Legge Ordinaria n. 246 del 27/12/2007 G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   E'   autorizzata   la   partecipazione  dell'Italia  alla  X
ricostituzione  delle  risorse del Fondo africano di sviluppo, con un
contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in
euro 32.729.432 per l'anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli
anni 2007 e 2008.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 11-ter
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
              "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              - Si  riporta  il testo del secondo comma, dell'art. 7,
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
              "Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
          Note all'art. 14:
              - Il  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, reca:
          "Riordino  della  carriera diplomatica, a norma dell'art. 1
          della  legge  28 luglio  1999,  n.  266,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 112 e 152 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,     e     successive     modificazioni     (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri):
              "Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
                a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario;
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo si   considerano   rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
                a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
                b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
                c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
                d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recapiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportai  alla  figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
              La  componente  del  trattamento economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
              Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale.".
              "Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolati di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.".
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2-bis, dell'art. 4,
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
              "2-bis.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
          affari  esteri,  predispone annualmente una relazione sulla
          partecipazione   dell'Italia   agli   organismi  finanziari
          internazionali  multilaterali. La relazione da' conto delle
          politiche  e  delle strategie adottate, dei criteri seguiti
          nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
          banche,  dai  fondi  di  sviluppo  e  dagli altri organismi
          multilaterali  di cui al comma 1, evidenziando le posizioni
          assunte   in   merito   dai   rappresentanti  italiani.  La
          relazione,  con riferimento ai singoli organismi, indica il
          contributo   finanziario   dell'Italia,   il  numero  e  la
          qualifica   dei  funzionari  italiani.  Tale  relazione  e'
          inviata  al Parlamento in allegato alla relazione di cui al
          comma 6 dell'art. 3.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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