Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 80 del 14/05/2005 G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente trasmesso al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma. 3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identita' dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilita' della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilita' del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza; b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilita' dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacita', riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralita' di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volonta' originaria o successiva delle parti, nonche' relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilita' degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalita' di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullita' secondo i seguenti principi: 1) subordinare la controllabilita' del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullita', 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volonta' delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilita' in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilita' di fruire della tutela cautelare. 4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo puo' revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonche' la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi: 1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilita' dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia; 2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura; 3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le societa' tra professionisti, nonche' coloro che abbiano comprovate capacita' di gestione imprenditoriale; 4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla liberta' di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; 5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione; 6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria; 7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria; 8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria; 9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalita' di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonche' confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo; 10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalita' e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando: 10.1) se e' opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi; 10.2) la sussistenza di proposte di concordato; 10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; 10.4) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; 10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori; 11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi; 12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonche' trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita' di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalita' di approvazione del concordato, modificando altresi' la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerita' dei relativi procedimenti; 13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: 13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; 13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; 13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza; 13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. 14) abrogare la disciplina del procedimento sommario; b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata; c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia e' posposto. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: L'art. 93 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (Ordinamento giudiziario), cosi' reca: "Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: 1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse; 3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intiero organo giudiziario. Il procuratore generale della Repubblica puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.". L'art. 111 della Costituzione cosi' recita: "Art. 111. - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.". L'art. 360 del Codice di procedura civile, cosi' recita: "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.". L'art. 363 del Codice di procedura civile, cosi' recita: "Art. 363 (Ricorso nell'interesse della legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.". L'art. 829 del Codice di procedura civile, cosi' recita: "Art. 829 (Casi di nullita). - L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1) se il compromesso e' nullo; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'art. 817; 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823 salvo il disposto del terzo comma di detto articolo; 6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto dell'art. 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita' quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata; 8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 9) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.". Si riporta il testo dell'art. 838 c.p.c. "Art. 838 (Impugnazione). - All'arbitrato internazionale non si aplicano le disposizioni dell'art. 829, secondo comma, dell'art. 830, secondo comma, e dell'art. 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.". Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.". Si riportano gli articoli 2752 e 2753 del Codice civile: "Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente. Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.". "Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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