nonche'  l'autorizzazione  di  cui  al terzo comma o la sua
          revoca,   sono  dati  con  ordinanza  non  impugnabile.  In
          quest'ultimo  caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo
          per  il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
          l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485.
              Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
          il conto a norma dell'art. 593.
              Il  giudice  dell'esecuzione dispone, con provvedimento
          non  impugnabile,  la  liberazione dell'immobile pignorato,
          quando  non ritiene di autorizzare il debitore a continuare
          ad  abitare  lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
          revoca  la detta autorizzazione, se concessa in precedenza,
          ovvero     quando     provvede     all'aggiudicazione     o
          all'assegnazione dell'immobile.
              Il  provvedimento  costituisce  titolo esecutivo per il
          rilascio   ed   e'   eseguito  a  cura  del  custode  anche
          successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
          nell'interesse  dell'aggiudicatario  o dell'assegnatario se
          questi non lo esentano.
               Il  giudice,  con  l'ordinanza  di  cui al terzo comma
          dell'art.  569,  stabilisce le modalita' con cui il custode
          deve  adoperarsi  affinche'  gli  interessati  a presentare
          offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
          provvede  in  ogni  caso, previa autorizzazione del giudice
          dell'esecuzione,   all'amministrazione   e   alla  gestione
          dell'immobile  pignorato  ed  esercita  le  azioni previste
          dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
              Se  il  debitore  dimostra  di non avere altri mezzi di
          sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
          alimentare   sulle   rendite,   nei  limiti  dello  stretto
          necessario.
              Il  giudice,  con  l'ordinanza  di  cui al primo comma,
          stabilisce  le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
          perche'  gli  interessati  a presentare offerta di acquisto
          esaminino i beni in vendita.
              Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
          dell'immobile  pignorato  ed  esercita  le  azioni previste
          dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Modo della custodia.
              Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
          il conto a norma dell'art. 593.
              Ad   essi   e'  fatto  divieto  di  dare  in  locazione
          l'immobile  pignorato  se  non sono autorizzati dal giudice
          dell'esecuzione.
              Con  l'autorizzazione  del  giudice  il  debitore  puo'
          continuare  ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i
          locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
              Se  il  debitore  dimostra  di non avere altri mezzi di
          sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
          alimentare   sulle   rendite,   nei  limiti  dello  stretto
          necessario.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  567 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 567. (Istanza di vendita).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Decorso  il  termine  di cui all'art. 501, il creditore
          pignorante  e  ognuno  dei  creditori intervenuti muniti di
          titolo  esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
          pignorato.
              Il  creditore  che richiede la vendita deve provvedere,
          entro  centoventi  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ad
          allegare  allo  stesso  l'estratto  del  catasto, nonche' i
          certificati   delle   iscrizioni  e  trascrizioni  relative
          all'immobile  pignorato effettuate nei venti anni anteriori
          alla  trascrizione  del  pignoramento;  tale documentazione
          puo'   essere   sostituita   da   un  certificato  notarile
          attestante  le  risultanze  delle  visure  catastali  e dei
          registri immobiliari.
              Il   termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'  essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato,  per  giusti  motivi  e  per una durata non
          superiore  ad  ulteriori  centoventi  giorni. Un termine di
          centoventi  giorni  e'  inoltre  assegnato al creditore dal
          giudice,  quando lo stesso ritiene che la documentazione da
          questi  depositata  debba  essere completata. Se la proroga
          non   e'   richiesta  o  non  e'  concessa,  oppure  se  la
          documentazione  non  e'  integrata nel termine assegnato ai
          sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
          dell'esecuzione,  anche  d'ufficio,  dichiara l'inefficacia
          del  pignoramento  relativamente  all'immobile per il quale
          non  e'  stata  depositata  la  prescritta  documentazione.
          L'inefficacia  e'  dichiarata  con  ordinanza,  sentite  le
          parti.    Il   giudice,   con   l'ordinanza,   dispone   la
          cancellazione   della  trascrizione  del  pignoramento.  Si
          applica  l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
          altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
          altri beni pignorati.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Decorso   il   termine  di  cui  all'articolo  501,  il
          creditore  pignorante  e  ognuno  dei creditori intervenuti
          muniti  di  titolo  esecutivo  possono  chiedere la vendita
          dell'immobile pignorato.
              Il  creditore  che richiede la vendita deve provvedere,
          entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
          allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie,
          il  certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.
          18  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  di  data non
          anteriore  a  tre  mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
          certificati   delle   iscrizioni  e  trascrizioni  relative
          all'immobile  pignorato;  tale  documentazione  puo' essere
          sostituita   da   un  certificato  notarile  attestante  le
          risultanze   delle   visure   catastali   e   dei  registri
          immobiliari.
              La  documentazione  di cui al secondo comma puo' essere
          allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
          titolo esecutivo.
              Qualora  non  sia  depositata nei termini prescritti la
          documentazione   di   cui   al  secondo  comma,  ovvero  il
          certificato  notarile  sostitutivo della stessa, il giudice
          dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni
          altra  parte  interessata  o anche d'ufficio l'ordinanza di
          estinzione  della  procedura esecutiva di cui all'art. 630,
          secondo   comma,   disponendo   che   sia   cancellata   la
          trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica  l'art.  562,
          secondo comma.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  569 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  569  (Provvedimento  per  l'autorizzazione della
          vendita).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              A  seguito  dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice
          dell'esecuzione,  entro  trenta  giorni  dal deposito della
          documentazione  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 567,
          nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
          giuramento  e  fissa  l'udienza  per  la comparizione delle
          parti  e  dei  creditori  di cui all'art. 498 che non siano
          intervenuti.  Tra  la  data  del  provvedimento  e  la data
          fissata   per  l'udienza  non  possono  decorrere  piu'  di
          centoventi giorni.
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo  e  le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
          pena  di  decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo  delle  parti  comparse,  il  giudice dispone con
          ordinanza  la  vendita, fissando un termine non inferiore a
          novanta  giorni,  e  non  superiore  a centoventi, entro il
          quale  possono  essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
          dell'art.   571.  Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce  le  modalita'  con  cui deve essere prestata la
          cauzione,  fissa,  al  giorno  successivo alla scadenza del
          termine,  l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per
          la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai
          sensi  dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte
          offerte  d'acquisto  entro il termine stabilito, ovvero per
          il  caso  in  cui  le  stesse  non  siano efficaci ai sensi
          dell'art.  571,  ovvero per il caso in cui si verifichi una
          delle  circostanze  previste  dall'art.  572,  terzo comma,
          ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
          non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
              Se  vi  sono  opposizioni  il  tribunale  le decide con
          sentenza  e  quindi  il  giudice dell'esecuzione dispone la
          vendita con ordinanza.
              Con  la  medesima ordinanza il giudice fissa il termine
          entro  il  quale  essa  deve  essere notificata, a cura del
          creditore   che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un  altro
          autorizzato,  ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
          comparsi.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Sull'istanza   di   cui   all'art.   567   il   giudice
          dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti
          e   dei  creditori  di  cui  all'art.  498  che  non  siano
          intervenuti.
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo  e  le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
          pena  di  decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo  delle  parti  comparse,  il  giudice dispone con
          ordinanza  la  vendita,  la  quale  si  fa  a  norma  degli
          articoli seguenti,  se  egli  non  ritiene opportuno che si
          svolga col sistema dell'incanto.
              Se  vi  sono  opposizioni  il  tribunale  le decide con
          sentenza  e  quindi  il  giudice dell'esecuzione dispone la
          vendita con ordinanza.
              Con  la  medesima ordinanza il giudice fissa il termine
          entro  il  quale  essa  deve  essere notificata, a cura del
          creditore   che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un  altro
          autorizzato,  ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
          comparsi.".
              -  Si  riporta il testo dell'articolo 570 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 570 (Avviso della vendita).
              Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma
          dell'art.  490,  pubblico  avviso  contenente l'indicazione
          degli   estremi   previsti   nell'art.   555,   del  valore
          dell'immobile  determinato  a norma dell'art. 568, del sito
          Internet  sul  quale e' pubblicata la relativa relazione di
          stima,  del  nome  e  del  recapito  telefonico del custode
          nominato  in  sostituzione  del debitore con l'avvertimento
          che  maggiori informazioni, anche relative alle generalita'
          del  debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
          tribunale a chiunque vi abbia interesse.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  571 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 571 (Offerte d'acquisto).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Ognuno,  tranne  il  debitore, e' ammesso a offrire per
          l'acquisto  dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo
          di  procuratore  legale anche a norma dell'art. 579, ultimo
          comma.   L'offerente   deve  presentare  nella  cancelleria
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  del  prezzo,  del
          tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
          valutazione dell'offerta.
              L'offerta  non e' efficace se perviene oltre il termine
          stabilito  ai  sensi  dell'art.  569,  terzo  comma,  se e'
          inferiore  al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se
          l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite
          nell'ordinanza  di  vendita,  in  misura  non  inferiore al
          decimo del prezzo da lui proposto.
              L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
                1)  il  giudice disponga la gara tra gli offerenti di
          cui all'art. 573;
                2) il giudice ordini l'incanto;
                3)   siano   decorsi   centoventi  giorni  dalla  sua
          presentazione ed essa non sia stata accolta;
              L'offerta   deve  essere  depositata  in  busta  chiusa
          all'esterno   della   quale   sono  annotati,  a  cura  del
          cancelliere  ricevente, il nome, previa identificazione, di
          chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
          dell'esecuzione  o  del  professionista  delegato  ai sensi
          dell'art.  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
          l'esame  delle  offerte. Se e' stabilito che la cauzione e'
          da  versare  mediante  assegno  circolare,  lo  stesso deve
          essere   inserito   nella   busta.  Le  buste  sono  aperte
          all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
          degli offerenti.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Ognuno,  tranne  il  debitore, e' ammesso a offrire per
          l'acquisto  dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo
          di  procuratore  legale  anche a norma dell'art. 579 ultimo
          comma.   L'offerente   deve  presentare  nella  cancelleria
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  del  prezzo,  del
          tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
          valutazione  dell'offerta.  Se un termine piu' lungo non e'
          fissato  dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata
          prima di venti giorni.
              L'offerta  non  e'  efficace  se e' inferiore al prezzo
          determinato  a  norma  dell'art.  568  e se l'offerente non
          presta  cauzione  in  misura  non  inferiore  al decimo del
          prezzo da lui proposto.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  572 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 572 (Deliberazione sull'offerta).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Sull'offerta  il giudice dell'esecuzione sente le parti
          e i creditori iscritti non intervenuti.
              Se  l'offerta  e'  superiore  al  valore  dell'immobile
          determinato  a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto,
          la stessa e' senz'altro accolta.
              Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non
          puo'  far  luogo  alla  vendita  se  vi  e' il dissenso del
          creditore  procedente,  ovvero se il giudice ritiene che vi
          e'  seria  possibilita'  di migliore vendita con il sistema
          dell'incanto.  In  tali  casi lo stesso ha senz'altro luogo
          alle  condizioni  e  con  i termini fissati con l'ordinanza
          pronunciata ai sensi dell'art. 569.
              Si  applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e
          577.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Sull'offerta  il giudice dell'esecuzione sente le parti
          e i creditori iscritti non intervenuti.
              Se  l'offerta  non supera di almeno un quarto il valore
          dell'immobile   determinato   a  norma  dell'art.  568,  e'
          sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla
          respingere.
              Se  supera  questo  limite,  il giudice puo' fare luogo
          alla   vendita,   quando   ritiene  che  non  vi  e'  seria
          probabilita' di migliore vendita all'incanto.
              Si   applica  anche  in  questo  caso  la  disposizione
          dell'art. 577.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  584 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 584 (Offerte dopo l'incanto).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte
          di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
          esse  non  sono efficaci se il prezzo offerto non supera di
          un quinto quello raggiunto nell'incanto.
              Le  offerte  di  cui  al  primo comma si fanno mediante
          deposito  in  cancelleria  nelle forme di cui all'art. 571,
          prestando  cauzione  per  una  somma  pari  al doppio della
          cauzione versata ai sensi dell'art. 580.
              Il  giudice,  verificata  la regolarita' delle offerte,
          indice  la  gara,  della  quale il cancelliere da' pubblico
          avviso   a   norma   dell'articolo   570   e  comunicazione
          all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il
          quale  possono  essere  fatte ulteriori offerte a norma del
          secondo comma.
              Alla  gara  possono partecipare, oltre gli offerenti in
          aumento  di  cui  ai  commi  precedenti e l'aggiudicatario,
          anche  gli  offerenti  al  precedente incanto che, entro il
          termine  fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione
          nella misura di cui al secondo comma.
              Se  nessuno  degli  offerenti in aumento partecipa alla
          gara  indetta  a  norma  del  terzo comma, l'aggiudicazione
          diventa  definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
          offerenti  di  cui  al  primo  comma,  salvo che ricorra un
          documentato   e   giustificato  motivo,  la  perdita  della
          cauzione,  il  cui importo e' trattenuto come rinveniente a
          tutti gli effetti dall'esecuzione.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Avvenuto  l'incanto possono ancora essere fatte offerte
          d'acquisto  entro  il  termine di dieci giorni, ma non sono
          efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello
          raggiunto nell'incanto.
              Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di
          procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere da'
          pubblico  avviso  dell'offerta  piu' alta a norma dell'art.
          570.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  591 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
          o di nuovo incanto).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Se  non  vi sono domande di assegnazione o se decide di
          non   accoglierle,   il   giudice  dell'esecuzione  dispone
          l'amministrazione  giudiziaria a norma degli articoli 592 e
          seguenti,   oppure   pronuncia  nuova  ordinanza  ai  sensi
          dell'art. 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
              Il  giudice  puo' altresi' stabilire diverse condizioni
          di  vendita  e  diverse  forme  di pubblicita', fissando un
          prezzo  base inferiore di un quarto a quello precedente. Il
          giudice,  se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa
          un  nuovo  prezzo,  assegna  altresi'  un nuovo termine non
          inferiore  a  sessanta  giorni,  e non superiore a novanta,
          entro  il  quale possono essere proposte offerte d'acquisto
          ai sensi dell'art. 571.
              Si  applica  il terzo comma, secondo periodo, dell'art.
          569.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              All'udienza  di  cui all'articolo precedente il giudice
          dell'esecuzione,  se  non vi sono domande di assegnazione o
          se  non  crede  di  accoglierle,  dispone l'amministrazione
          giudiziaria  a  norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
          ordina che si proceda a nuovo incanto.
              In  quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse
          condizioni  di  vendita  e  diverse  forme  di pubblicita',
          fissando  un  prezzo  base  inferiore di un quinto a quello
          precedente.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 624-bis del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti).
              (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Il  giudice  dell'esecuzione,  su  istanza  di  tutti i
          creditori  muniti  di  titolo  esecutivo,  puo', sentito il
          debitore,  sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.
          L'istanza  puo'  essere  proposta fino a venti giorni prima
          della scadenza del termine per il deposito delle offerte di
          acquisto  o,  nel  caso in cui la vendita senza incanto non
          abbia  luogo,  fino  a  quindici giorni prima dell'incanto.
          Sull'istanza,   il   giudice   provvede  nei  dieci  giorni
          successivi  al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi
          di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 490, che, nei cinque
          giorni   successivi   al   deposito  del  provvedimento  di
          sospensione,   lo   stesso  sia  comunicato  al  custode  e
          pubblicato  sul  sito  Internet  sul quale e' pubblicata la
          relazione di stima. La sospensione e' disposta per una sola
          volta.  L'ordinanza  e'  revocabile  in  qualsiasi momento,
          anche  su richiesta di un solo creditore e sentito comunque
          il debitore.
              Entro  dieci giorni dalla scadenza del termine la parte
          interessata  deve  presentare  istanza  per  la  fissazione
          dell'udienza in cui il processo deve proseguire.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  631 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza).
              Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti
          si  presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui
          ha  luogo  la  vendita il giudice dell'esecuzione fissa una
          udienza  successiva di cui il cancelliere da' comunicazione
          alle parti.
              Se  nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza,
          il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo
          esecutivo.
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 709-bis cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  709-bis  (Udienza  di comparizione e trattazione
          davanti al giudice istruttore).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              All'udienza  davanti al giudice istruttore si applicano
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 180  e 183, commi
          primo,  secondo,  e  dal  quarto  e  al  decimo. Si applica
          altresi' l'art. 184.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 169-bis delle norme di
          attuazione  del  codice  di  procedura  civile  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  169-bis  (Determinazione  dei  compensi  per  le
          operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Con  il decreto di cui all'art. 179-bis e' stabilita la
          misura  dei  compensi  dovuti  ai notai, agli avvocati e ai
          commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
          iscritti nei pubblici registri.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Con  il decreto di cui all'art. 179-bis e' stabilita la
          misura  dei  compensi  dovuti ai notai per le operazioni di
          vendita  con  incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici
          registri.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 169-ter delle norme di
          attuazione  del  codice  di  procedura  civile  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
          alle operazioni di vendita).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Nelle  comunicazioni  previste  dall'art.  179-ter sono
          indicati  anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei
          commercialisti  disponibili a provvedere alle operazioni di
          vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Elenco  dei  notai  che  provvedono  alle operazioni di
          vendita con incanto.
              Nella  comunicazione  prevista  dall'art.  179-ter sono
          indicati   anche   gli  elenchi  dei  notai  disponibili  a
          provvedere  alle  operazioni di vendita con incanto di beni
          mobili iscritti nei pubblici registri.".
              -  L'art.  173  delle norme di attuazione del codice di
          procedura civile e' abrogato.
              -  Si riporta il testo dell'art. 173-bis delle norme di
          attuazione  del  codice  di  procedura  civile  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  173-bis  (Contenuto  della  relazione di stima e
          compiti dell'esperto).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              L'esperto  provvede  alla  redazione della relazione di
          stima dalla quale devono risultare:
                1)   l'identificazione   del  bene,  comprensiva  dei
          confini e dei dati catastali;
                2) una sommaria descrizione del bene;
                3)  lo stato di possesso del bene, con l'indicazione,
          se  occupato  da  terzi,  del  titolo  in  base al quale e'
          occupato,  con  particolare  riferimento  alla esistenza di
          contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
                4)  l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche
          di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
          carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
          contratti  incidenti  sulla  attitudine  edificatoria dello
          stesso   o   i   vincoli  connessi  con  il  suo  carattere
          storico-artistico;
                5)  l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche
          di  natura  condominiale,  che  saranno  cancellati  o  che
          comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
                6)   la   verifica   della   regolarita'  edilizia  e
          urbanistica    del    bene    nonche'   l'esistenza   della
          dichiarazione    di    agibilita'   dello   stesso   previa
          acquisizione    o    aggiornamento   del   certificato   di
          destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.
              L'esperto,   prima  di  ogni  attivita',  controlla  la
          completezza  dei  documenti  di  cui  all'art. 567, secondo
          comma,  del  codice,  segnalando  immediatamente al giudice
          quelli mancanti o inidonei.
              L'esperto,  terminata  la  relazione, ne invia copia ai
          creditori  procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
          non   costituito,   almeno   quarantacinque   giorni  prima
          dell'udienza  fissata  ai sensi dell'art. 569 del codice, a
          mezzo  di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto
          della   normativa,   anche  regolamentare,  concernente  la
          sottoscrizione,   la   trasmissione   e  la  ricezione  dei
          documenti informatici e teletrasmessi.
              Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note  alla
          relazione   purche'  abbiano  provveduto,  almeno  quindici
          giorni  prima,  ad  inviare  le  predette  note  al perito,
          secondo  le  modalita' fissate al terzo comma; in tale caso
          l'esperto    interviene    all'udienza    per   rendere   i
          chiarimenti.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  173-quater  delle
          disposizioni  di  attuazione del codice di procedura civile
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita da
          parte del professionista delegato).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              L'avviso  di  cui  al terzo comma dell'art. 591-bis del
          codice  deve  contenere  l'indicazione  della  destinazione
          urbanistica  del  terreno  risultante  dal  certificato  di
          destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico
          di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n.  380,  nonche'  le notizie di cui all'art. 46 del
          citato  testo  unico  e  di  cui  all'art.  40  della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  e successive modificazioni; in
          caso  di insufficienza di tali notizie, tale da determinare
          le  nullita'  di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo
          unico,  ovvero  di  cui  all'art.  40, secondo comma, della
          citata  legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
          nell'avviso  con  avvertenza  che  l'aggiudicatario potra',
          ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di
          cui  all'art.  46, comma 5, del citato testo unico e di cui
          all'art.  40,  sesto  comma, della citata legge 28 febbraio
          1985, n. 47.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 179-bis delle norme di
          attuazione  del  codice  di  procedura  civile  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.   179-bis.   Determinazione  e  liquidazione  dei
          compensi   per   le   operazioni   delegate   dal   giudice
          dell'esecuzione.
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Con  decreto  del Ministro della giustizia, di concerto
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
          Consiglio  nazionale  del notariato, il Consiglio nazionale
          dell'ordine   degli   avvocati  e  il  Consiglio  nazionale
          dell'ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli esperti
          contabili,   e'  stabilita  ogni  triennio  la  misura  dei
          compensi  dovuti a notai, avvocati, e commercialisti per le
          operazioni di vendita di beni immobili.
              Il  compenso  dovuto al professionista e' liquidato dal
          giudice  dell'esecuzione con specifica determinazione della
          parte  riguardante le operazioni di vendita e le successive
          che   sono   poste   a   carico   dell'aggiudicatario.   Il
          provvedimento  di  liquidazione  del  compenso  costituisce
          titolo esecutivo.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Con  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sentito  il Consiglio nazionale
          del  notariato,  e' stabilita, ogni triennio, la misura dei
          compensi  dovuti  ai notai per le operazioni di vendita con
          incanto dei beni immobili.
              Il  compenso  dovuto al notaio e' liquidato dal giudice
          dell'esecuzione  con  specifica  determinazione della parte
          riguardante  le  operazioni di incanto e le successive, che
          sono  poste  a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento
          di    liquidazione    del   compenso   costituisce   titolo
          esecutivo.".
              - Si riporta il testo dell'articolo 179-ter delle norme
          di  attuazione  del  codice  di procedura civile cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
          alle operazioni di vendita).
                     (Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
              Il   Consiglio   notarile  distrettuale,  il  Consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati e il Consiglio dell'ordine dei
          dottori  commercialisti e esperti contabili comunicano ogni
          triennio  ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti
          per  ciascun  circondario, rispettivamente dei notai, degli
          avvocati,   dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
          contabili  disponibili  a  provvedere  alle  operazioni  di
          vendita   dei   beni   immobili.  Agli  elenchi  contenenti
          l'indicazione  degli  avvocati  e  dei  commercialisti sono
          allegate  le  schede formate e sottoscritte da ciascuno dei
          predetti   professionisti,   con   cui   sono  riferite  le
          specifiche   esperienze   maturate   nello  svolgimento  di
          procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
              Il  presidente  del tribunale forma quindi l'elenco dei
          professionisti  disponibili a provvedere alle operazioni di
          vendita   e   lo   trasmette   ai  giudici  dell'esecuzione
          unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
          ciascuno di essi.
              Al  termine  di  ciascun  semestre,  il  presidente del
          tribunale  dispone  la  cancellazione dei professionisti ai
          quali  in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata
          la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e
          delle  direttive  stabilite  dal  giudice dell'esecuzione a
          norma dell'art. 591-bis, primo comma, del codice.
              I  professionisti  cancellati  dall'elenco a seguito di
          revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio
          in corso e nel triennio successivo.
                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
              Elenco  dei  notai  che  provvedono  alle operazioni di
          vendita con incanto.
              Il  Consiglio  notarile distrettuale comunica ogni anno
          ai  presidenti  dei  tribunali  gli  elenchi,  distinti per
          ciascun  circondario,  dei  notai  disponibili a provvedere
          alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.".
          Note all'art. 2.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  92  del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.   92  (Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
          Compensazione delle spese).
              Il   giudice,   nel  pronunciare  la  condanna  di  cui
          all'articolo  precedente,  puo'  escludere  la  ripetizione
          delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
          eccessive  o  superflue;  e  puo',  indipendentemente dalla
          soccombenza,  condannare una parte al rimborso delle spese,
          anche  non  ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
          cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
              Se  vi  e'  soccombenza  reciproca  o  concorrono altri
          giusti  motivi,  esplicitamente indicati nella motivazione,
          il  giudice  puo' compensare, parzialmente o per intero, le
          spese tra le parti.
              Se  le  parti si sono conciliate, le spese si intendono
          compensate,  salvo che le parti stesse abbiano diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  136 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 136 (Comunicazioni).
              Il  cancelliere,  con biglietto di cancelleria in carta
          non  bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla
          legge  o  dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al
          consulente agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni,
          e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta
          dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
              Il   biglietto   e'   consegnato   dal  cancelliere  al
          destinatario,  che  ne  rilascia  ricevuta,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica.
              Le   comunicazioni  possono  essere  eseguite  a  mezzo
          telefax  o  a  mezzo  posta  elettronica nel rispetto della
          normativa,     anche    regolamentare,    concernente    la
          sottoscrizione,   la   trasmissione   e  la  ricezione  dei
          documenti informatici e teletrasmessi.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  145 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche).
              La  notificazione  alle  persone  giuridiche  si esegue
          nella  loro  sede,  mediante consegna di copia dell'atto al
          rappresentante  o  alla  persona  incaricata di ricevere le
          notificazioni  o in mancanza, ad altra persona addetta alla
          sede  stessa  ovvero al portiere dello stabile in cui e' la
          sede.  La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma
          degli  articoli 138,  139  e  141,  alla persona fisica che
          rappresenta  l'ente  qualora nell'atto da notificare ne sia
          indicata  la  qualita'  e  risultino specificati residenza,
          domicilio e dimora abituale.
              La  notificazione alle societa' non aventi personalita'
          giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati
          di  cui  agli  articoli 36 codice civile e seguenti si fa a
          norma  del  comma precedente, nella sede indicata nell'art.
          19   secondo   comma,   ovvero   alla  persona  fisica  che
          rappresenta  l'ente  qualora nell'atto da notificare ne sia
          indicata  la  qualita'  e  risultino specificati residenza,
          domicilio e dimora abituale.
              Se  la  notificazione  non puo' essere eseguita a norma
          dei  commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
          indicata  nell'atto,  che  rappresenta  l'ente, puo' essere
          eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  149 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale).
              Se  non  ne  e'  fatto espresso divieto dalla legge, la
          notificazione  puo'  eseguirsi  anche  a mezzo del servizio
          postale.
              In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione
          di  notificazione  sull'originale  e sulla copia dell'atto,
          facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale
          spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
          avviso    di    ricevimento.   Quest'ultimo   e'   allegato
          all'originale.
              La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
          al   momento   della   consegna   del  plico  all'ufficiale
          giudiziario  e,  per il destinatario, dal momento in cui lo
          stesso ha la legale conoscenza dell'atto.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  155 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 155 (Computo dei termini).
              Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono
          il giorno o l'ora iniziali.
              Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva
          il calendario comune.
              I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno
          di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto
          al primo giorno seguente non festivo.
              La   proroga  prevista  dal  quarto  comma  si  applica
          altresi'   ai   termini   per   il  compimento  degli  atti
          processuali  svolti  fuori  dell'udienza  che scadono nella
          giornata del sabato.
              Resta  fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
          ogni   altra   attivita'   giudiziaria,   anche  svolta  da
          ausiliari,  nella  giornata del sabato, che ad ogni effetto
          e' considerata lavorativa.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 163-bis (Termini per comparire).
              Tra  il  giorno  della  notificazione della citazione e
          quello  dell'udienza  di  comparizione debbono intercorrere
          termini  liberi  non  minori  di novanta giorni se il luogo
          della  notificazione si trova in Italia e di centocinquanta
          giorni se si trova all'estero.
              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
          motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
          citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
          dal primo comma.
              Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della   scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere  al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle
          parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata
          dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  170 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).
              Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni
          e  le  comunicazioni  si  fanno  al procuratore costituito,
          salvo che la legge disponga altrimenti.
              E'  sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
              Le  notificazioni  e le comunicazioni alla parte che si
          e'   costituita  personalmente  si  fanno  nella  residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto.
              Le  comparse  e  le  memorie  consentite dal giudice si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione    o   mediante   scambio   documentato   con
          l'apposizione  sull'originale,  in  calce o in margine, del
          visto  della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice puo'
          autorizzare  per  singoli  atti, in qualunque stato e grado
          del  giudizio,  che lo scambio o la comunicazione di cui al
          presente  comma  possano  avvenire  anche a mezzo telefax o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          teletrasmessi.  La  parte che vi procede in relazione ad un
          atto   di   impugnazione   deve  darne  comunicazione  alla
          cancelleria   del   giudice   che  ha  emesso  la  sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 186-bis del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non
          contestate).
              Su   istanza   di  parte  il  giudice  istruttore  puo'
          disporre,   fino   al   momento  della  precisazione  delle
          conclusioni,  il pagamento delle somme non contestate dalle
          parti   costituite.   Se   l'istanza   e'   proposta  fuori
          dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
          ed assegna il termine per la notificazione.
              L'ordinanza  costituisce titolo esecutivo e conserva la
          sua efficacia in caso di estinzione del processo.
              L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
          revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma,
          e 178, primo comma.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 186-ter del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione).
              Fino  al  momento della precisazione delle conclusioni,
          quando  ricorrano  i presupposti di cui all'art. 633, primo
          comma,  numero  1), e secondo comma, e di cui all'art. 634,
          la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato
          del  processo,  di pronunciare con ordinanza ingiunzione di
          pagamento  o  di  consegna.  Se l'istanza e' proposta fuori
          dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
          ed assegna il termine per la notificazione.
              L'ordinanza  deve  contenere  i  provvedimenti previsti
          dall'art.    641,    ultimo   comma,   ed   e'   dichiarata
          provvisoriamente  esecutiva  ove ricorrano i presupposti di
          cui  all'art.  642,  nonche',  ove  la  controparte non sia
          rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma.
          La  provvisoria  esecutorieta' non puo' essere mai disposta
          ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
          prodotta  contro  di  lei o abbia proposto querela di falso
          contro l'atto pubblico.
              L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
          revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
              Se  il  processo si estingue l'ordinanza che non ne sia
          gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
          653, primo comma.
              Se  la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e'
          contumace,  l'ordinanza  deve  essere notificata ai sensi e
          per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve
          altresi'  contenere  l'espresso  avvertimento  che,  ove la
          parte  non  si costituisca entro il termine di venti giorni
          dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'art. 647.
              L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per
          l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 186-quater del codice
          di  procedura  civile cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  186-quater  (Ordinanza  successiva alla chiusura
          dell'istruzione).
              Esaurita   l'istruzione,   il  giudice  istruttore,  su
          istanza  della parte che ha proposto domanda di condanna al
          pagamento  di  somme  ovvero alla consegna o al rilascio di
          beni,  puo'  disporre  con ordinanza il pagamento ovvero la
          consegna  o  il  rilascio,  nei limiti per cui ritiene gia'
          raggiunta  la  prova.  Con  l'ordinanza il giudice provvede
          sulle spese processuali.
              L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con
          la sentenza che definisce il giudizio.
              Se,  dopo  la  pronuncia dell'ordinanza, il processo si
          estingue,  l'ordinanza  acquista l'efficacia della sentenza
          impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
              L'ordinanza   acquista   l'efficacia   della   sentenza
          impugnabile  sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
          non  manifesta  entro  trenta giorni dalla sua pronuncia in
          udienza  o  dalla  comunicazione,  con  ricorso  notificato
          all'altra  parte  e  depositato in cancelleria, la volonta'
          che sia pronunciata la sentenza.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  255 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni).
              Se  il testimone regolarmente intimato non si presenta,
          il  giudice  istruttore puo' ordinare una nuova intimazione
          oppure  disporne  l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
          altra  successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in
          caso  di  mancata  comparizione  senza giustificato motivo,
          puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100
          euro e non superiore a 1.000 euro.
              Se   il   testimone  si  trova  nell'impossibilita'  di
          presentarsi   o   ne   e'  esentato  dalla  legge  o  dalle
          convenzioni  internazionali,  il  giudice si reca nella sua
          abitazione  o  nel  suo  ufficio; e, se questi sono situati
          fuori  della circoscrizione del tribunale, delega all'esame
          il giudice istruttore del luogo.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  256 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.   256   (Rifiuto  di  deporre  e  falsita'  della
          testimonianza).
              Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di
          deporre  senza  giustificato  motivo,  o  se  vi e' fondato
          sospetto  che  egli  non abbia detto la verita' o sia stato
          reticente,  il  giudice  istruttore lo denuncia al pubblico
          ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  269 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa).
              Alla   chiamata  di  un  terzo  nel  processo  a  norma
          dell'art.  106,  la  parte  provvede  mediante  citazione a
          comparire  nell'udienza  fissata  dal giudice istruttore ai
          sensi  del presente articolo, osservati i termini dell'art.
          163-bis.
              Il  convenuto  che  intenda  chiamare un terzo in causa
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa  di risposta e contestualmente chiedere al giudice
          istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
          consentire  la citazione del terzo nel rispetto dei termini
          dell'art.  163-bis.  Il  giudice  istruttore,  entro cinque
          giorni  dalla  richiesta, provvede con decreto a fissare la
          data  della  nuova  udienza.  Il  decreto e' comunicato dal
          cancelliere   alle   parti   costituite.  La  citazione  e'
          notificata al terzo a cura del convenuto.
              Ove,  a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
          comparsa  di  risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a
          chiamare  in  causa  un  terzo,  l'attore  deve,  a pena di
          decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore
          nella  prima  udienza.  Il  giudice  istruttore, se concede
          l'autorizzazione,  fissa  una  nuova  udienza allo scopo di
          consentire  la citazione del terzo nel rispetto dei termini
          dell'art.  163-bis.  La  citazione e' notificata al terzo a
          cura  dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal
          giudice.
              La  parte che chiama in causa il terzo, deve depositare
          la citazione notificata entro il termine previsto dall'art.
          165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.
              Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per
          le  parti  le preclusioni ricollegate alla prima udienza di
          trattazione,  ma  i termini eventuali di cui al sesto comma
          dell'art.  183  sono  fissati  dal giudice istruttore nella
          udienza di comparizione del terzo.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  293 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 293 (Costituzione del contumace).
              La   parte  che  e'  stata  dichiarata  contumace  puo'
          costituirsi   in   ogni   momento   del  procedimento  fino
          all'udienza di precisazione delle conclusioni.
              La  costituzione puo' avvenire mediante deposito di una
          comparsa,  della  procura  e dei documenti in cancelleria o
          mediante comparizione all'udienza.
              In  ogni  caso  il  contumace  che  si costituisce puo'
          disconoscere,   nella   prima   udienza   o   nel   termine
          assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di
          lui prodotte.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  642 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 642 (Esecuzione provvisoria).
              Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario,
          assegno  circolare, certificato di liquidazione di borsa, o
          su  atto  ricevuto  da notaio o da altro pubblico ufficiale
          autorizzato,   il   giudice,  su  istanza  del  ricorrente,
          ingiunge   al   debitore   di  pagare  o  consegnare  senza
          dilazione,    autorizzando    in    mancanza   l'esecuzione
          provvisoria  del  decreto  e  fissando  il  termine ai soli
          effetti dell'opposizione.
              L'esecuzione  provvisoria puo' essere concessa anche se
          vi  e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
          il   ricorrente  produce  documentazione  sottoscritta  dal
          debitore,  comprovante  il diritto fatto valere; il giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione.
              In   tali   casi  il  giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
          482.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  787 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 787 (Vendita di mobili).
              Quando  occorre procedere alla vendita di mobili, censi
          o  rendite,  il  giudice  istruttore  o  il  professionista
          delegato  procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se
          non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
              Se  sorge  controversia,  la  vendita  non  puo' essere
          disposta se non con sentenza del collegio.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  788 del codice di
          procedura  civile  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 788 (Vendita di immobili).
              Quando  occorre  procedere alla vendita di immobili, il
          giudice   istruttore   provvede   con   ordinanza  a  norma
          dell'articolo  569,  terzo comma, se non sorge controversia
          sulla necessita' della vendita.
              Se  sorge  controversia,  la  vendita  non  puo' essere
          disposta se non con sentenza del collegio.
              La  vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si
          applicano gli articoli 570 e seguenti.
              Quando le operazioni sono affidate a un professionista,
          questi  provvede  direttamente  alla vendita, a norma delle
          disposizioni del presente articolo.".
              -  Si riporta il testo dell'articolo 103 delle norme di
          attuazione  del  codice  di  procedura  civile  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 103 (Termine per l'intimazione al testimone).
              L'intimazione  di  cui  all'art.  250  del  Codice deve
          essere   fatta  ai  testimoni  almeno  sette  giorni  prima
          dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
              Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere
          ridotto nei casi d'urgenza.
              L'intimazione a cura del difensore contiene:
                1)  l'indicazione  della  parte  richiedente  e della
          controparte,  nonche'  gli  estremi  dell'ordinanza  con la
          quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
                2)  il nome, il cognome ed il domicilio della persona
          da citare;
                3)  il  giorno,  l'ora e il luogo della comparizione,
          nonche'  il  giudice  davanti  al  quale  la  persona  deve
          presentarsi;
                4)   l'avvertimento   che,   in   caso   di   mancata
          comparizione  senza  giustificato motivo, la persona citata
          potra'   essere   condannata   al  pagamento  di  una  pena
          pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
          euro.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 18 del regio decreto
          17 agosto  1907,  n.  642  (Regolamento  per  la  procedura
          dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato) cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  18.  L'originale  ricorso  con  la  prova  della
          eseguita  notificazione,  con l'atto di notificazione della
          decisione  amministrativa, con il mandato speciale nel caso
          previsto  dall'art.  27  della  legge e con i documenti sui
          quali  il  ricorso  si  fonda, deve essere depositato nella
          segreteria  della  sezione  competente  nelle  ore  in cui,
          secondo il regolamento, deve stare aperta.
              Il  termine  stabilito dall'art. 28, 30 capoverso della
          legge,  per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento
          in  cui  si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo
          giorno del termine.
              L'ufficio     della     segreteria     delle    sezioni
          giurisdizionali  e  dell'adunanza  plenaria  e'  aperto  al
          pubblico dalle ore dieci alle sedici.
              Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in
          apposito   registro   e   ne   rilascia  dichiarazione,  se
          richiesta.
              Quando  le  persone  cui fu notificato il ricorso siano
          piu',  il termine per fare il deposito comincia a decorrere
          dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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