Legge Ordinaria n. 165 del 27/09/2007 G.U. n. 236 del 10 Ottobre 2007
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                   Riordino degli enti di ricerca

  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le  attivita'  nel  settore  della  ricerca e di garantire autonomia,
trasparenza   ed   efficienza  nella  gestione  degli  enti  pubblici
nazionali  di  ricerca,  il  Governo e' autorizzato ad adottare uno o
piu'  decreti  legislativi,  entro  il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere
al  riordino  della disciplina relativa agli statuti e agli organi di
governo  degli  enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  vigilati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei seguenti:
    a)  riconoscimento  agli  enti  della  autonomia  statutaria, nel
rispetto  dell'articolo  33,  sesto  comma,  della  Costituzione e in
coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, del-l'11 marzo
2005,  al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attivita'
di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la
responsabilita'  del  Governo  nell'indicazione  della  missione e di
specifici  obiettivi  di  ricerca  per  ciascun ente, nell'ambito del
Programma  nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici
fissati dall'Unione europea;
    b)  formulazione  e  deliberazione  degli  statuti da parte degli
organi  statutari  competenti  dei  singoli  enti  interessati e loro
successiva  emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo
di  legittimita'  e  di  merito del Ministro dell'universita' e della
ricerca,  nelle  forme  previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della
legge  9  maggio  1989,  n. 168. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le
Commissioni  parlamentari  competenti,  le  quali  si esprimono entro
trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;
    c)  formulazione  e deliberazione degli statuti, in sede di prima
attuazione,  da  parte  dei  consigli  scientifici  di  ciascun ente,
integrati  da  cinque  esperti di alto profilo scientifico, nominati,
senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto
alcun compenso o indennita';
    d)    affidamento    all'Agenzia    nazionale    di   valutazione
dell'universita'  e  della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la
qualita'  dei  risultati  della  ricerca  svolta  dagli enti, nonche'
l'efficacia   e  l'efficienza  delle  loro  attivita'  istituzionali,
riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
    e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla
base  di  criteri  che  tengano  conto  della valutazione di cui alla
lettera d);
    f)  riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei
loro  componenti,  garantendone altresi' l'alto profilo scientifico e
le  competenze  tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di
individuazione  dei presidenti e dei componenti di nomina governativa
dei  consigli  di amministrazione, che sono l'organo di governo degli
enti,  tramite  scelte  effettuate  in  rose di candidati proposte da
appositi  comitati  di  selezione  nominati  di  volta  in  volta dal
Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza
di  esponenti  della comunita' scientifica nazionale e internazionale
e,  in  particolare,  di  quanti sono stati eletti dai ricercatori in
organismi  degli  enti,  ove  esistenti,  e  comunque escludendone il
personale del Ministero dell'universita' e della ricerca;
    g)  composizione  del  consiglio di amministrazione del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  in  modo  da  assicurare che la meta' dei
componenti sia di nomina governativa;
    h)  adozione  di procedure di valutazione comparativa, sulla base
del  merito  scientifico,  per  l'individuazione  dei direttori degli
organi di ricerca;
    i)  adozione  di  misure  organizzative  volte  a  potenziare  la
professionalita'  e  l'autonomia  dei  ricercatori,  semplificando le
procedure   amministrative   relative  all'attivita'  di  ricerca,  e
valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;
    l)  adozione  di  misure volte a favorire la dimensione europea e
internazionale    della   ricerca,   incentivando   la   cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
    m)  introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con
le  attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
    n)  adozione  di  misure che prevedano norme anti-discriminatorie
tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.
  2.   Il   Governo  e'  altresi'  autorizzato,  mediante  i  decreti
legislativi di cui al comma 1:
    a)  a  procedere  ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con
conseguente attribuzione di personalita' giuridica, di enti o di loro
strutture  attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica
e dell'ingegneria navale;
    b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.
  3.  Gli  schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma
1,  ciascuno  dei  quali  deve  essere corredato di relazione tecnica
sugli  effetti  finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze   di   carattere   finanziario,   che   sono  resi  entro
quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
di  decreto.  Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
emanati.
  4.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono emanati su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca,  di  concerto  con il Ministro per le riforme e le
innovazioni   nella   pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  5.  Ferme  restando le procedure di commissariamento previste dalle
norme  vigenti,  nel  caso  di  modifiche  statutarie  inerenti  alla
missione  dell'ente  e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso
di   comprovata   difficolta'   di   funzionamento   o   di   mancato
raggiungimento  degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo puo'
procedere   al   commissariamento   degli   enti  attraverso  decreti
sottoposti  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti. Le
Commissioni   si   esprimono   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.   Decorso   tale  termine,  il  Governo  puo'  comunque
procedere  al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma
non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime
procedure  di  cui  ai  commi  3  e 4, uno o piu' decreti legislativi
correttivi  o  modificativi  dei  medesimi  decreti, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
  7.  Dall'attuazione  delle  norme  di  ciascun  decreto  di  cui al
presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 
          Avvertenza:

              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  de1  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al sole fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          17 marzo   1997,   n.  63,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  18.  -  1.  Nell'attuazione  della delega di cui
          all'art.  11,  comma 1,  lettera d),  il  Governo,  oltre a
          quanto  previsto  dall'art.  14  della  presente  legge, si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
                a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
          e  di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca;
                b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
          enti  operanti  nel settore, della loro struttura, del loro
          funzionamento   e   delle   procedure   di  assunzione  del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi  obiettivi,  di  promuovere e di collegare realta'
          operative  di  eccellenza, di assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi;
                c) ridefinire  la  disciplina  e lo snellimento delle
          procedure   per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica,
          tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
          individuando  un  momento  decisionale  unitario al fine di
          evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
          esistenti,  sovrapposizioni  di  interventi  da parte delle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
          enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
          e  di  valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
          14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
          personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
          Stato   ad   organismi   costituiti   dalle  organizzazioni
          imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
          convenzionamento con essi;
                d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
          la  valutazione  dei  risultati dell'attivita' di ricerca e
          dell'impatto   dell'innovazione   tecnologica   sulla  vita
          economica e sociale;
                e) riordino  degli organi consultivi, assicurando una
          rappresentanza,  oltre  che alle componenti universitarie e
          degli  enti  di  ricerca, anche al mondo della produzione e
          dei servizi;
                f) programmazione    e   coordinamento   dei   flussi
          finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
          di ricerca;
                g) adozione    di    misure    che   valorizzino   la
          professionalita'   e   l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese.
              2.   In   sede   di   prima   attuazione   e   ai  fini
          dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
          materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
          propri  decreti,  i  limiti,  le  forme  e  le modalita' di
          intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni
          di  cui  al  n.  41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
          comma 8,    della    presente    legge,    ferma   restando
          l'applicazione  dell'art.  11,  secondo  comma, della legge
          17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
          a totale carico dello Stato.
              3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmette alle
          Camere  una  relazione  sulle linee di riordino del sistema
          della ricerca, nella quale:
                a) siano   censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
          operanti   nel  settore  o  da  istituire,  articolati  per
          tipologie e funzioni;
                b) sia  indicata la natura della loro autonomia e dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
                c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
          programmazione   e   la   valutazione,  nonche'  di  quelli
          riguardanti   la   professionalita'   e  la  mobilita'  dei
          ricercatori.».
              - Il   testo   dell'art.   33,   sesto   comma,   della
          Costituzione, e' il seguente:
              «Le   istituzioni   di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
              - La  Carta  europea  dei  ricercatori,  allegata  alla
          raccomandazione   n.   2005/251/CE   della  Commissione  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea
          L 75 del 22 marzo 2005.
              - Il  testo  dell'art.  6,  commi 9  e  10, della legge
          9 maggio   1989,   n.   168   (Istituzione   del  Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio
          1989, n. 108, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «9.   Gli  statuti  e  i  regolamenti  di  Ateneo  sono
          deliberati   dagli  organi  competenti  dell'universita'  a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro  che,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta
          giorni,  esercita  il controllo di legittimita' e di merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore.
              10.  Il  Ministro  puo' per una sola volta, con proprio
          decreto,    rinviare    gli   statuti   e   i   regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare    nel    merito.    Gli    organi   competenti
          dell'universita'  possono  non  conformarsi  ai  rilievi di
          legittimita'  con  deliberazione adottata dalla maggioranza
          dei  tre  quinti  dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
          merito   con   deliberazione   adottata  dalla  maggioranza
          assoluta.  In  tal  caso  il Ministro puo' ricorrere contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa  per  i soli vizi di legittimita'. Quando la
          maggioranza  qualificata  non sia stata raggiunta, le norme
          contestate non possono essere emanate.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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