Legge Ordinaria n. 47 del 04/04/2005 G.U. n. 84 del 12 Aprile 2005
Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell' elezione della Camera dei deputati
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  83,  comma 1, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
  "1-bis)  determina  l'appartenenza  delle  liste ai gruppi politici
organizzati  secondo  quanto  dispone  l'articolo  84,  comma 1, nono
periodo;".
  2.  All'articolo  84,  comma 1, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora,
al  termine  delle  proclamazioni  effettuate  ai  sensi  dei periodi
precedenti,  rimangano  ancora  da attribuire dei seggi ad una lista,
l'Ufficio  centrale  nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni
alle  quali  erano  stati inizialmente assegnati e nelle quali non e'
stato  possibile  procedere  alle  proclamazioni  ai sensi del primo,
secondo,  terzo  e  quarto  periodo per insufficienza di candidature;
l'Ufficio  centrale  nazionale procede alla assegnazione ponendo tali
circoscrizioni   secondo   l'ordine  decrescente  dei  resti  di  cui
all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ed assegna un
seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine
della  graduatoria,  sino  a  concorrenza  dei seggi inizialmente non
assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano
alla    lista.    L'Ufficio   centrale   circoscrizionale,   ricevuta
comunicazione  delle  assegnazioni  di cui al sesto periodo, proclama
eletti,  sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista
e seguendo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, i
candidati  non  eletti  nei  collegi  uninominali  nell'ambito  della
medesima   circoscrizione   che   appartengono   al  gruppo  politico
organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire
piu'  seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo
politico  organizzato,  si  procede  alla  proclamazione degli eletti
partendo   dalla   lista   con  la  cifra  elettorale  piu'  elevata.
L'appartenenza  dei  candidati  nei  collegi  uninominali  al  gruppo
politico  organizzato  si  desume  dall'aver  essi contraddistinto la
propria  candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo
politico  organizzato.  L'appartenenza della lista al gruppo politico
organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista
si  e'  presentato  anche in un collegio uninominale di una qualsiasi
circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche
con  il  contrassegno  del  gruppo  politico organizzato. Qualora, al
termine  delle proclamazioni effettuate ai sensi del settimo periodo,
rimangano  ancora  da  attribuire dei seggi alla lista, il presidente
dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale   ne   da'   comunicazione
all'Ufficio  centrale  nazionale affinche' si proceda con le medesime
modalita'   di   cui   al  settimo,  ottavo  e  nono  periodo,  nelle
circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti".
  3.  All'articolo  86,  comma 5, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni,  le  parole:  "e quinto periodo" sono sostituite dalle
seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo periodo".
  4.  Nella  XIV  legislatura  le  disposizioni recate dalla presente
legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi
che  si  siano  resi  vacanti  a seguito di dimissioni, di morte o di
decadenza per cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 4 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

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