Legge Ordinaria n. 68 del 28/05/2007 G.U. n. 126 del 1 Giugno 2007
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
                      affari, turismo e studio
  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e
studio  non  e'  richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata
del  soggiorno  stesso  sia non superiore a tre mesi. In tali casi si
applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4,  comma 2,  del
medesimo  testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il
soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
  2.  Al  momento  dell'ingresso  o,  in caso di provenienza da Paesi
dell'area  Schengen,  entro  otto  giorni dall'ingresso, lo straniero
dichiara  la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera
o  al  questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai  sensi  dell'articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. La
medesima  sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato
la  dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio
dello  Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto
di ingresso.
 
          Avvertenza:     Il testo della nota qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dei  commi 2 e 4 dell'art. 4, del comma 3
          dell'art.   5   e   dell'art.  13  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
          legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              «Art.  4  (Ingresso  nel  territorio dello Stato). - 1.
          (Omissis).
              2.   Il   visto   di   ingresso   e'  rilasciato  dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato  di  origine  o di stabile residenza dello straniero.
          Per  soggiorni  non superiori a tre mesi sono equiparati ai
          visti   rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari  italiane  quelli emessi, sulla base di specifici
          accordi,  dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
          Stati.  Contestualmente  al  rilascio del visto di ingresso
          l'autorita'  diplomatica o consolare italiana consegna allo
          straniero   una  comunicazione  scritta  in  lingua  a  lui
          comprensibile   o,   in  mancanza,  in  inglese,  francese,
          spagnolo  o  arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
          straniero  relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in  vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
          diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero
          in  lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
          francese,  spagnolo  o  arabo. In deroga a quanto stabilito
          dalla   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
          le  domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
          24,   26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione  di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso  di  permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
          del  reingresso  nel territorio dello Stato, una preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera.
              (Omissis).
              4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere consentito con
          visti  per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta
          giorni  e  per soggiorni di lunga durata che comportano per
          il  titolare  la concessione di un permesso di soggiorno in
          Italia  con  motivazione  identica  a quella menzionata nel
          visto.   Per   soggiorni  inferiori  a  tre  mesi,  saranno
          considerati  validi  anche i motivi esplicitamente indicati
          in  visti  rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
          di  altri  Stati in base a specifici accordi internazionali
          sottoscritti   e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a  norme
          comunitarie».
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-2. (Omissis).
              3.  La  durata del permesso di soggiorno non rilasciato
          per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
          essere:
                a) superiore   a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo;
                b) [superiore  a  sei  mesi, per lavoro stagionale, o
          nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
          tale estensione];
                c) superiore  ad un anno, in relazione alla frequenza
          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
          certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali;
                d) (abrogata);
                e) superiore    alle    necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione».
              «Art. 13(Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di
          ordine  pubblico  o  di  sicurezza dello Stato, il Ministro
          dell'interno  puo'  dispone  l'espulsione  dello  straniero
          anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri;
                2.  L'espulsione  e'  disposta dal prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato in
          assenza   della   comunicazione   di   cui   all'art.   27,
          comma 1-bis,   o   senza  aver  richiesto  il  permesso  di
          soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
          dipeso  da  forza  maggiore,  ovvero  quando il permesso di
          soggiorno  e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto
          da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non  e' stato chiesto il
          rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
          sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
          straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
          familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
          dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
          effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
          durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
          comma 3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza  di non luogo a procedere. E
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art.  240  del  codice  penale.  Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies. (Abrogato).
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagna-  mento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza
          pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con   la   partecipazione   necessaria   di   un  difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
          cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
          compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
          decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
          trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
          assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
          trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
          convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di accompagna-
          mento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
          e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il termine per la
          decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
          effetto.  Avverso  il  decreto  di convalida e' proponibile
          ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
          l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
          Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
          pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento  di  convalida  dei  provvedimenti  di  cui ai
          commi 4   e   5,  ed  all'art.  14,  comma 1,  le  questure
          forniscono  al  giudice  di  pace, nei limiti delle risorse
          disponibili,  il supporto occorrente e la disponibilita' di
          un locale idoneo.
              6. (Abrogato).
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma 1   dell'art.   14,   nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
          luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
          l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
          del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
          accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
          provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
          dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
          presente     comma puo'     essere    sottoscritto    anche
          personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
          rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
          di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
          della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionati
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
          l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9.-10. (Abrogato).
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia'  espulso  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettere a)
          e b),    per    il    quale   e'   stato   autorizzato   il
          ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».

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