Legge Ordinaria n. 167 del 17/10/2008 G.U. n.255 del 30 ottobre 2008
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008 (1417)
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Disposizioni generali)

  1.   Nello   stato  di  previsione  dell'entrata,  negli  stati  di
previsione   dei   Ministeri  e  nei  bilanci  delle  Amministrazioni
autonome, approvati con legge 24 dicembre 2007, n. 245, nonche' negli
stati  di  previsione  ristrutturati  con  il decreto-legge 16 maggio
2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008,  n.  121,  sono  introdotte,  per  l'anno  finanziario 2008, le
variazioni di cui alle annesse tabelle.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1.
              - La  legge  24 dicembre 2007, n. 245 recante «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2008 e
          bilancio   pluriennale   per   il  triennio  2008-2010»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
          300, supplemento ordinario.
              - Il   decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85  recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge   24 dicembre  2007,  n.  244»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.

          Nota all'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n. 245 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
          9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  inseriti  nella unita' previsionale di base
          «oneri  comuni  di  parte corrente» del programma «fondi di
          riserva  e  speciali»  e  nella unita' previsionale di base
          «investimenti»   del   programma   «fondi   da  assegnare»,
          nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato
          di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono stabiliti, rispettivamente, in 997.859.956 euro, 1.600
          milioni di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro e
          15.000 milioni di euro.

          Note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 della gia' citata
          legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali  e disposizioni
          relative).  -  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
          delle  spese del Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche   sociali,   per   l'anno  finanziario  2008,  in
          conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n.
          4).
              1-bis.  Alle  spese di cui al capitolo 4310 dell'unita'
          previsionale    di    base   «interventi»   del   programma
          «prevenzione,   assistenza,   indirizzo   e   coordinamento
          internazionale  in  materia  sanitaria  umana», nell'ambito
          della   missione  «tutela  della  salute»  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali  si  applicano,  per  l'anno finanziario
          2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.
          36   del   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e
          successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello
          Stato.
              1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione   delle  somme,  versate  in  entrata  dalle
          Federazioni  nazionali  degli ordini e dei collegi sanitari
          per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli
          esercenti  le professioni sanitarie, alla pertinente unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali per l'anno finanziario 2008.
              1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
          politiche  sociali,  e' autorizzato a ripartire, con propri
          decreti,  tra  le  pertinenti  unita'  previsionali di base
          dello  stato  di previsione del Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche sociali, per l'anno finanziario
          2008,  i  fondi  per  il  finanziamento  delle attivita' di
          ricerca e sperimentazione delle unita' previsionali di base
          «interventi» e «investimenti» del programma «ricerca per il
          settore della sanita' pubblica», nell'ambito della missione
          «ricerca  e  innovazione»  dello  stato  di  previsione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  in  relazione  a  quanto  disposto  dall'art. 12,
          comma 2,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni.
              1-quinquies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  a riassegnare per l'anno finanziario 2008,
          con propri decreti, le entrate di cui all'art. 5, comma 12,
          della  legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  alle competenti
          unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali  per  le attivita' di controllo, di programmazione,
          di  informazione  e  di  educazione sanitaria del Ministero
          stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui all'art. 7 della
          legge 14 ottobre 1999, n. 362.
              1-sexies.  Ai  fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n. 27, il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
          ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del
          lavoro,   della   salute   e   delle   politiche   sociali,
          dell'interno  e  della  difesa,  tra  le  pertinenti unita'
          previsionali   di   base  degli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire
          per  la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
          condizioni   sanitarie  dei  cittadini  italiani  impegnati
          nell'area   Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo,  nonche'  per  il
          controllo   delle   sostanze   alimentari  importate  dalla
          predetta  area»  dell'unita'  previsionale  di  base «oneri
          comuni»  del  programma  «fondi  da assegnare», nell'ambito
          della   missione   «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali per l'anno finanziario 2008.
              1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  a  provvedere, con propri decreti, su proposta
          del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
          sociali,  alle  variazioni  di  bilancio  tra le pertinenti
          unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali   per   l'anno  finanziario  2008,  occorrenti  per
          l'attuazione   delle   norme  contenute  nell'art.  48  del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326, e
          successive modificazioni.
              1-octies.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
          residui,  competenza e cassa, le variazioni compensative di
          bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'art.  127 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309, e successive modificazioni.».

          Note all'art. 4.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 della gia' citata
          legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              Art.    7    (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  e
          disposizioni  relative).  - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il  pagamento  delle  spese  del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, per l'anno finanziario
          2008,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
          (Tabella n. 7).
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri
          decreti,   i   fondi   per   oneri   di   personale  e  per
          l'operativita'    scolastica    iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  «oneri comuni» e «investimenti» del
          programma  «fondi da assegnare», nell'ambito della missione
          «fondi   da   ripartire»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.
              3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse
          di  bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  e'  autorizzato ad apportare, con propri
          decreti,  le occorrenti variazioni compensative, in termini
          di  competenza  e  cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo
          per  le  competenze  dovute  al personale delle istituzioni
          scolastiche,  con  esclusione  delle spese per stipendi del
          personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli
          relativi  al  «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
          scolastiche», iscritti nelle pertinenti unita' previsionali
          di   base   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' esigila ricerca.
              3-bis.   L'assegnazione   autorizzata   a   favore  del
          Consiglio  nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario
          2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli
          oneri    destinati   alla   realizzazione   dei   programmi
          finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della somma
          determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore
          dell'Istituto   di   biologia   cellulare   per   attivita'
          internazionale afferente all'area di Monterotondo.
              3-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione   delle   somme   affluite  all'entrata  del
          bilancio   dello   Stato   in   relazione  all'art.  9  del
          decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1996,  n. 421, alla
          pertinente   unita'  previsionale  di  base  relativa  alla
          ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
              3-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza
          e  di  cassa,  tra  lo  stato  di  previsione del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e gli
          stati  di previsione dei Ministeri interessati in relazione
          al  trasferimento  di fondi riguardanti il finanziamento di
          progetti per la ricerca.».

          Note all'art. 5
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 della gia' citata
          legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  10  (Stato  di  previsione  del  Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti e disposizioni relative). -
          1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
          del  Ministero delle in infrastrutture e dei trasporti, per
          l'anno  finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato
          di previsione (Tabella n. 10).
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge 15 dicembre
          1990,  n.  396,  il Ministro dell'economia e delle finanze,
          d'intesa   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
          su  altre unita' previsionali di base delle amministrazioni
          interessate, le disponibilita' del fondo per gli interventi
          per   Roma   capitale   iscritto   nell'ambito  dell'unita'
          previsionale   di   base   «investimenti»   del   programma
          «politiche   urbane   e  territoriali»,  nell'ambito  della
          missione  «casa  e  assetto  urbanistico»  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.
              2-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, le
          variazioni   di  competenza  e  di  cassa  nello  stato  di
          previsione  dell'entrata  e  in  quello del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti
          dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'art. 10 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 settembre  1994,  n.  634,  concernente  la
          disciplina   dell'ammissione  all'utenza  del  servizio  di
          informatica  del  centro elaborazione dati del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e per i sistemi informativi e
          statistici.
              2-ter.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
          Corpo  delle  capitanerie di porto da mantenere in servizio
          come  forza  media  dell'anno  2008, ai sensi dell'art. 21,
          comma 3,  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
          successive  modificazioni,  e'  stabilito  come  segue: 250
          ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1
          dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
          60  ufficiali  piloti di complemento di cui alla lettera b)
          del  comma 1  dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di'
          cui  alla  lettera d)  del comma 1 dell'art. 21 del decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
              2-quater.  Il  numero  massimo  degli allievi del Corpo
          delle  capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei
          corsi  presso  l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali
          della  Marina  militare, per l'anno 2008, e' fissato in 141
          unita'.
              2-quinquies.  Nell'elenco  n.  1  annesso allo stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto,
          sono  descritte  le spese per le quali possono effettuarsi,
          per  l'anno  finanziario  2008,  i prelevamenti dal fondo a
          disposizione  di  cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
          delle       disposizioni       legislative      concernenti
          l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
          stabilimenti  militari,  di cui al regio decreto 2 febbraio
          1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale di base
          «funzionamento»  del  programma  «sicurezza e controllo nei
          mari,  nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione
          «ordine   pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato  di
          previsione.
              2-sexies.  Ai  sensi  dell'art. 2 del regolamento per i
          servizi  di  cassa  e  di contabilita' delle Capitanerie di
          porto,  di  cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i
          fondi  di  qualsiasi  provenienza possono essere versati in
          conto corrente postale dai funzionari delegati.
              2-septies.  Le disposizioni legislative e regolamentari
          in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
          quanto  compatibili,  alla  gestione dei fondi delle unita'
          previsionali   di   base  delle  capitanerie  di  porto  in
          relazione  alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per
          la  manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
          e   aerei   e   per   attrezzature  tecniche,  materiali  e
          infrastrutture   occorrenti   peri  servizi  tecnici  e  di
          sicurezza  dei  porti  e delle caserme delle capitanerie di
          porto,    di    cui   all'unita'   previsionale   di   base
          «funzionamento»  del  programma  «sicurezza e controllo nei
          mari,  nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione
          «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
          Ministero   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  si
          applicano,  per  l'anno  finanziario  2008, le disposizioni
          contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell'art. 61-bis
          del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.».

          Nota all'art. 6.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 22 della
          gia'  citata  legge  n. 245 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «8.  In  relazione  ai  provvedimenti di riordino delle
          amministrazioni   pubbliche,  compresi  quelli  di  cui  al
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006, n. 233, e al
          decreto-legge   16 maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14 luglio  2008,  n.  121, il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, comunicati alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio  in
          termini  di  residui, competenza e cassa, l'istituzione, la
          modifica  e  la  soppressione  di  unita'  previsionali  di
          base.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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