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Legge Ordinaria n. 39 del 21/03/2005 G.U. n. 67 del 22 Marzo 2005
Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

  1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  1,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione  alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle
missioni  Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
le  finalita'  di  cui  al  presente comma e' autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 30.564.931.
  2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  2,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione  alla  missione  internazionale International Security
Assistance  Force-ISAF.  Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
  3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  3,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
    a) Over the Horizon Force in Bosnia;
    b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
    c)  Joint  Guardian  in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
    d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
   e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
  4.  Per  le  finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno
2005,  la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi
alla  partecipazione  di  personale  appartenente  al  corpo militare
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
  5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  5,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione  alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori  della  ex  Jugoslavia-EUMM.  Per  le  finalita'  di cui al
presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro
604.901.
  6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  6,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione  alla  missione internazionale Temporary International
Presence  in  Hebron  (TIPH  2).  Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
  7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  7,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in
Ethiopia  and  Eritrea  (UNMEE).  Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
  8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  8,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla
partecipazione  ai  processi  di  pace  in corso per il Sudan. Per le
finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 85.238.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio
          2004,  n.  208  (Proroga  della  partecipazione  italiana a
          missioni   internazionali),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:
              «Art.   1  (Termini  relativi  alla  partecipazione  di
          personale  militare  e civile a missioni internazionali). -
          1.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2004, il termine
          previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
          2004,  n.  9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          12 marzo  2004,  n.  68,  relativo alla partecipazione alla
          missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
          Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per
          le  finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata, la
          spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
              2.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
          internazionale     International     Security    Assistance
          Force-ISAF.  Per  le  finalita' di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
              3.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,  relativo  alla partecipazione alle seguenti missioni
          internazionali:
                a) Joint  Forge in Bosnia e missione Over the Horizon
          Force ad essa collegata;
                b) Multinational  Specialized  Unit (MSU) in Bosnia e
          in Kosovo;
                c) Joint   Guardian   in   Kosovo   e  Fyrom  e  NATO
          Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
                d)   United  Nations  Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
          Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
                e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
          Albania.
              4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
          spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
              5.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,   relativo   alla  partecipazione  alla  missione  di
          monitoraggio  dell'Unione  europea  nei  territori della ex
          Jugoslavia-EUMM.  Per le finalita' di cui al presente comma
          e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
              6.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
          internazionale  Temporary  International Presence in Hebron
          (TIPH  2).  Per  le  finalita'  di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
              7.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,    relativo   alla   partecipazione   alla   missione
          internazionale  United  Nations  Mission  in  Ethiopia  and
          Eritrea  (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma
          e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
              8.  E'  prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
          previsto  dall'art.  3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
          2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del
          2004,  relativo  alla partecipazione ai processi di pace in
          corso  per  la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui
          al  presente  comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721
          per l'anno 2004.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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