Legge Costituzionale n. 1 del 02/10/2007 G.U. n. 236 del 10 Ottobre 2007
Modifica all' articolo 27 della Costituzione, concernente l' abolizione della pena di morte
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    (Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
   1.  Gli  articoli  2,  3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
sono sostituiti dai seguenti:
   "Art.  2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a)
gli  alunni  delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di
scrutinio  finale  e  abbiano  comunque  saldato  i  debiti formativi
contratti  nei precedenti anni scolastici, secondo modalita' definite
con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse
condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole  pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a
funzionare  corsi  di  studio,  fino  al loro completamento, ai sensi
dell'articolo  1-bis,  comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27.
   2. All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni  delle  scuole  pareggiate o legalmente riconosciute di cui al
comma  1,  lettera  b),  che  hanno riportato, nello scrutinio finale
della   penultima  classe,  non  meno  di  otto  decimi  in  ciascuna
disciplina,   che  hanno  seguito  un  regolare  corso  di  studi  di
istruzione  secondaria  superiore e che hanno riportato una votazione
non  inferiore  a  sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze  nei  due  anni  predetti,  ferme  restando  le  specifiche
disposizioni    concernenti    la    valutazione    dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
   3.  Fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione
dei  candidati  esterni  che  non  siano  in  possesso  di promozione
all'ultima   classe   e'  subordinata  al  superamento  di  un  esame
preliminare  inteso  ad  accertare la loro preparazione sulle materie
previste  dal  piano  di studi dell'anno o degli anni per i quali non
siano  in  possesso  della  promozione  o  dell'idoneita' alla classe
successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno.  Si  tiene  conto  anche  di  crediti  formativi  eventualmente
acquisiti.  Il  superamento  dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato   superamento   dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'
all'ultima  classe.  L'esame  preliminare  e'  sostenuto  davanti  al
consiglio  della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla  commissione  alla  quale  il  candidato  e' stato assegnato; il
candidato  e'  ammesso  all'esame  di  Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
   4.  I  candidati  esterni  devono presentare domanda di ammissione
all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami
preliminari,  presso  istituzioni  scolastiche  statali  o  paritarie
aventi  sede  nel  comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel
comune   dell'indirizzo  di  studio  indicato  nella  domanda,  nella
provincia  e,  nel  caso  di  assenza  del  medesimo  indirizzo nella
provincia,  nella  regione.  Eventuale deroga deve essere autorizzata
dal   dirigente   preposto   all'Ufficio   scolastico   regionale  di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude
l'ammissione  all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le responsabilita'
penali,  civili  e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
   5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio  di  classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di  cui  al  comma  3  sulla base della documentazione del curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
   6.  Gli  alunni  delle  classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
   7.  I  candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non   abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di  istruzione
secondaria  superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni scolastiche
italiane  all'estero,  possono sostenere l'esame di Stato in qualita'
di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
   8.  Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno, con
abbreviazione  di  un  anno  per  merito,  il corrispondente esame di
qualifica  o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli  istituti  professionali  e  degli  istituti  d'arte che, nello
scrutinio  finale  per  la  promozione  alla  classe  terza,  abbiano
riportato  non  meno  di  otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato  una  valutazione  non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina  al  termine  del  primo  anno  e  non  siano  incorsi  in
ripetenze,  ferme  restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
   Art.  3.  - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
conclusivo  dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e'
finalizzato  all'accertamento  delle  conoscenze  e  delle competenze
acquisite  nell'ultimo  anno  del  corso  di  studi in relazione agli
obiettivi  generali  e  specifici propri di ciascun indirizzo e delle
basi   culturali  generali,  nonche'  delle  capacita'  critiche  del
candidato.
   2.  L'esame  di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La  prima  prova  scritta  e' intesa ad accertare la padronanza della
lingua  italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonche'  le  capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato;  la  seconda  prova,  che  puo'  essere  anche  grafica  o
scrittografica,  ha  per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso   di   studio.   Negli   istituti   tecnici,   negli   istituti
professionali,  negli  istituti  d'arte  e  nei  licei  artistici  le
modalita'    di    svolgimento   tengono   conto   della   dimensione
tecnico-pratica  e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi  anche  in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e'
espressione  dell'autonomia  didattico-metodologica  ed organizzativa
delle  istituzioni  scolastiche ed e' strettamente correlata al piano
dell'offerta  formativa  utilizzato  da  ciascuna  di esse. Essa e' a
carattere  pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso  e  consiste  nella  trattazione  sintetica di argomenti, nella
risposta  a  quesiti  singoli  o  multipli  ovvero nella soluzione di
problemi  o  di  casi  pratici  e  professionali  o nello sviluppo di
progetti;  tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive  impartite  dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del  comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle  autonomie  scolastiche  ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di
apprendimento    degli    studenti   a   conclusione   dei   percorsi
dell'istruzione  secondaria  superiore,  utilizzando le prove scritte
degli  esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
   3.  I  testi  relativi  alla  prima  e alla seconda prova scritta,
scelti  dal  Ministro,  sono  inviati  dal  Ministero  della pubblica
istruzione;  il  testo della terza prova scritta e' predisposto dalla
commissione  d'esame  con  modalita'  predefinite. Le materie oggetto
della  seconda  prova  scritta  sono  individuate  dal Ministro della
pubblica  istruzione  entro  la  prima  decade  del mese di aprile di
ciascun  anno.  Il  Ministro  disciplina  altresi' le caratteristiche
della  terza  prova  scritta,  nonche'  le  modalita' con le quali la
commissione  d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
   4.   Il   colloquio   si   svolge   su   argomenti   di  interesse
multidisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso.
   5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
   6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al  colloquio  e  dei  punti  per il credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  45  punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per  la  valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un  credito  scolastico  massimo  di  25  punti.  Il punteggio minimo
complessivo  per  superare  l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo  di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare
il  punteggio  fino  ad  un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto  un  credito  scolastico  di  almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono  il  punteggio  massimo  di  100  punti senza fruire della
predetta   integrazione   puo'   essere   attribuita  la  lode  dalla
commissione.
   7.  Gli  esami  degli  alunni  con  handicap  sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   8.  Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
   9.  Per  gli  alunni  ammalati  o  assenti  dagli  esami per cause
specificamente  individuate  sono  previste  una  sessione suppletiva
d'esame  e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi.
   Art.  4.  -  (Commissione  e sede di esame) - 1. La commissione di
esame  di  Stato e' composta da non piu' di sei commissari, dei quali
il  cinquanta  per  cento  interni  e il restante cinquanta per cento
esterni  all'istituto,  piu'  il  presidente,  esterno. Le materie di
esame  affidate  ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con  decreto,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione
e'  nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
   2.  Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni  comuni  alle  classi  stesse,  in  numero  pari a quello dei
commissari  interni  di  ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre.  In  ogni  caso,  e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto  legalmente  riconosciuto  o  pareggiato  e'  abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
   3.  Il  presidente  e' nominato, sulla base di criteri e modalita'
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
   a)  i  dirigenti  scolastici  in  servizio preposti ad istituti di
istruzione  secondaria  superiore  statali,  ovvero  ad  istituti  di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
   b)  i  dirigenti  scolastici  in  servizio preposti ad istituti di
istruzione  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  provvisti  di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
   c)  i  docenti  in  servizio  in istituti di istruzione secondaria
superiore  statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
   d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
   e)  i  direttori  e  i  docenti  di  ruolo  degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
   f)  i  dirigenti  scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria  superiore  statali, collocati a riposo da non piu' di tre
anni.
   4.  I  commissari  esterni sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
   5.  I  casi  e  le  modalita' di sostituzione dei commissari e dei
presidenti  sono  specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
   6.  Le  nomine  dei  presidenti  e  dei  commissari  esterni  sono
effettuate  avuto  riguardo,  con  esclusione  dei  presidenti  e dei
commissari  provenienti  da  istituti  scolastici  appartenenti  allo
stesso  distretto,  nell'ordine,  all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
   7.  E'  stabilita  l'incompatibilita'  a  svolgere  la funzione di
presidente  o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria  scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte
consecutive,  nei  due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario  esterno  e  nelle  scuole  nelle  quali  si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
   8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove  scritte  operando  per  aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
   9.  I  candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli  istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare
il  cinquanta  per  cento  dei  candidati  interni, fermo restando il
limite  numerico  di  trentacinque  candidati; nel caso non vi sia la
possibilita'   di   assegnare   i  candidati  esterni  alle  predette
commissioni   possono  essere  autorizzate,  dal  dirigente  preposto
all'Ufficio  scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di  candidati  esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni  costituite  esclusivamente  presso  istituzioni  scolastiche
statali.   Presso   ciascuna   istituzione   scolastica  puo'  essere
costituita  soltanto  una  commissione  di  soli  candidati  esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul  territorio  nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato   secondo   le   modalita'  dettate  al  riguardo  dalle  norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
   10.  I  compensi  per  i  presidenti  e  per  i  componenti  delle
commissioni  sono  onnicomprensivi  e  sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento  e  rimborso  spese;  essi sono differenziati in relazione
alla  funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno.  Per  i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei  tempi  di  percorrenza  dalla  sede di servizio o di residenza a
quella  di  esame.  La  misura  dei  compensi e' stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura  dei  compensi  si  provvede  con  decreto  del Ministro della
pubblica   istruzione,   adottato   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  L'onere  previsto  per il compenso
spettante  ai  commissari  esterni  e ai presidenti delle commissioni
degli  istituti  paritari  e  degli  istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti  in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo  1-bis,  comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, e' a carico dello Stato.
   11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e  paritari;  sono  sede  di  esame  anche  gli istituti pareggiati e
legalmente  riconosciuti,  con  corsi  che continuano a funzionare ai
sensi  dell'articolo  1-bis,  comma  6,  del decreto-legge 5 dicembre
2005,  n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006,  n.  27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia,
la  sede  di  esame  e'  indicata  dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico   regionale  al  quale  viene  presentata  la  domanda  di
ammissione agli esami.
   12.  Sistematiche  e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento  degli  istituti  statali e paritari e, in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita'
ed  integrativi,  nonche'  sulle  iniziative organizzativo-didattiche
realizzate  dalla  istituzione scolastica per il recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art.1:
              -  La  legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per
          la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di
          studio  di  istruzione secondaria superiore), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
              - Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo del
          comma 6  dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005,
          n.   250,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          3 febbraio 2006, n. 27:
              «Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
          1-5. (omissis).
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto  non  possono  essere
          rilasciati  nuove  autorizzazioni,  riconoscimenti legali o
          pareggiamenti,  secondo  le  disposizioni di cui alla parte
          II,  titolo  VIII,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n. 297. Nelle scuole che non
          hanno  chiesto  ovvero  ottenuto  il  riconoscimento  della
          parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
          studio  gia' attivati, alla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, sulla base di
          provvedimenti  di  parificazione,  riconoscimento  legale e
          pareggiamento  adottati  ai  sensi degli articoli 344, 355,
          356  e  357  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto
          legislativo  n.  297 del 1994, continuano a funzionare fino
          al  loro  completamento.  Le  convenzioni  in  corso con le
          scuole  parificate  non  paritarie  di cui all'art. 344 del
          medesimo  testo  unico  si  intendono risolte di diritto al
          termine  dell'anno  scolastico in cui si completano i corsi
          funzionanti  in  base alle convenzioni; conseguentemente, i
          contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
          progressivamente    ridotti   in   ragione   delle   classi
          funzionanti  in  ciascun  anno  scolastico  e  degli alunni
          frequentanti,   fino   al   completamento   dei  corsi.  Le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 339,  340, 341 e 342,
          quelle   di   cui   all'art.  345  e  quelle  di  cui  agli
          articoli 352,  comma 6,  353,  358,  comma 5, 362 e 363 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
          1994    continuano    ad    applicarsi    nei    confronti,
          rispettivamente,  delle  scuole dell'infanzia, delle scuole
          primarie  e  delle scuole secondarie riconosciute paritarie
          ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
          le  modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le
          scuole  primarie  paritarie  che  ne  facciano richiesta, i
          criteri  per  la determinazione dell'importo del contributo
          ed  i  requisiti  prescritti  per i gestori e per i docenti
          sono   stabiliti   con   le  norme  regolamentari  previste
          dall'art.  345  del  citato  testo  unico di cui al decreto
          legislativo   n.   297   del  1994.  Le  nuove  convenzioni
          assicurano  in  via  prioritaria  alle scuole primarie gia'
          parificate,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  con  le
          medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
          quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto.  Le  convenzioni  di
          parifica  attualmente  in  corso  con  le  scuole  primarie
          paritarie  si  risolvono  di  diritto  al termine dell'anno
          scolastico  in  corso  alla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.».
              - La  legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate.».
              - Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo del
          comma 20-bis  dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          e successive modificazioni:
              «20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale  di  cui al
          comma 20  la  regione  Valle  d'Aosta stabilisce tipologia,
          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta
          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma 5  dell'art.  3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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