Novità: Elenco piste di atletica in Italia



Legge Ordinaria n. 49 del 06/04/2005 G.U. n. 86 del 14 Aprile 2005
Modifiche all' articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
"L'Autorita'  puo'  inoltre  richiedere  all'operatore pubblicitario,
ovvero  al  proprietario  del  mezzo  che  ha  diffuso  il  messaggio
pubblicitario,  di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto
ingannevole    o   illecito,   anche   avvalendosi,   nei   casi   di
inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      "6-bis.  Con  la  decisione che accoglie il ricorso l'Autorita'
dispone   inoltre   l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  1.000  a  100.000 euro, tenuto conto della gravita' e
della  durata  della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli  di  cui  agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere
inferiore a 25.000 euro";
    c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
      "9.  In  caso  di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a
quelli  inibitori  o  di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
      Nei  casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre
la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore
a trenta giorni";
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
      "10.  In  caso  di  inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita'
applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 2.000 a 20.000
euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 40.000 euro";
    e)  al  comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  nel  capo  I,  sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento  delle  sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento dell'Autorita".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n. 74, recante: "Attuazione
          della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
          97/55/CE   in   materia   di   pubblicita'   ingannevole  e
          comparativa", come modificato dalla presente legge:
              "Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.
          L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
          istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          esercita   le   attribuzioni   disciplinate   dal  presente
          articolo.
              2.  I  concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
          ed   organizzazioni,   il   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
          amministrazione  che  ne  abbia  interesse  in relazione ai
          propri   compiti   istituzionali,  anche  su  denuncia  del
          pubblico,  possono chiedere all'Autorita' garante che siano
          inibiti   gli   atti   di   pubblicita'  ingannevole  o  di
          pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita  ai  sensi del
          presente  decreto,  la  loro  continuazione  e che ne siano
          eliminati gli effetti.
              3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
          la  sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o
          della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
          particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica l'apertura
          dell'istruttoria   all'operatore  pubblicitario  e,  se  il
          committente   non   e'   conosciuto,   puo'  richiedere  al
          proprietario   del   mezzo  che  ha  diffuso  il  messaggio
          pubblicitario  ogni  informazione  idonea ad identificarlo.
          L'Autorita'    puo'    inoltre   richiedere   all'operatore
          pubblicitario,  ovvero  al  proprietario  del  mezzo che ha
          diffuso  il  messaggio  pubblicitario, di esibire copia del
          messaggio  pubblicitario  ritenuto  ingannevole o illecito,
          anche  avvalendosi,  nei casi di inottemperanza, dei poteri
          previsti  dall'art.  14,  commi  2,  3  e  4,  della  legge
          10 ottobre 1990, n. 287.
              4.    L'Autorita'   puo'   disporre   che   l'operatore
          pubblicitario  fornisca  prove sull'esattezza materiale dei
          dati  di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto
          dei    diritti   o   interessi   legittimi   dell'operatore
          pubblicitario  e  di qualsiasi altra parte nella procedura,
          tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
          caso  specifico.  Se  tale prova e' omessa o viene ritenuta
          insufficiente,  i dati di fatto dovranno essere considerati
          inesatti.
              5.  Quando  il  messaggio pubblicitario e' stato o deve
          essere  diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
          ovvero  per  via  radiofonica o televisiva o altro mezzo di
          telecomunicazione,    l'Autorita'    garante,    prima   di
          provvedere,   richiede  il  parere  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni.
              6.  L'Autorita'  provvede  con effetto definitivo e con
          decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o
          il  messaggio  di pubblicita' comparativa illecito accoglie
          il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata a
          conoscenza  del  pubblico o la continuazione di quella gia'
          iniziata.  Con  la  decisione  di  accoglimento puo' essere
          disposta   la  pubblicazione  della  pronuncia,  anche  per
          estratto,    nonche',    eventualmente,    di   un'apposita
          dichiarazione  rettificativa  in  modo  da  impedire che la
          pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio  di  pubblicita'
          comparativa   ritenuto   illecito   continuino  a  produrre
          effetti.
              6-bis.   Con  la  decisione  che  accoglie  il  ricorso
          l'Autorita'  dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
          conto  della  gravita' e della durata della violazione. Nel
          caso  dei  messaggi  pubblicitari  ingannevoli  di cui agli
          articoli 5  e  6  la  sanzione  non puo' essere inferiore a
          25.000 euro.
              7.  Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
          sulle  confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i
          provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
          esecuzione  un  termine  che  tenga conto dei tempi tecnici
          necessari per l'adeguamento.
              8.   La   procedura   istruttoria   e'   stabilita  con
          regolamento,  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  in  modo da garantire il
          contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli  atti  e  la
          verbalizzazione.
              9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza
          e   a  quelli  inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,
          l'Autorita'  applica una sanzione amministrativa pecuniaria
          da   10.000   a   50.000   euro.   Nei  casi  di  reiterata
          inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la sospensione
          dell'attivita'  di  impresa  per un periodo non superiore a
          trenta giorni.
              10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire
          le  informazioni  o  la  documentazione  di cui al comma 3,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
          da  2.000  a  20.000  euro.  Qualora  le  informazioni o la
          documentazione  fornite  non  siano  veritiere, l'Autorita'
          applica  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
          40.000 euro.
              11.  I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
          dall'Autorita'  rientrano nella giurisdizione esclusiva del
          giudice  amministrativo.  Per  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto
          si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
          contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,
          28  e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
          modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative
          di  cui  al  presente articolo deve essere effettuato entro
          trenta    giorni    dalla    notifica   del   provvedimento
          dell'Autorita'.
              12.   Ove   la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con
          provvedimento   amministrativo,   preordinato   anche  alla
          verifica  del  carattere  non ingannevole della stessa o di
          liceita'  del  messaggio  di  pubblicita'  comparativa,  la
          tutela  dei  concorrenti,  dei  consumatori  e  delle  loro
          associazioni  e  organizzazioni  e'  esperibile solo in via
          giurisdizionale   con  ricorso  al  giudice  amministrativo
          avverso il predetto provvedimento.
              13.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice  ordinario,  in  materia  di  atti  di  concorrenza
          sleale,  a  norma dell'art. 2598 del codice civile nonche',
          per  quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia
          di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
          d'autore  protetto  dalla  legge  22 aprile 1941, n. 633, e
          successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
          norma   del   regio  decreto  21 giugno  1942,  n.  929,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  delle denominazioni di
          origine  riconosciute e protette in Italia e di altri segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
              14.  Per  la  tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
          presente  decreto si applica l'art. 3 della legge 30 luglio
          1998, n. 281.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)