Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 188 del 17/10/2007 G.U. n. 260 dell'8 Novembre 2007
Disposizioni in materia di modalit¿ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonch¿ del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
Disposizioni in materia di modalit¿ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonch¿ del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla perstatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego. 2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. 3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni. 5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche' l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma 3. 6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati. 7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo degli articoli 2094, 2118 e 2549 del codice civile: «Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.». «Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5). La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.». «Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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