Legge Ordinaria n. 56 del 31/03/2005 G.U. n. 91 del 20 Aprile 2005 (suppl.ord.)
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonchè delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Costituzione degli sportelli unici all'estero 
  1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica l'azione svolta dai
soggetti      operanti      all'estero      per      il      sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano,  per  la
tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani
all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,
turistico e di valorizzazione delle comunita' di  affari  di  origine
italiana, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro  degli
affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,
investimenti per la costituzione di sportelli  unici  all'estero,  le
cui sedi sono  notificate  alle  autorita'  locali  ai  fini  formali
esterni conformemente alle convenzioni internazionali in  vigore  per
l'Italia.  La  costituzione  degli  sportelli  unici  e'   realizzata
individuando  prioritariamente  i   Paesi   di   maggiore   interesse
economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al  fine
di razionalizzare gli strumenti gia' esistenti,  e  quelli  dove  non
esistono  strutture  pubbliche  adeguate  capaci  di  assicurare   le
attivita' di  promozione  commerciale  e  di  sostegno  alle  imprese
italiane. Ai fini della  costituzione  degli  sportelli  va  altresi'
tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio  e  di
integrazione  economica,  nonche'  delle   macroaree   di   interesse
economico-commerciale. 
  2.  In  coerenza  con  le   linee   di   indirizzo   dell'attivita'
promozionale definite dal Ministro delle attivita' produttive e sulla
base delle indicazioni formulate di  intesa  con  il  Ministro  degli
affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di
orientamento,  assistenza  e  consulenza  ad  imprese  ed  operatori,
italiani ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di  attrazione
degli investimenti esteri in  Italia,  nonche'  di  coordinamento  di
attivita' promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. 
Per le specifiche finalita' di assistenza  e  di  consulenza  per  le
imprese  multinazionali,   nonche'   per   la   creazione   di   reti
transnazionali nel  campo  della  piccola  e  media  impresa  per  la
promozione dell'offerta delle aziende  contoterziste,  gli  sportelli
unici all'estero cooperano con il Punto di contatto  nazionale  OCSE,
di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,  secondo
le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. 
Gli sportelli svolgono altresi' funzioni di  assistenza  legale  alle
imprese  e  di  tutela  dei  diritti  di  proprieta'  industriale   e
intellettuale  nonche'  di  lotta  alla  contraffazione,  in  stretto
collegamento  con  le  strutture  del   Ministero   delle   attivita'
produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e  74,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  3. All'attivita' degli  sportelli  di  cui  al  presente  articolo,
svolta in raccordo  funzionale  e  operativo  con  le  rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento  con  la  rete
degli  sportelli  unici  regionali  per  l'internazionalizzazione  in
Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per  il  commercio
estero (ICE), partecipano gli uffici  dell'ICE,  dell'Ente  nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle camere  di  commercio  italiane
all'estero con sede nelle  localita'  dello  sportello,  di  Sviluppo
Italia Spa, quale societa' per l'attrazione degli investimenti e  per
lo sviluppo di impresa, e di enti e  istituzioni  nazionali;  possono
altresi'   aderirvi   altri   soggetti   che   operano   nel    campo
dell'internazionalizzazione  ed  enti  nazionali  e  regionali,   ivi
compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia  fidi  e  le
rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco,  al  fine  di
raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero. 
  4. I soggetti di cui al comma 3 possono  essere  individuati  quali
attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo  criteri  e
modalita' da stabilire con il regolamento di cui al comma 5. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  delle
attivita' produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
associazioni di categoria, sono definite le  modalita'  operative  di
costituzione e organizzazione, alla  luce  della  composizione  delle
strutture  statali  e  regionali  gia'  presenti  all'estero,   anche
mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro  per
l'innovazione e le  tecnologie,  degli  sportelli  unici  di  cui  al
presente articolo. 
  6. I responsabili degli sportelli unici all'estero,  di  comprovata
professionalita', sono inseriti  nell'organico  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare in qualita' di esperti ai  sensi
dell'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni.  Essi  vengono
individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti
partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita'  produttive
tra i funzionari pubblici con  specifica  professionalita'  in  campo
economico-commerciale    ed    esperti    esterni    alla    pubblica
amministrazione   con   professionalita'   equivalente.   Qualora   i
responsabili  degli  sportelli  unici  appartengano  ai   ruoli   del
Ministero degli affari esteri, si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 34,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed  organizzativo
tra le strutture gia' esistenti, attuare  una  corretta  economia  di
gestione e valorizzare le professionalita'  pubbliche  del  Ministero
delle attivita' produttive,  del  Ministero  degli  affari  esteri  e
dell'ICE, tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
la direzione dello sportello. 
  8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e  6,  nonche'
per favorire all'interno degli  sportelli  unici  la  compresenza  di
professionalita'  diversificate,   anche   attraverso   significativi
apporti di comprovate competenze provenienti dal  settore  privato  e
dai  ruoli  dirigenziali  delle  amministrazioni  pubbliche,  enti  o
istituzioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e successive modificazioni: 
    a) al secondo comma, recante la  determinazione  della  quota  di
personale proveniente dal settore  privato,  la  parola:  «dieci»  e'
sostituita dalla seguente: «trenta»; 
    b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota  globale
di personale estraneo all'Amministrazione  degli  affari  esteri,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Gli  esperti  che  l'Amministrazione  degli  affari  esteri   puo'
utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente
superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare
a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita'  riservate
da speciali disposizioni di  legge  all'espletamento  di  particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e  della  sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela  del  bilancio
dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68». 
  9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui  all'ottavo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma  8,  lettera  b),  del
presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al
comma 6. 
  10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005. 
  11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a  decorrere  dall'anno
2005. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificati o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge
          12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure  per favorire
          l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della  concorrenza,
          pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 293 alla Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2002:
              «Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1.
          Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
          del giugno  2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
          parte   delle  imprese  multinazionali,  di  un  codice  di
          comportamento  comune,  e'  istituito,  presso il Ministero
          delle  attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale
          (PCN).
              2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma
          1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
          richiedere  in  comando  da altre amministrazioni personale
          dotato  delle qualifiche professionali richieste fino ad un
          massimo  di  dieci  unita'.  A tale personale si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127.
              3.  Al  fine  di  garantire il funzionamento del PCN e'
          autorizzata  la  spesa  di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
          720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  si  provvede  mediante utilizzo delle proiezioni
          per  gli  anni  2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle attivita' produttive.».
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 marzo  2001,  n. 175
          «Regolamento   di   organizzazione   del   Ministero  delle
          attivita' produttive», pubblicato nel supplemento ordinario
          n. 114 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001:
              «Art.     8    (Direzioni    del    Dipartimento    per
          l'internazionalizzazione). - 1.-2. (Omissis).
              3.   La   Direzione   generale   per  le  politiche  di
          internazionalizzazione  cura  lo svolgimento delle funzioni
          di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
                a)    attivita'    di   sostegno   alla   definizione
          dell'indirizzo     strategico     delle     politiche    di
          internazionalizzazione;
                b) attivita'  di  segreteria  generale  e di supporto
          tecnico-istruttorio  nelle  materie  di  competenza della V
          Commissione   CIPE   per  il  coordinamento  e  l'indirizzo
          strategico della politica commerciale con l'estero;
                c) attivita'  di  segreteria  generale  e di supporto
          tecnico-istruttorio  della  Commissione  permanente  per il
          coordinamento   e  l'indirizzo  strategico  della  politica
          commerciale   con   l'estero,  istituita  con  decreto  del
          Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
                d)  preparazione  delle  riunioni  di  coordinamento,
          presiedute  dal  Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri
          interessati,  presidenti  e  direttori  generali  dell'ICE,
          della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del
          soggetto  gestore  del  fondo di cui all'art. 3 della legge
          28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
                e) collaborazione   con  il  Ministero  degli  affari
          esteri,  in  particolare  modo  in  materia di cooperazione
          internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la
          Direzione  generale  per  la  promozione e con la Direzione
          generale per la politica commerciale;
                f) elaborazione   di   indirizzi   strategici   circa
          l'utilizzo       dei       fondi       strutturali      per
          l'internazionalizzazione  delle imprese, in raccordo con la
          Direzione generale per la promozione degli scambi;
                g) partecipazione  al  Punto  nazionale  di  contatto
          previsto   dalle   linee   guida   OCSE   per   le  imprese
          multinazionali;
                h) attivita'  di  indirizzo  per  la  promozione e la
          diffusione   territoriale  degli  sportelli  unici  per  le
          imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione
          dei  servizi  e  delle  agevolazioni previste in materia di
          internazionalizzazione;
                i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente
          partecipazione  nelle  sedi  internazionali  competenti  in
          materia  di  credito  all'esportazione e sull'assicurazione
          del   credito   all'esportazione,   assicurando  l'adeguato
          raccordo   con   la  Direzione  generale  per  la  politica
          commerciale;
                j) esercizio  delle funzioni di indirizzo e vigilanza
          nelle    materie    del    credito    all'esportazione    e
          dell'assicurazione  del credito all'esportazione, curando a
          tal   fine   i   necessari   rapporti  con  l'Istituto  per
          l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
                k) esercizio  dei diritti di azionista nelle societa'
          a     partecipazione    pubblica    aventi    ad    oggetto
          l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
                l)    elaborazione    degli    indirizzi   strategici
          finalizzati  alla  promozione  degli investimenti esteri in
          Italia   e   partecipazione   nelle   sedi   comunitarie  e
          multilaterali  alla definizione degli accordi in materia di
          investimenti diretti esteri;
                m) studi,   ricerche  e  raccolta  di  documentazione
          statistica   per   la   definizione   delle   politiche  di
          internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
                n) attivita'  di  indirizzo  strategico  e segreteria
          tecnica  dell'Osservatorio  economico  previsto dall'art. 6
          della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
                o) predisposizione,  in  raccordo  con  la  Direzione
          generale  per  la  promozione degli scambi, della relazione
          annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla SIMEST.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 72 e 74, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2004),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003:
              «72.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
          costituito,   senza  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il
          Comitato  nazionale  anti-contraffazione  con  funzioni  di
          monitoraggio  dei  fenomeni  in  materia  di violazione dei
          diritti  di  proprieta'  industriale  ed  intellettuale, di
          coordinamento   e   di   studio   delle   misure   volte  a
          contrastarli,  nonche'  di  assistenza  alle imprese per la
          tutela contro le pratiche commerciali sleali.
              73. (Omissis).
              74.   Con   decreto   del   Ministro   delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e
          delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli
          affari  esteri,  presso  gli  uffici  dell'Istituto  per il
          commercio   con   l'estero   o   presso  gli  uffici  delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  consolari,  sono istituiti
          uffici  di  consulenza  e di monitoraggio per la tutela del
          marchio  e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza
          legale  alle  imprese  nella  registrazione  dei  marchi  e
          brevetti   e  nel  contrasto  alla  contraffazione  e  alla
          concorrenza sleale.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 214 alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 168 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  del  5 gennaio  1967, n. 18,
          recante:  «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri»,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 44 alla
          Gazzetta  Ufficiale 18 febbraio 1967, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  168  (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
              Qualora   per  speciali  esigenze  anche  di  carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso  uffici  all'estero  ad esperti tratti dal personale
          dello  Stato  e  da  enti  pubblici l'Amministrazione degli
          affari  esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
              L'esperto   inviato   in  servizio  presso  un  ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e   170   in   quanto   applicabili,  dell'art.  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste.
              Resta   fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini  del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'art.  58  della  legge  6 febbraio  1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
              Gli   incarichi   di  cui  al  presente  articolo  sono
          conferiti  con  decreto del Ministro per gli affari esteri,
          sentito  il  consiglio di amministrazione del Ministero, di
          concerto  con il Ministro per il tesoro e, per il personale
          di  altre  amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
          Ministro   competente   o  vigilante.  Gli  incarichi  sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi  purche',  nel  complesso,  non superino gli otto
          anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri.
              Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
              Gli  esperti  tratti dal personale dello Stato, inviati
          ad   occupare   un  posto  di  organico  in  rappresentanze
          permanenti  presso  organismi  internazionali,  non possono
          superare  il  numero  di  cinquantuno,  comprese le quattro
          unita'   fissate   dall'art.   58,  comma  2,  della  legge
          6 febbraio  1996,  n.  52,  e  successive modificazioni. Il
          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
          Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale metta a
          disposizione  dell'Amministrazione degli affari esteri fino
          a  dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
          non  inferiore  a  direttore  di  sezione  o equiparato, in
          posizione  di  fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
          sensi del presente articolo.
              Gli  esperti  che l'Amministrazione degli affari esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione    delle    unita'   riservate   da   speciali
          disposizioni   di  legge  all'espletamento  di  particolari
          compiti  relativi  alla tutela dell'ordine pubblico e della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 18/1967:
              «Art. 34 (Destinazioni e accreditamenti). - I movimenti
          del personale sono disposti per esigenze di servizio.
              Salvo  quanto  previsto  dall'art. 36 per la nomina dei
          capi  delle  rappresentanze  diplomatiche,  la destinazione
          all'estero,  il  trasferimento da sede a sede e il richiamo
          al  Ministero  del  personale sono disposti con decreto del
          Ministro.
              La  destinazione,  il  trasferimento  e il richiamo dei
          funzionari   diplomatici   assegnati  a  posti  commerciali
          qualificati  ai  sensi  dell'art.  32, terzo comma, e degli
          impiegati  della carriera degli assistenti commerciali sono
          disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con
          il  Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione
          per  i  funzionari non specializzati in materia commerciale
          che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
          servizio  previsti  dalla  lettera  b)  del  secondo  comma
          dell'art.   107.   I   nominativi  di  questi  ultimi  sono
          previamente  comunicati  al  Ministero  del  commercio  con
          l'estero.
              La  notifica  alle  autorita'  del  Paese in cui presta
          servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla
          qualifica  risultante  dal  decreto  di destinazione, salvo
          quanto  puo'  essere  disposto con decreto del Ministro, su
          motivata  proposta  del  consiglio  di amministrazione, per
          particolari esigenze di servizio.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento
          dei compiti del Corpo della Guardia di finanza,» pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale del
          26 marzo 2001:
              «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
          dello  Stato  e  dell'Unione  europea). - 1. Il Corpo della
          Guardia  di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
          previsto  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica    5 gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
          per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
          in  materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, forme di
          cooperazione   operativa,  a  livello  internazionale,  con
          organismi   collaterali  esteri,  per  il  contrasto  delle
          violazioni  in materia economica e finanziaria a tutela del
          bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e per lo
          svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e  consulenza  in
          materia  economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
          finanza  puo'  destinare,  fuori  dal territorio nazionale,
          secondo  le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.   18,   proprio   personale,   che  operera'  presso  le
          rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari, in
          qualita' di esperti.
              3.  A  tali  fini il contingente previsto dall'art. 168
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  e'  aumentato  di  una  quota  di  dodici  unita',
          riservata agli esperti del Corpo.
              4.  Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza  puo'  destinare, con il
          trattamento  di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
          limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio, proprio
          personale  anche  presso  le  sedi istituzionali competenti
          nella  materia  di cui al comma 1, in ambito internazionale
          ed europeo.
              5.  All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e
          3   del  presente  articolo  si  provvede  con  le  risorse
          finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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