Legge Ordinaria n. 124 del 23/07/2008 G.U. n.173 del 25 luglio 2008
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (1442)
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione,
i  processi  penali  nei  confronti  dei  soggetti  che  rivestono la
qualita'  di  Presidente  della  Repubblica, di Presidente del Senato
della  Repubblica,  di  Presidente  della  Camera  dei  deputati e di
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono sospesi dalla data di
assunzione  e  fino alla cessazione della carica o della funzione. La
sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione.
  2.  L'imputato  o  il suo difensore munito di procura speciale puo'
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
  3.  La  sospensione  non  impedisce  al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti,  di  provvedere,  ai  sensi degli articoli 392 e 467 del
codice   di  procedura  penale,  per  l'assunzione  delle  prove  non
rinviabili.
  4.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  159  del codice
penale.
  5.  La  sospensione  opera per l'intera durata della carica o della
funzione  e  non  e'  reiterabile,  salvo il caso di nuova nomina nel
corso  della  stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva
investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
  6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la
parte  civile  trasferisce  l'azione  in  sede  civile, i termini per
comparire,  di  cui  all'articolo  163-bis  del  codice  di procedura
civile,  sono  ridotti  alla  meta',  e  il giudice fissa l'ordine di
trattazione   delle  cause  dando  precedenza  al  processo  relativo
all'azione trasferita.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  processi  penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
  8.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 luglio 2008

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                     Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 90 e 96 della
          Costituzione:
              «Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica non e'
          responsabile  degli  atti compiuti nell'esercizio delle sue
          funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato
          alla Costituzione.
              In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
          in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
              «Art.  96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
          i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
          per  i  reati  commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
          alla  giurisdizione  ordinaria,  previa  autorizzazione del
          Senato  della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati,
          secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 392 e 467 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  392  (Casi).  -  1.  Nei  corso  delle  indagini
          preliminari  il  pubblico ministero e la persona sottoposta
          alle  indagini  possono  chiedere al giudice che si proceda
          con incidente probatorio:
                a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando  vi  e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
          potra'  essere  esaminata nel dibattimento per infermita' o
          altro grave impedimento;
                b)  all'assunzione  di  una testimonianza quando, per
          elementi  concreti  e  specifici,  vi  e' fondato motivo di
          ritenere  che  la persona sia esposta a violenza, minaccia,
          offerta  o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
          non deponga o deponga il falso;
                c)  all'esame  della persona sottoposta alle indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
                d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
                e) al  confronto  tra  persone che in altro incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti,  quando ricorre una delle circostanze previste
          dalle lettere a) e b);
                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova  riguarda  una  persona,  una  cosa o un luogo il cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
                g) a  una ricognizione, quando particolari ragioni di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
              1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
          articoli 600,   600-bis,  600-ter,  anche  se  relativo  al
          materiale   pornografico   di  cui  all'art.  600-quater.1,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-quinquies  e  609-octies  del codice penale il pubblico
          ministero  o  la  persona  sottoposta alle indagini possono
          chiedere   che   si   proceda   con   incidente  probatorio
          all'assunzione  della testimonianza di persona minore degli
          anni  sedici,  anche al di fuori delle ipotesi previste dal
          comma 1.
              2.  Il  pubblico ministero e la persona sottoposta alle
          indagini  possono  altresi'  chiedere  una  perizia che, se
          fosse  disposta  nel  dibattimento, ne potrebbe determinare
          una sospensione superiore a sessanta giorni.».
              «Art.  467  (Atti  urgenti).  -  1.  Nel  casi previsti
          dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di
          assise  dispone,  a  richiesta di parte, l'assunzione delle
          prove  non  rinviabili, osservando le forme previste per il
          dibattimento.
              2.  Del  giorno,  dell'ora e del luogo stabiliti per il
          compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore
          prima  al  pubblico  ministero,  alla  persona  offesa e ai
          difensori.
              3.  I  verbali  degli  atti  compiuti sono inseriti nel
          fascicolo per il dibattimento».
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
              «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il  corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
          cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
          dei  termini  di  custodia  cautelare  e'  imposta  da  una
          particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
                1) autorizzazione a procedere;
                2) deferimento della questione ad altro giudizio;
                3) sospensione del procedimento o del processo penale
          per  ragioni  di  impedimento  delle  parti e dei difensori
          ovvero  su  richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
          caso  di  sospensione  del  processo  per impedimento delle
          parti  o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
          oltre  il  sessantesimo  giorno successivo alla prevedibile
          cessazione  dell'impedimento,  dovendosi  avere riguardo in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta  giorni.  Sono  fatte  salve  le facolta' previste
          dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
              Nel  caso di autorizzazione a procedere, la sospensione
          del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
          il  pubblico  ministero  presenta  la  richiesta e il corso
          della  prescrizione  riprende  dal  giorno in cui autorita'
          competente accoglie la richiesta.
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3, dell'art. 75 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
          - 1. - 2. (Omissis).
              3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
          dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte civile nel
          processo  penale  o dopo la sentenza penale di primo grado,
          il  processo  civile  e'  sospeso fino alla pronuncia della
          sentenza  penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le
          eccezioni previste dalla legge».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
          procedura civile:
              «Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
          della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza
          di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non
          minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si
          trova  in  Italia  e  di  centocinquanta giorni se si trova
          all'estero.
              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
          motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
          citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
          dal primo comma.
              Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della   scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere  al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle
          parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata
          dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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