Legge Ordinaria n. 106 del 19/07/2007 G.U. n. 171 del 25 Luglio 2007
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

   1.  Allo  scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti
partecipanti  alle  competizioni  sportive e di realizzare un sistema
efficace  e  coerente  di  misure idonee a stabilire e a garantire la
trasparenza  e  l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione,
comunicazione   e   messa   a   disposizione  al  pubblico,  in  sede
radiotelevisiva  e  su altre reti di comunicazione elettronica, degli
eventi  sportivi  dei  campionati  e  dei  tornei  professionistici a
squadre  e  delle  correlate  manifestazioni  sportive  organizzate a
livello  nazionale,  il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le politiche
europee  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentite le
competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformita'
ai  principi  e  criteri  direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti   a  disciplinare  la  titolarita'  e
l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonche', entro
dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi,  eventuali  decreti legislativi integrativi e correttivi
dei  medesimi,  adottati  con  le  medesime  procedure  e  gli stessi
principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
   2.  La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
a)  riconoscimento  del  carattere  sociale  dell'attivita' sportiva,
quale  strumento  di  miglioramento della qualita' della vita e quale
mezzo di educazione e sviluppo sociale;
       b)  riconoscimento  della  specificita' del fenomeno sportivo,
espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
         c)    riconoscimento,   in   capo   al   soggetto   preposto
all'organizzazione   della   competizione   sportiva  e  ai  soggetti
partecipanti  alla  competizione  medesima,  della contitolarita' del
diritto  alla  utilizzazione  a  fini  economici  della  competizione
sportiva,  limitatamente  alla  trasmissione, comunicazione e messa a
disposizione  al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di
comunicazione  elettronica,  degli  eventi sportivi di cui al comma 1
nell'ambito  della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di
trasmissione;
       d)  riconoscimento  della titolarita' esclusiva dei diritti di
archivio  in  capo  a ciascun soggetto partecipante alla competizione
sportiva;
       e)  conseguente  commercializzazione in forma centralizzata da
parte  del  soggetto  preposto  all'organizzazione della competizione
sportiva  di  tutti  i  diritti di cui al comma 1, mediante procedure
finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della
comunicazione   e   la   realizzazione   di  un  sistema  equilibrato
dell'offerta  audiovisiva  degli  eventi  sportivi,  in  chiaro  e  a
pagamento,  salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonche'
ad  agevolare  la  fruibilita'  di detta offerta all'utenza legata al
territorio,  attraverso  la  possibilita'  di acquisire i diritti sui
singoli  eventi  se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non
siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
      f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui
al comma 1;
        g)  equa  ripartizione,  tra  i  soggetti  partecipanti  alle
competizioni   sportive,   delle  risorse  economiche  e  finanziarie
derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in
modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;
     h)   destinazione  di  una  quota  delle  risorse  economiche  e
finanziarie    derivanti    dalla    commercializzazione   in   forma
centralizzata  dei  diritti  di  cui  al comma 1 a fini di mutualita'
generale del sistema;
       i)  tutela  degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e
all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
   3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
       a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei  diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto
preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare
in  forma  centralizzata  tutti  i diritti di cui al comma 1, sia con
riferimento  alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento
a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in
piu' pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive
di  adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti
che  consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al
soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;
       b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei  diritti  di  cui  al  comma  1  sul mercato nazionale in modo da
garantire   l'accesso,   la   parita'  di  trattamento  e  la  libera
concorrenza   nel   mercato   dei   diritti  di  trasmissione,  senza
discriminazione  tra  le  piattaforme  distributive,  con particolare
riferimento  agli  operatori  della  comunicazione  in  possesso  del
prescritto  titolo  abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e
direttamente  alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli
operatori  della  comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui
al  comma  1,  licenzino,  se  a  cio'  autorizzati espressamente dal
soggetto  preposto  all'organizzazione della competizione sportiva, i
prodotti  audiovisivi  dagli  stessi  realizzati agli operatori della
comunicazione,  ivi  comprese  le emittenti locali, della stessa o di
altre    piattaforme   distributive,   in   modo   trasparente,   non
discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione
dei prodotti medesimi;
       c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei  diritti  di  cui  al  comma 1 anche in previsione dello sviluppo
tecnologico    del    settore,   contemplando   pure   procedure   di
regolamentazione  e  di  vigilanza  nonche' limitate deroghe da parte
dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari
diritti  agli  operatori  della  comunicazione  e  il non formarsi di
posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi
del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;
       d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata
dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalita' che
assicurino  la  presenza  di piu' operatori della comunicazione nella
distribuzione  dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi
e   anche   attraverso  divieti  di  acquistare  diritti  relativi  a
piattaforme  per  le  quali l'operatore della comunicazione non e' in
possesso  del  prescritto  titolo  abilitativo,  di  sublicenziare  i
diritti acquisiti, nonche' di cedere, in tutto o in parte, i relativi
contratti di licenza;
       e)  disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al
comma  1  sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui
al comma 2;
       f)  previsione  delle  modalita'  di  esercizio del diritto di
cronaca  di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti
per  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli comunitari e nazionali in
materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza
per la societa', nonche' di tutte le emittenti locali;
        g)   previsione   di   una   speciale   disciplina   per   la
commercializzazione  in  forma  centralizzata  dei  diritti di cui al
comma  1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla
concorrenza;
       h)  previsione  di  una  durata  non superiore ai tre anni dei
contratti  aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi
relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel
mercato  di  nuovi  operatori  e di evitare la creazione di posizioni
dominanti;
        i)   ripartizione  delle  risorse  economiche  e  finanziarie
assicurate   dal   mercato   dei   diritti   di   cui   al  comma  1,
prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal
soggetto  preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in
modo  da  garantire  l'attribuzione,  in  parti  uguali,  a  tutte le
societa' partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente
di  tali  risorse,  nonche'  l'attribuzione  delle  restanti quote al
soggetto  preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il
quale  provvede  a  redistribuirle  tra le societa' partecipanti alla
competizione  stessa  tenendo  conto anche del bacino di utenza e dei
risultati  sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la
destinazione  di  una  quota  delle  risorse al fine di valorizzare e
incentivare  le  categorie  professionistiche inferiori e, secondo le
indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualita' generale del
sistema;
       l)  disciplina  dei  criteri  di  applicazione  della quota di
mutualita'  generale del sistema di cui alla lettera i), determinati,
anche  attraverso  piani  pluriennali  e  la  costituzione di persone
giuridiche    senza   scopo   di   lucro,   dal   soggetto   preposto
all'organizzazione   della  competizione  sportiva  d'intesa  con  la
federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili,
di  valorizzare  e  incentivare  le  categorie  dilettantistiche e di
sostenere   gli   investimenti   ai   fini   della  sicurezza,  anche
infrastrutturale,   degli  impianti  sportivi,  nonche'  al  fine  di
finanziare  in  ciascun anno almeno due progetti, le cui modalita' di
approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a
sostegno  di  discipline  sportive  diverse da quella calcistica, che
abbiano  particolare  rilievo  sociale  o  che  siano  inseriti in un
programma  di  riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative
nelle scuole e nelle universita';
       m)  vigilanza  e  controllo  sulla corretta applicazione della
disciplina  attuativa  della  presente  legge da parte dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e dell'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze;
       n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti
di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo
il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  30  gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
       o)  disciplina  di  un periodo transitorio al fine di regolare
diritti  e  aspettative  derivanti  da contratti aventi ad oggetto lo
sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di
cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi
di  cui  al  comma  2,  lettere g) e h), distinguendo tra i contratti
stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 19 luglio 2007


                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  le  politiche
                              giovanili e le attivita' sportive
                              Gentiloni   Silveri,   Ministro   delle
                              comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Mastella


 
              Note  alla  legge  recante  delega  al  Governo  per la
          revisione  della disciplina relativa alla titolarita' ed al
          mercato  dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa
          a  disposizione  al  pubblico, in sede radiotelevisiva e su
          altre  reti  di  comunicazione  elettronica,  degli  eventi
          sportivi  dei  campionati  e  dei tornei professionistici a
          squadre e delle correlate manifestazioni.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 1, del decreto-legge
          30 gennaio  1999,  n. 15 recante: «Disposizioni urgenti per
          lo  sviluppo  equilibrato  dell'emittenza  televisiva e per
          evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di posizioni
          dominanti  nel  settore  radiotelevisivo»,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n. 78, e' il
          seguente:
              «Art. 2 (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel
          mercato  televisivo).  -  1. Ciascuna societa' di calcio di
          serie   A   e  di  serie  B  e'  titolare  dei  diritti  di
          trasmissione  televisiva  in  forma  codificata.  E'  fatto
          divieto  a  chiunque  di acquisire, sotto qualsiasi forma e
          titolo,  direttamente  o  indirettamente,  anche attraverso
          soggetti  controllati  e  collegati,  piu'  di sessanta per
          cento  dei  diritti  di  trasmissione in esclusiva in forma
          codificata  di  eventi sportivi del campionato di calcio di
          serie  A  o,  comunque,  del torneo o campionato di maggior
          valore  che  si  svolge  o viene organizzato in Italia. Nel
          caso  in cui le condizioni dei relativi mercati determinano
          la  presenza  di un solo acquirente il limite indicato puo'
          essere  superato ma i contratti di acquisizione dei diritti
          in  esclusiva  hanno  durata  non  superiore  a  tre  anni.
          L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
          sentita  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni,
          puo'  derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo
          periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto
          delle  condizioni  generali  del mercato, della complessiva
          titolarita'  degli altri diritti sportivi, della durata dei
          relativi   contratti,   della   necessita'   di  assicurare
          l'effettiva   concorrenzialita'   dello   stesso   mercato,
          evitando  distorsioni  con  effetti  pregiudizievoli per la
          contrattazione   dei   predetti   diritti  di  trasmissione
          relativi  a eventi considerati di minor valore commerciale.
          L'Autorita'   deve  comunque  pronunciarsi  entro  sessanta
          giorni  in  caso  di  superamento  del  predetto limite. Se
          applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990,
          n.  287, e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), della
          legge 31 luglio 1997, n. 249.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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